Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 10 marzo 2005
Corte di giustizia UE n. 08/2005
ECLI:EU:C:2005:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L. A. GEELHOED
presentate il 10 marzo 2005
(1)
[OSCURATO:PERSONA]40/04
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] syyttäjä
e
[OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein oikeus (Finlandia)]
«Misure di effetto equivalente – Obbligo di verificare la conformità alle norme nazionali in materia di sicurezza di una macchina munita di dichiarazione
“CE” di conformità»
I –
Introduzione
1.
La presente causa verte su due questioni pregiudiziali con cui il Korken oikeus (Corte suprema) (Finlandia) interroga la Corte
in merito all’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle macchine
(2)
e degli artt. 28 C e 30 CE. Detto giudice vuole sapere, in particolare, se il diritto comunitario osti all’applicazione di
una disposizione nazionale che impone l’obbligo, sanzionato civilmente e penalmente, a carico dell’importatore di una macchina
prodotta in un altro Stato membro, di verificare la sicurezza di quest’ultima nonostante essa sia munita della marcatura «CE»
di conformità.
II –
Fatti e questioni pregiudiziali
2.
Il 17 novembre 1998, il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], subiva un grave infortunio sul lavoro in occasione
dell’impiego di una pressa piegatrice.
3.
Dall’ordinanza di rinvio emerge che, quel giorno, il caposquadra del sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a cambiare, con l’aiuto di
quest’ultimo, le lame della pressa piegatrice. A tal fine il caposquadra aveva tolto la corrente alla macchina servendosi
dell’arresto di emergenza. Nel corso dell’operazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] toccava accidentalmente con il piede il pedale della macchina.
Benché la corrente fosse stata interrotta mediante l’arresto di emergenza, l’azione sul pedale provocava un brusco movimento
di compressione che cagionava una grave lesione alle mani del sig. [OSCURATO:PERSONA].
4.
La pressa piegatrice [OSCURATO:PERSONA] ITS 2, numero di serie ITS 2 80 25 B 5 0412, prodotta in Francia dalla società francese
[OSCURATO:PERSONA] e importata in Finlandia dalla società finlandese [OSCURATO:PERSONA], di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] è direttore generale, era
stata venduta e consegnata alla società [OSCURATO:PERSONA] nell’aprile 1995. All’atto dell’importazione, la macchina era munita
della marcatura «CE». Il certificato rilasciato dal fabbricante («certificate of conformity CE relative to working equipments»)
indicava quanto segue:
«The undersigned manufacturer [OSCURATO:PERSONA] [indirizzo] certifies that the new below designated equipment hydraulic press brake
80.25 type ITS 2‑[OSCURATO:PERSONA] B 50412 complies with the regulations applicable to it:
–
[OSCURATO:PERSONA]: 89/392/EEC Directive
–
[OSCURATO:PERSONA]: EN 292‑1, EN 292‑2, EN 294, EN 394, EN 418, EN 457, EN 60204
The AIF/S, Organisation authorized by the act from the [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:DATA_NASCITA], has granted a type-tested certificate
of conformity CE for the machine of the ITS 2-type under the number 384‑090A‑0004‑11‑94 (No. IAF/S), on the 08/11/94».
5.
Dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki) (Finlandia), il pubblico ministero, nella sua requisitoria,
affermava che la macchina era pericolosa e non conforme alla normativa, in quanto poteva funzionare a pieno regime mediante
pressione sul pedale e il dispositivo di emergenza non aveva funzionato nel modo richiesto. A suo parere, le istruzioni per
l’uso erano troppo sommarie e carenti per garantire un impiego sicuro, il quadro comandi era diverso dallo schema riprodotto
sulle istruzioni per l’uso e queste ultime non erano redatte integralmente in finlandese.
6.
[OSCURATO:PERSONA] käräjäoikeus ha ritenuto accertati alcuni fatti relativi alle caratteristiche della macchina, che possono essere
riassunti come segue:
–
quando l’interruttore di selezione avviato con una chiave era in posizione 2, la macchina poteva essere utilizzata a pieno
regime azionando il pedale;
–
la pressione sul dispositivo di arresto di emergenza della macchina interrompeva soltanto la corrente che azionava i comandi,
ma la macchina restava in tensione e restava in funzione la pompa idraulica;
–
i tasti del dispositivo di arresto d’emergenza si aprivano di meno di un millimetro sotto la pressione. Occorreva ancora spingere
di molti millimetri sulla manetta per arrivare alla posizione di stop. Il dispositivo di arresto era rigido;
–
le istruzioni per l’uso della macchina non erano redatte integralmente in finlandese, il quadro comandi non corrispondeva
allo schema riprodotto sulle istruzioni e queste ultime erano troppo sommarie e carenti per garantire un impiego della macchina
in piena sicurezza;
–
la macchina era impiegata normalmente mediante un dispositivo aperto azionato da un pedale e ad elevata velocità di lavoro,
benché non fosse equipaggiata di altri dispositivi di protezione per impedire i danni alle mani oltre al comando bimanuale,
che, secondo i metodi di lavoro adottati alla [OSCURATO:PERSONA], in generale non veniva utilizzato;
–
l’arresto di emergenza veniva utilizzato per fermare la macchina al fine di cambiare le lame, pratica di routine pressoché
quotidiana, pur non essendo destinato a tale impiego. Per garantire la sicurezza, sarebbe stato necessario interrompere la
corrente oppure selezionare una velocità di lavoro bassa per mezzo dell’interruttore a chiave posto sul quadro comandi.
7.
Secondo lo [OSCURATO:PERSONA] käräjäoikeus, l’importatore era tenuto ad assicurarsi che le macchine vendute ed utilizzate fossero progettate
e prodotte in conformità delle vigenti disposizioni, mentre non era sufficiente che la macchina fosse munita della marcatura
«CE» e che il fabbricante avesse fornito la dichiarazione scritta di conformità della macchina. Infatti, tali elementi non
dispensavano l’importatore dall’obbligo di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 40 della
työturvallisuuslaki (legge finlandese in materia di sicurezza sul lavoro), che impongono all’importatore o al venditore di
accertarsi, salvo incorrere in responsabilità di natura penale e civile, che la macchina, in occasione dell’uso cui è destinata,
non comporti rischi di infortunio o di malattia e sia stata progettata e fabbricata conformemente alle regole e ai requisiti
previsti dalla legge.
8.
Di conseguenza, lo [OSCURATO:PERSONA] käräjäoikeus condannava il sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ad una multa pari a 30 unità di reddito
giornaliero per violazione della sicurezza sul lavoro e lesione colposa e, dall’altro, a risarcire i danni al sig. [OSCURATO:PERSONA].
9.
[OSCURATO:PERSONA] hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) (Finlandia) confermava la sentenza dello [OSCURATO:PERSONA] käräjäoikeus e aumentava
la multa a 50 unità di reddito giornaliero, mentre riduceva leggermente l’importo del risarcimento.
10.
Nel ricorso contro la sentenza dello [OSCURATO:PERSONA] hovioikeus proposto dinanzi al Korkein oikeus, il sig. [OSCURATO:PERSONA] nega che l’importatore
abbia, in quanto tale, l’obbligo di garantire che la macchina sia stata progettata e fabbricata conformemente alle norme approvate
allorché essa è munita di marcatura «CE» e di un certificato di conformità, nonché di istruzioni per l’uso e la manutenzione.
Nella fattispecie, la marcatura «CE» del fabbricante e il certificato di conformità erano basati su un’attestazione, rilasciata
da un organismo autorizzato, secondo cui l’apparecchio era conforme alle direttive e alle norme applicabili a questo tipo
di macchine.
11.
Sempre nell’ambito dell’impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le autorità amministrative e giudiziarie finlandesi non
possono esigere, in violazione dell’art. 28 CE, che l’importatore faccia verificare in Finlandia una macchina certificata
in un altro Stato membro e contrassegnata della marcatura «CE». A suo parere, gli obblighi dell’importatore consisterebbero
esclusivamente nel garantire che il fabbricante di una macchina abbia ottenuto per la stessa la certificazione di conformità
alle norme comunitarie rilasciata da un organismo autorizzato, che la macchina sia munita della marcatura CE e accompagnata
dalle istruzioni per l’uso e la manutenzione e che il fabbricante abbia rilasciato una dichiarazione di conformità.
12.
In tale contesto, il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Quali limitazioni imponga il diritto comunitario, alla luce, segnatamente, della direttiva 98/37/CEE nonché degli artt. 28 CE
e 30 CE, agli obblighi che il diritto nazionale può imporre all’importatore (o ad un altro operatore della catena di distribuzione)
di una macchina munita della marcatura “CE”, con riguardo alle caratteristiche relative alla sicurezza della macchina
–
prima della vendita della macchina e
–
successivamente ad essa.
2)
Si chiede, in particolare, che vengano chiariti i seguenti punti:
a)
in quale misura ed a quali condizioni il diritto comunitario consenta di imporre, in materia di sicurezza, obbligli di azione
e di controllo a carico dell’importatore di una macchina munita della marcatura “CE” (o di un altro operatore della catena
di distribuzione;
b)
se il tipo di carenza in materia di sicurezza che ricorre nella specie incida, e con quali modalità, sulla valutazione degli
obblighi posti a carico dell’importatore (o di altro operatore della catena di distribuzione), con riguardo al diritto comunitario;
c)
se le disposizioni di cui all’art. 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro richiamate siano in contrasto e, eventualmente,
sotto quale profilo, con il diritto comunitario, in considerazione delle conseguenze penali e civili derivanti dall’inosservanza
di tali obblighi».
III –
Ambito normativo
A –
Diritto comunitario
13.
La direttiva 98/37 stabilisce i requisiti essenziali che le macchine devono soddisfare sotto il profilo della sicurezza e
della tutela della salute. La direttiva 98/37 ha sostituito e codificato la direttiva 89/382/CEE
(3)
.
14.
L’art. 2 della direttiva 98/37 prevede quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica
la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la
salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in
efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.
2.
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prescrivere, nel rispetto del trattato,
i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante
l’uso delle macchine o dei componenti di sicurezza in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine o
di detti componenti di sicurezza rispetto alle disposizioni della presente direttiva.
(…)».
15.
Ai sensi dell’art. 3 della direttiva in oggetto, le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la direttiva
devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all’allegato I della
stessa direttiva.
16.
L’art. 4 della direttiva 98/37 precisa quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio
delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva.
(…)».
17.
L’art. 5 della medesima direttiva dispone quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri considerano conformi all’insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione
della conformità previste al capitolo II:
–
le macchine munite della marcatura “CE” e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto A;
–
i componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto C.
In assenza di norme armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano comunicate
alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti
o utili per l’applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui all’allegato I.
2.
Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il componente
di sicurezza costruito conformemente a detta norma è presunto conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi.
[OSCURATO:PERSONA] membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate.
(…)».
18.
L’art. 7 della direttiva 98/37 così recita:
«1.
Se uno Stato membro constata che:
–
talune macchine munite della marcatura “CE”, oppure:
–
taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione “CE” di conformità,
utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli
animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza
dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta misura, motivandone la decisione (…).
2.
[OSCURATO:PERSONA] consulta senza indugio le parti interessate. Se dopo la consultazione la [OSCURATO:PERSONA] constata che la misura
è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l’iniziativa nonché gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Se
la [OSCURATO:PERSONA] constata, dopo questa consultazione, che la misura è ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro
che ha preso l’iniziativa nonché il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Se la decisione di cui al paragrafo 1
è motivata da una lacuna delle norme, la [OSCURATO:PERSONA] adisce il comitato se lo Stato membro che ha preso la decisione intende
mantenerla ed avvia la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
3. Se
–
una macchina non conforme è munita della marcatura “CE”,
–
un componente di sicurezza non conforme è accompagnato da una dichiarazione “CE” di conformità,
lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto la dichiarazione
e ne informa la [OSCURATO:PERSONA] e gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
(…)».
19.
L’art. 8 della direttiva 98/37 prevede che, in generale, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità effettua
la valutazione di conformità di ciascuna macchina prodotta nella Comunità. A tal fine, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità deve redigere una dichiarazione «CE» di conformità e apporre sulla macchina la marcatura «CE», nonché
costituire il fascicolo previsto dall’allegato V della stessa direttiva. Per determinate macchine che presentano un maggiore
potenziale di rischio, elencate nell’allegato IV della direttiva medesima, tra le quali rientrano le presse piegatrici, è
prevista una procedura di valutazione della conformità più rigorosa, che prevede la partecipazione dell’organismo notificato
ai sensi dell’allegato VII della direttiva.
20.
Il punto 1.7.3. dell’allegato I della direttiva 98/37 prevede che ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile,
almeno il nome del fabbricante e il suo indirizzo, la marcatura «CE», la designazione della serie o del tipo, l’eventuale
numero di serie nonché l’anno di costruzione. In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le
indicazioni indispensabili alla sicurezza d’esercizio (ad esempio frequenza di rotazione, ecc.).
21.
Dal punto 1.7.4. dell’allegato I della direttiva 98/37 risulta quanto segue:
–
ogni macchina deve essere accompagnata da un’istruzione per l’uso che fornisca almeno determinate informazioni;
–
le istruzioni per l’uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità. All’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella
lingua o nelle lingue del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante o dal
suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in questione;
–
alle istruzioni per l’uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione,
l’ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all’occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza
utile soprattutto in materia di sicurezza;
–
qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni
per l’uso per quanto concerne gli aspetti della sicurezza.
22.
L’allegato II, parte A, della direttiva 98/37, relativo alla dichiarazione CE di conformità per le macchine, precisa che tale
dichiarazione deve contenere determinate informazioni, tra cui il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità, la descrizione della macchina, tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme,
nonché, eventualmente, il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato e il numero dell’attestato di certificazione CE, o
dell’organismo notificato cui è stato trasmesso il fascicolo conformemente all’art. 8 della direttiva.
23.
L’allegato II, parte A, della direttiva prevede inoltre che la dichiarazione CE di conformità dev’essere redatta nella stessa
lingua delle istruzioni per l’uso, a macchina o in stampatello, e dev’essere accompagnata da una traduzione in una delle lingue
del paese di utilizzazione. Detta traduzione è eseguita nelle stesse condizioni valide per le istruzioni per l’uso.
24.
L’allegato V della direttiva 98/37 definisce il contenuto della documentazione, prevista all’art. 8, che il fabbricante o
il suo mandatario deve conservare in modo che resti disponibile nei suoi locali ai fini di un eventuale controllo. Il punto 4,
lett. a) di detto allegato precisa tuttavia che non è necessario che la documentazione esista materialmente in permanenza,
ma essa deve poter essere «resa disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanza». Conformemente al
punto 4, lett. c) del suddetto allegato, la documentazione dev’essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità, fatta
eccezione per le istruzioni per l’uso della macchina.
B –
Contesto giuridico nazionale
25.
Per quanto riguarda il contesto giuridico nazionale, dalla descrizione fornitane dal giudice remittente emerge che la legge
finlandese in materia di sicurezza sul lavoro contiene, tra l’altro, le disposizioni che traspongono la direttiva 89/391/CEE
(4)
.
26.
Tale legge contiene altresì disposizioni che impongono obblighi a carico di soggetti diversi dal datore di lavoro. Si tratta
dell’art. 40, nn. 1 e 2, che nella versione vigente al momento dei fatti era formulato come segue:
«Il fabbricante, importatore o venditore di una macchina, di uno strumento o di un’altra attrezzatura tecnica ovvero qualsiasi
persona che ceda un oggetto siffatto ai fini della sua immissione sul mercato o della sua utilizzazione, devono verificare
che:
1)
l’oggetto, allorché viene commercializzato o consegnato per essere utilizzato in questo paese, non cagioni un rischio di infortunio
o di malattia, ove utilizzato conformemente al suo scopo;
2)
l’oggetto sia stato progettato, fabbricato e all’occorrenza controllato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni
vigenti; e
3)
l’oggetto sia munito dei dispositivi di protezione necessari al suo uso ordinario nonché delle marcature ed altre indicazioni
attestanti la conformità dell’oggetto stesso.
Con l’oggetto vanno trasmesse istruzioni appropriate per l’installazione, l’uso e la manutenzione del medesimo. Queste ultime
devono includere, se necessario, anche istruzioni per la pulizia, la riparazione e la regolazione ordinarie, nonché le procedure
da seguire nei casi di cattivo funzionamento normali. Siffatte attività vanno prese in considerazione nella concezione dei
dispositivi di protezione».
27.
L’inosservanza di tali disposizioni comporta conseguenze di natura penale e civile.
IV –
Analisi
A –
Osservazioni preliminari
28.
La direttiva 98/37 rientra nella categoria delle direttive «del nuovo approccio» in materia di ravvicinamento delle legislazioni.
Essa stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in materia di progettazione e di costruzione
delle macchine e dei componenti di sicurezza, nonché le norme di dettaglio relative alla conformità delle macchine per quanto
riguarda la valutazione, la dichiarazione e la marcatura.
29.
Conformemente al suo settimo ‘considerando’, la direttiva 98/37 mira a garantire la libera circolazione delle macchine senza
abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli [OSCURATO:PERSONA] membri. In materia di progettazione e costruzione delle
macchine, tale direttiva contiene prescrizioni essenziali nella ricerca di un ambiente di lavoro più sicuro, accompagnate
da disposizioni specifiche concernenti la prevenzione di taluni rischi cui possono essere esposti i lavoratori durante il
lavoro, ed anche da disposizioni basate sull’organizzazione della sicurezza dei lavoratori. L’ottavo ‘considerando’ enuncia
che la direttiva 98/37 è volta ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dovuti alla disparità delle legislazioni
nazionali relative alla commercializzazione.
30.
I due ‘considerando’ sono esplicitati agli artt. 3 e 4 della direttiva 98/37. Ai sensi del citato art. 3, le macchine e i
componenti di sicurezza ai quali si applica la direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza
e della tutela della salute di cui all’allegato I della stessa direttiva. L’art. 4 di quest’ultima dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
non possono vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine
e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della direttiva 98/37.
31.
La conformità alle disposizioni di tale direttiva dev’essere certificata prima dell’immissione in commercio di una macchina
mediante una dichiarazione «CE» di conformità e l’apposizione sulla macchina della marcatura «CE». Le procedure di valutazione
della conformità, variabili in funzione del tipo di macchina, sono specificate all’art. 8 della detta direttiva.
32.
La valutazione della conformità viene effettuata di regola dal fabbricante stesso o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.
Ai sensi dell’art. 8, n. 7, della direttiva 98/37, qualora si tratti di macchine importate da paesi terzi, gli obblighi relativi
alla dichiarazione di conformità e alla marcatura incombono a chiunque introduca la macchina nel mercato comunitario. In questo
caso la verifica di conformità può quindi essere a carico dell’importatore della macchina nella Comunità. Per ovvi motivi,
tale obbligo non grava su chi importa in uno Stato membro una macchina proveniente da un altro Stato membro, benché egli sia,
conformemente alla legislazione nazionale, qualificato come «importatore».
33.
Ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), della direttiva 98/37, incombe al fabbricante, senza intervento di terzi, effettuare
la valutazione di conformità di una macchina prodotta nella Comunità. Spetta al fabbricante costituire il fascicolo di cui
all’allegato V della direttiva in oggetto, nonché assicurarsi che gli strumenti impiegati per verificare i requisiti essenziali
siano indicati nel fascicolo e che quest’ultimo possa essere messo a disposizione delle autorità nazionali che ne facciano
richiesta.
34.
Tuttavia, per determinate macchine che presentano un potenziale di rischio maggiore, elencate esaustivamente nell’allegato IV
della direttiva 98/37, è prevista una procedura di valutazione della conformità più rigorosa. In tal caso, a termini dell’art. 8,
n. 2, lett. b), della stessa direttiva, l’organismo notificato deve effettuare l’esame CE del tipo in base al modello della
macchina conformemente all’allegato VI della citata direttiva
(5)
.
35.
Qualora le macchine contemplate dal citato allegato IV siano state fabbricate in conformità delle norme armonizzate concernenti
tutti i requisiti essenziali di sicurezza ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 98/37, l’art. 8, n. 2, lett. c) della
stessa prevede procedure opzionali meno rigorose.
36.
Nel caso che ha dato origine alla causa principale, si tratta di una macchina rientrante nell’allegato IV, parte A, punto 9,
della direttiva 98/37, alla quale si applica quindi la procedura di valutazione della conformità implicante la partecipazione
dell’organismo notificato. All’epoca dell’immissione in commercio del modello di pressa piegatrice in discussione nel procedimento
principale, non esistevano ancora norme armonizzate che prevedessero specifiche tecniche per questo tipo di macchine
(6)
. La macchina in questione, pertanto, doveva essere obbligatoriamente sottoposta all’esame «CE» del tipo. Dall’ordinanza di
rinvio emerge che l’organismo notificato francese aveva verificato ed omologato tale macchina.
37.
Dagli artt. 7 e 10 della direttiva 98/37 discende che, qualora si constati che una macchina contrassegnata dalla marcatura
«CE» comporta un rischio per la sicurezza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità,
devono adempiere determinati obblighi intesi a ridurre o ad eliminare il rischio.
38.
La direttiva 98/37 comporta tre vantaggi rispetto alle direttive «classiche» in materia di armonizzazione delle norme tecniche.
Essa è più flessibile, in quanto consente di adottare soluzioni migliori al fine di garantire la sicurezza, basate su nuove
tecnologie, senza che occorra a tal fine il previo intervento del legislatore. La medesima direttiva prevede la realizzazione
in una sola volta della libera circolazione delle macchine munite della marcatura «CE», mentre gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono
più vietare, limitare od ostacolare la loro immissione sul mercato né la loro messa in servizio nel proprio territorio. Infine,
se correttamente applicata, questa direttiva garantisce un elevato livello di protezione della salute.
39.
Ne consegue che la direttiva 98/37 comporta un’armonizzazione completa dei requisiti essenziali di tutela della salute e di
sicurezza relativi alle macchine. Lo stesso vale per quanto riguarda la procedura di valutazione della conformità. Pertanto,
le norme nazionali concernenti i requisiti essenziali di sicurezza o di tutela della salute relativi alle macchine, comprese
le norme che impongono obblighi in materia di valutazione della conformità, devono essere compatibili con la direttiva
(7)
.
40.
Il buon funzionamento del sistema previsto dalla direttiva 98/37 presuppone un obbligo generale di diligenza, non solo per
i fabbricanti delle macchine, i cui obblighi precisi sono stati specificati dalla detta direttiva e dai relativi allegati,
ma anche per gli operatori economici che operano a valle della catena di distribuzione, quali gli importatori, i distributori
e gli utenti finali delle macchine. Essi devono assicurarsi che i soggetti operanti a monte della catena abbiano debitamente
adempiuto gli obblighi loro imposti dalla direttiva stessa. Qualora venissero meno a tale obbligo di diligenza, le conseguenze
delle carenze o degli errori commessi a monte potrebbero ripercuotersi fino allo stadio finale dell’utilizzo delle macchine,
con tutti i rischi che ne derivano per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale proposito, gli ordinamenti giuridici
nazionali possono imporre determinati obblighi specifici a coloro che importano macchine munite della marcatura «CE» nel territorio
nazionale e agli altri operatori della distribuzione.
41.
Nella fattispecie, il giudice del rinvio si interroga in particolare in merito alla portata degli obblighi dell’importatore
o del distributore e ai limiti entro i quali essi possono essere ritenuti responsabili, in forza della legislazione nazionale,
per le carenze in materia di sicurezza.
42.
Nella causa principale è pacifico che il fabbricante francese intendesse adempiere, adottando le misure previste all’art. 10
della direttiva 98/37, gli obblighi incombentigli in materia di marcatura e di conformità. È altresì pacifico che, nonostante
la marcatura «CE» e la dichiarazione «CE» di conformità, la macchina non era conforme alle disposizioni della detta direttiva.
Pertanto la Repubblica di Finlandia, avendo constatato l’esistenza di rischi per la sicurezza delle persone, avrebbe dovuto
prendere tutte le misure utili per ritirare le macchine di cui trattasi dal mercato, conformemente all’art. 7 della stessa
direttiva.
B –
Sugli obblighi ai quali gli importatori e i distributori possono essere assoggettati in forza della legislazione nazionale
43.
Se si ammette che, in linea di principio, dalla direttiva 98/37 possono discendere determinati obblighi a carico degli importatori
e dei distributori e che tali obblighi possono essere definiti e rafforzati dal diritto nazionale mediante sanzioni di natura
civile e penale, la portata degli obblighi in questione dev’essere dedotta, da un lato, dal testo e dall’economia di tale
direttiva e, dall’altro, dalle attività svolte normalmente dall’importatore e dal distributore nell’ambito della catena di
distribuzione.
44.
A tale proposito, è evidente che la direttiva 98/37 attribuisce in primo luogo al fabbricante la responsabilità di garantire
la rispondenza delle macchine da lui prodotte ai requisiti in materia di sicurezza e di tutela della salute nonché il rispetto
della procedura di verifica della conformità a tali requisiti.
45.
Pertanto, sarebbe in contrasto con la direttiva 98/37 assoggettare l’importatore o il distributore di una macchina, della
quale il fabbricante ha dichiarato la conformità alle prescrizioni della detta direttiva, all’obbligo di verificare la conformità
del prodotto in questione ai suddetti requisiti essenziali. Peraltro, per adempiere tale obbligo, essi sarebbero privi delle
conoscenze tecniche e specifiche necessarie, di cui dispone il fabbricante in quanto costruttore. Il fatto che la legislazione
nazionale imponga tale obbligo agli importatori e ai distributori equivarrebbe quindi a frapporre un grave ostacolo alla libera
circolazione delle macchine nel mercato comune, la cui eliminazione rappresenta l’obiettivo stesso della direttiva 98/37.
46.
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] si è giustamente richiamata alla sentenza nella causa Wurmser e Norlaine
(8)
, in cui la Corte ha dichiarato che l’obbligo dell’importatore di verificare, sotto la propria responsabilità, la conformità
del prodotto importato alle prescrizioni vigenti dev’essere considerato compatibile con gli artt. 28 CE e 30 CE solo se l’importatore
può adempiere tale obbligo producendo un certificato rilasciato dalle autorità dello Stato membro di produzione o un’altra
attestazione implicante un grado di garanzia analogo.
47.
Questa giurisprudenza della Corte risale ad un periodo in cui non esistevano, a livello comunitario, norme generali applicabili
ai prodotti in questione. Dato che, nella fattispecie, tali regole sono in vigore, sarebbe contrario alla logica del diritto
comunitario in materia di libera circolazione delle merci presumere che esistano obblighi a carico dell’importatore (o del
distributore) ulteriori rispetto a quelli che la Corte ha considerato compatibili con il Trattato CE in una situazione in
cui non esistevano ancora norme comuni.
48.
Ne consegue che, salvo che la stessa direttiva 98/37 non disponga diversamente, gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale
non possono andare oltre a quanto consentito dai limiti definiti dalla Corte nella sentenza Wurmser e Norlaine
(9)
. Pertanto, qualsiasi disposizione nazionale che comporti per l’importatore o per il distributore l’obbligo di verificare
egli stesso la conformità di una macchina ai requisiti di sicurezza dev’essere considerata contraria al diritto comunitario.
49.
Entro tali limiti la legislazione nazionale può prevedere determinati obblighi a carico dell’importatore e del distributore,
purché non siano incompatibili con le funzioni normalmente svolte da tali operatori economici nella catena di distribuzione.
50.
Conformemente all’art. 2 della direttiva 98/37, agli [OSCURATO:PERSONA] membri incombe l’obbligo di vigilare sul mercato. A tal fine, essi
possono imporre agli operatori economici obblighi di cooperazione, quali l’assistenza per ottenere informazioni dal fabbricante
o dal suo mandatario all’atto del controllo della conformità della macchina alle disposizioni della detta direttiva. Tali
obblighi di cooperazione possono anche comportare l’onere di informare le autorità competenti in merito a qualsiasi incidente
relativo alle macchine consegnate dagli operatori economici, sempreché questi ultimi ne siano stati messi al corrente.
51.
D’altro canto, nell’ambito delle loro attività professionali, gli importatori e i distributori generalmente sono tenuti, in
forza di disposizioni nazionali di diritto civile o commerciale, a dare prova di adeguata diligenza anche per quanto riguarda
i requisiti legali specificamente applicabili ai prodotti che essi immettono sul mercato. Più in particolare, per quanto attiene
alle macchine che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/37, si può presumere che tali operatori sappiano
quali informazioni devono accompagnare il prodotto ed essere fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro interessato e quali segni indichino chiaramente la non conformità del prodotto o il fatto che esso non è più
conforme ai requisiti in materia di sicurezza cui rispondeva al momento dell’immissione in commercio. Di conseguenza, essi
non devono fornire macchine di cui conoscevano, o avrebbero dovuto conoscere, sulla base delle informazioni a loro disposizione
in qualità di operatori professionali, la difformità rispetto ai requisiti legali applicabili.
52.
Dal generale obbligo di diligenza incombente al distributore o all’importatore possono derivare anche obblighi più specifici
in relazione a determinate categorie di prodotti vulnerabili durante lo stoccaggio o il trasporto.
53.
Nutro qualche riserva sulle disposizioni di diritto nazionale che comportano la responsabilità dell’importatore o del distributore
in casi in cui egli non poteva fare affidamento sulla veridicità della dichiarazione di conformità. Disposizioni del genere
rischiano di infrangere il duplice limite definito supra, ai paragrafi 48 e 49, vuoi in quanto implicano l’obbligo dissimulato
di verificare la conformità della macchina ai requisiti essenziali, vuoi perché estendono alle fasi a valle della catena di
distribuzione le responsabilità che la direttiva 98/37 attribuisce al fabbricante. In entrambi i casi potrebbero sorgere ostacoli
alla libera circolazione delle macchine, in contrasto con l’obiettivo principale della detta direttiva.
54.
Rilevo infine che, nell’attuale fase di realizzazione del mercato interno, una legislazione nazionale non può più formulare
distinzioni per quanto riguarda gli obblighi di cooperazione o di diligenza a seconda che si tratti di un operatore che importa
una macchina da un altro Stato membro o di un operatore che interviene ad un diverso livello della catena di distribuzione.
Soprattutto nel caso di materiale di grande taglia, le reti di distribuzione non coincidono più con i confini territoriali
degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
V –
Conclusione
55.
Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni sottopostele dal Korkein oikeus.
«1)
Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle macchine, ostano all’applicazione di norme nazionali che prevedano:
–
che l’importatore o il distributore di una macchina munita della marcatura “CE” e di una dichiarazione “CE” di conformità
deve assicurarsi che tale macchina risponda ai requisiti essenziali stabiliti dalla menzionata direttiva;
–
che l’importatore o il distributore di una macchina deve adempiere gli obblighi che in forza della detta direttiva incombono
al fabbricante della macchina.
2)
Per contro, le disposizioni della direttiva 98/37 non ostano all’applicazione di norme nazionali che impongono all’importatore
o al distributore, salvo incorrere in responsabilità di natura civile e penale:
–
di assicurarsi che la macchina sia munita della marcatura “CE”;
–
di assicurarsi che la procedura di valutazione della conformità sia stata effettuata dal fabbricante o dal suo mandatario;
–
di ottenere la dichiarazione “CE” di conformità firmata nonché di assicurarsi che essa riguarda effettivamente il modello
di macchina di cui trattasi e contiene le necessarie informazioni ad esso relative;
–
di assicurarsi che la macchina sia accompagnata dalla dichiarazione “CE” di conformità.
3)
Qualora, all’atto dell’importazione, una macchina non sia accompagnata dalla dichiarazione “CE” di conformità redatta in una
delle lingue del paese di utilizzazione, l’obbligo di diligenza professionale incombente all’importatore o al distributore
implica che la persona che ha introdotto la macchina nell’area linguistica in questione debba adempiere il suddetto obbligo.
Lo stesso vale, se del caso, per quanto riguarda le istruzioni per l’uso.
4)
Le disposizioni della direttiva 98/37 non ostano, in linea di principio, neanche al riconoscimento della responsabilità dell’importatore
o del distributore nel caso in cui egli sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che la macchina non era conforme ai requisiti essenziali
applicabili, purché siffatto requisito di diligenza non equivalga ad imporgli l’obbligo di verificare egli stesso la conformità
della macchina a tali requisiti essenziali, né altri obblighi che, ai sensi della citata direttiva, incombono al fabbricante».
1
–
Lingua originale: il francese.
2
–
GU L 207, pag. 1.
3
–
Direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative
alle macchine, modificata dalle direttive del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE (GU L 198, pag. 16), 14 giugno 1993, 93/44/CEE
(GU L 175, pag. 12) e 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1).
4
–
Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).
5
–
L’organismo notificato dev’essere designato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso deve rispondere ai criteri minimi per la notificazione
degli organismi enunciati nell’allegato VII della direttiva 98/37.
6
–
La norma armonizzata concernente le presse piegatrici idrauliche (EN 12622) è stata adottata solo nel settembre 2001.
7
–
Sentenza 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL (Racc. pag. I-4431, punto 44).
8
–
Sentenza 11 maggio 1989, causa 25/88 (Racc. pag. 1105, punti 18 e 19).
9
–
Cit. alla nota 8.