CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo a seguito di rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione Prima n. 3828/2022 aveva annullato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza qui impugnata, ha nuovamente rigettato l'istanza con la quale Bevilacqua aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sette sentenze - segnatamente: 1) la sentenza del Tribunale di Brescia in data 16 ottobre 2014, irrevocabile in data 2 dicembre 2014; 2) la sentenza della Corte d'appello di Brescia, irrevocabile in data 27 febbraio 2015; 3) la sentenza del Tribunale di Varese in data 30 settembre 2015, irrevocabile in data 2 febbraio 2016; 4) la sentenza del Tribunale di Brescia in data 8 novembre 2016, irrevocabile in data 9 gennaio 2018; 5) la sentenza del Tribunale di Monza in data 18 dicembre 2017, irrevocabile in data 7 aprile 2018; 6) la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018, irrevocabile in data 27 marzo 2019); 7) la sentenza del Tribunale di Roma in data 11 gennaio 2019, irrevocabile in data 29 marzo 2019 —, argomentando nel senso che l'omogeneità delle tipologie delittuose la loro prossimità temporale e il medesimo modus procedendi — peraltro, inevitabile in reati caratterizzati da uno schema elementare e ripetitivo - non implicavano che le condotte di cui l'istante era stato riconosciuto responsabile fossero state da lui programmate sin dal momento della sua partecipazione all'associazione per delinquere - all'interno della quale non aveva neppure ricoperto un ruolo specifico -, ma deponevano per la sua tendenza a commettere truffe, ricettazioni e falsi: ciò, tanto più che i reati in relazione ai quali era stato chiesto il riconoscimento della continuazione risultavano commessi in città diverse e logisticamente distanti tra loro. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del condannato dal difensore consta di un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 81, 671 e 627 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per non essersi il giudice dell'esecuzione del rinvio attenuto al mandato ricevuto dalla Corte rescindente, che gli aveva imposto di procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del principio di diritto secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. 3. Con requisitoria in data 5 dicembre 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il giudice del rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. Infatti, ha trascurato la valutazione già compiuta in sede di cognizione, dal Tribunale di Locri (n. 1085/15) e dalla sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 marzo 2018, irrevocabile in data 27 marzo 2019, che avevano unificato ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. condotte di truffa, falso e ricettazione commesse dal Bevilacqua in varie parti d'Italia tra 1'8 giugno 2010 e il 12 febbraio 2011, nonché di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata agli anzidetti reati, commessa dal 2009 al maggio 2012: quindi, realizzate in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, anche i reati, della medesima indole, giudicati con le ulteriori sei sentenze enumerate nel provvedimento all'esame. Ha, inoltre, escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i detti reati, a dispetto della loro realizzazione in un contesto temporale e spaziale coincidente, almeno parzialmente, con quello già preso in considerazione dal giudice della cognizione, senza motivare specificamente sulla base delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti, ma reiterando il rilievo relativo alla tendenza del condannato a commettere reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, già ritenuto insufficiente dal giudice rescindente. Tanto comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo giudizio attenendosi al principio di diritto già enunciato dalla Prima Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 3828/2022.3. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuo