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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16746/2026

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emonte, depositata il 28.01.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25.02.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dal ricorso emerge che, a seguito di uncontrollo eseguito da militari della GdF presso la stazione internazionale diDomodossola, nei bagagli della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] furono rinvenuticofanetti e sacchetti di plastica contenenti gioielli, non dichiarati dallaproprietaria al momento dell’invito formulato dai militari.RGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 19668/2022Numero sezionale 1724 4/2026Numero di raccolta generale 16746/2026Data pubblicazione 28/05/2026Alla contestazione della violazione dell’art. 282 del d.P.R. n. 43/1973,come depenalizzato dall’art. 295 bis della medesima disciplina, seguì ilprocesso verbale con il quale, sul presupposto del valore attribuito ai preziosicon perizia gemmologica eseguita presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Torino (pari ad € 50.919,52), era anche comunicata lapossibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previstodall’art. 13, d.lgs. n. 472/1997, erano indicati i diritti evasi (€ 1.018,39 atitolo di dazi ed € 11.426,34 a titolo di Iva), si avvertiva che per ilcontrabbando e per l’Iva all’importazione era sempre ordinata la confisca aisensi dell’art. 301 della legge doganale.La parte aderì al procedimento di ravvedimento operoso, effettuando ilversamento in forma ridotta di € 2.765,50 a titolo di sanzione.In data 23.12.2019 l’Ufficio emise l’atto di confisca quale sanzioneaccessoria.Seguì il contenzioso dinanzi alla CTP di Verbania, che con sentenza n.46/2020 annullò la sanzione accessoria.L’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Piemonte fu respinto con sentenza n. 148/2022.Il giudice regionale, dopo essersi ampiamente diffuso nella esposizionedelle rispettive difese, riportandosi alle argomentazioni del giudice di primecure, ha, in sintesi, affermato che mancassero elementi da cui dedurre iltentativo di importare merce oltre il confine, circostanza peraltrocontraddetta dalla documentazione dell’Ufficio doganale svizzero.

Ha inoltreavvertito che non fosse sufficiente a sostenere le ragioni doganali lacircostanza, apprezzata dall’Ufficio, secondo cui, pur volendo qualificare ipreziosi come “campioni non commerciabili”, in ogni caso l’obbligodichiarativo trovava applicazione anche per i beni destinati ad uso personalee di valore inferiore ad € 300,00 (ben al di sotto del valore accertato nelcaso di specie).

Ciò perché tale asserita presunzione legale non risultavaesplicitata, restando solo affermata.

Ha quindi ritenuto che la “miriade” didocumenti di prassi e moduli e di dichiarazioni, che la ricorrente avrebbedovuto conoscere e rispettare, non potevano giustificare «un provvedimentodi confisca di oggetti preziosi di ineludibile natura personale una volta estintala violazione con il pagamento della sanzione».RGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 19668/2022Numero sezionale 1734 4/2026Numero di raccolta generale 16746/2026Data pubblicazione 28/05/2026Infine, il giudice d’appello, a fronte della ritenuta irrilevanza dellevicende doganali elvetiche, in quanto non adeguatamente documentata ladefinitiva o temporanea importazione della merce da e per la Svizzera, haritenuto che il motivo erariale fosse infondato alla luce del documento di“importazione temporanea in Svizzera” dei predetti monili, sostenendo chein ogni caso anche questa ragione non era sufficiente a giustificare lalegittimità della confisca.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Dogane ha propostoricorso, affidato a tre motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.Nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve respingersi l’eccezione di inammissibilità delricorso perché notificato al co-difensore della controricorrente, che tuttaviasi afferma non essere anche il domiciliatario.

L’eccezione non ha pregioperché, in disparte che dalla intestazione della sentenza impugnata emergecome il domicilio telematico della ricorrente risulta quello presso il qualel’avvocatura della Stato ha provveduto a notificare il ricorso([OSCURATO:EMAIL]), corrispondente a quello dell’odiernodifensore, senza che nel ricorso, in osservanza del principio di specificità, siastato riprodotto quello diverso presso cui risultava domiciliata la sig.raGorochowisky secondo quanto si afferma con la sollevata eccezione, in ognicaso la notifica è stata eseguita all’indirizzo di uno dei due difensori, i qualihanno anche studio in comune (Domodossola, Vicolo del Mulino n. 2).Considerando la funzione strumentale della notificazione, che è quella diassicurare la conoscenza legale dell’instaurazione di un giudizio, e rilevandoche i medesimi difensori, entrambi, si sono costituiti nel presente giudizio,la notifica, ancorché fosse stata irregolare, risulterebbe comunque sanatadalla costituzione della controricorrente.

D’altronde, alla fattispecie trovaapplicazione il principio di diritto, secondo il quale la notificazione presso ildomiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui,nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha caratterealternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che,ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio pressouno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioniRGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 19646 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c.,Data pubblicazione 28/05/2026secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e lecomunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro deiprocuratori costituiti, in caso di pluralità (Cass., 26 settembre 2022, n.27995).Esaminando quindi il merito, con il primo motivo l’Ufficio lamenta la«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. 472/97, 295-bis e301 TULD (D.P.R. 43/1973), 124 e 198 CDU (Reg.

UE 952/2013), 20 L. n.689/1981», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato che il pagamento inmisura ridotta della sanzione avrebbe avuto un effetto estintivo dellacondotta della contribuente, trattandosi di un argomento destituito difondamento ed escluso dal dato testuale dell’art. 13, d.lgs. n. 472/1997.Con il secondo motivo l’Agenzia delle dogane ha denunciato la«violazione degli artt. 2 e 41 Reg. (CE) n. 1186/2009, 4, 6 e 7 Dir.2007/74/CE, 1 e 2 D.M. n. 32/2009, 282, 295 bis e 301 TULD (D.P.R.43/1973), 1 e 6 d.lgs. 8/2016, 139, 158 ss., 198, 211 e 250 ss.

CDU (Reg.UE 952/2013), 20 l. n. 689/181», in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Il giudice regionale erroneamente avrebbe escluso il contrabbando,senza tener conto delle regole applicabili in tema di importazione di beni.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, da purdiverse prospettive, criticano la decisione per le ragioni poste a fondamento,ossia la ritenuta assenza di elementi da cui desumere l’illecita condottatenuta dalla contribuente, e comunque l’effetto estintivo in ragione delravvedimento operoso mediante il pagamento della sanzione in misuraridotta.I motivi sono fondati nei termini appresso chiariti.È innanzitutto vero che i preziosi, come qualunque merce, possono nonessere sottoposti ai dazi doganali, in ragione della Convenzione tra [OSCURATO:PERSONA], già risalente al Regolamento CEE n. 2840 del 19 dicembre 1972.E tuttavia la merce introdotta, anche dalla Svizzera, deve esseresottoposta all’Iva all’importazione, così come previsto dall’art. 70 cit., e ciònel caso di specie risulta contestato, considerato che nel processo verbaleRGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 19668/2022Numero sezionale 1754 4/2026Numero di raccolta generale 16746/2026Data pubblicazione 28/05/2026risultavano liquidati sia i dazi (€ 1.018,39) che l’Iva all’importazione (€11.426,34).Ebbene, da quanto si evince dalla stessa sentenza, e comunque perquanto emerga di incontestato in tutta la vicenda, sia pur nonperspicuamente narrato nella sentenza come negli atti difensivi delle parti,è certo che la contribuente non ebbe a dichiarare nulla al momento del suopassaggio in dogana, ed i preziosi furono “scoperti” solo a seguito delcontrollo eseguito in tale circostanza in fase di controllo dei militari dellaGdF.Resta dunque che la condotta era certamente sottoposta all’Ivaall’importazione, la cui violazione, per il richiamo operato dall’art. 70, comma1, del d.P.R. n. 633/1973 alle disposizioni delle leggi doganali relative aidiritti di confine, imponeva, ratione temporis, ed ora nei termini che sarannoappresso chiariti, oltre che la liquidazione dell’imposta e l’irrogazione dellesanzioni pecuniarie, anche l’applicazione della confisca ex art. 301, d.P.R. n.43/1973.Ciò detto, la motivazione della Commissione regionale è del tutto avulsadalle circostanze che caratterizzano la fattispecie.

A fronte della introduzionenel territorio italiano di preziosi del valore di oltre 50.000,00 euro, lacontribuente non aveva dichiarato nulla al momento del controllo.

Rispettoal comportamento adottato, è allora priva di ogni rilevanza la circostanzache si trattasse di beni asseritamente non commerciabili o di beni personali.Altrettanto irrilevante era che dalla documentazione elvetica provenisse undocumento attestante l’importazione temporanea (in Svizzera) di queipreziosi.

Quello che conta è che, nel passaggio di quei beni dal territorioelvetico a quello italiano, la contribuente avrebbe dovuto dichiararne lapresenza, e, ai fini della esenzione del tributo, eventualmente spiegarne lanatura e la destinazione.

Nulla di tutto questo è avvenuto, né nel giudiziosono emerse ragioni per riconoscere l’esenzione da imposta perl’introduzione della merce, neppure indentificandosi qualcuna dellefattispecie richiamate dall’art. 68 del d.P.R. 633/1973.Altrettanto errato, a questo punto, è il ragionamento del giudiced’appello, che ha ritenuto che comunque il pagamento delle sole sanzioni informa ridotta, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, potevaestinguere ogni conseguenza della condotta.

Era infatti comunqueRGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1966 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026necessaria l’osservanza della normativa unionale ed italiana, con particolareData pubblicazione 28/05/2026riguardo alla materia della franchigia e del regime di ammissionetemporanea nel territorio unionale.Ne consegue dunque che dalla condotta tenuta dalla contribuente siprofila una fattispecie evasiva dell’iva all’importazione, oltre che, nei limitidella disciplina regolatrice dei dazi con la Svizzera, di quest’ultima imposta.Da ciò discende la conseguente applicabilità della confisca.A tal fine occorre tuttavia specificare che la giurisprudenza di legittimitàha di recente affermato che in tema di tributi doganali, la confisca ex art.301 d.P.R. n. 43 del 1973 ha natura di misura di sicurezza, avente unafinalità special-preventiva mirata, mediante l'ablazione del bene, da un latoa neutralizzare la realizzazione dell'illecito ove lo stesso sia lasciato nelladisponibilità del contravventore e, dall'altro, a recuperare all'erario, nellamisura più celere e massima, il tributo evaso, dovendo pertanto escludersiche la sua applicazione si ponga in contrasto con il principio diproporzionalità, nell'accezione fatta propria dalla Corte di giustizia nellasentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-273/13 (Sez.

U, 4 luglio2024, n. 18286).Tale principio va peraltro integrato con quanto statuito dalla Cortecostituzionale nella sentenza n. 93 del 2025, per la quale “Il principio dellaproporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative,ma riguarda anche le sanzioni tributarie.

Anche per queste sanzioni sipresenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quelrapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, inparticolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagliobblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primocomma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE” (Nel caso dispecie, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazionedell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n.633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973,nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne lecontroversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai dirittidi confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art.301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto dellaviolazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamentoRGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 19676 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, eData pubblicazione 28/05/2026della sanzione pecuniaria.Si è infatti chiarito che “Il sistema normativo censurato dalle sezioniunite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha dispostol’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codicedoganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto lanovella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regimesanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguitadal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggioreproporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano.L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando iltrattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comportal’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, cheprevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che siaggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta aventenatura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia omeno superiore a euro

10.000. In tal modo si determina un cumulosanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna,ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, idazi.

In questa prospettiva – e considerando che, sebbene oraesplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVAall'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –,occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 deld.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misuradi sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, mariveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze.

Tantochiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della normacensurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o“cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziatoper sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU,sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna.

Sel’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia dellaconfisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda alpagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraversoRGN 19668/2022Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 19686 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduceData pubblicazione 28/05/2026nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degliinteressi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungereuna soluzione costituzionalmente adeguata” (così, nella sintesi delladecisione nella versione redatta con la massima ufficiale dell’Ufficio delmassimario della Corte costituzionale).In definitiva i due motivi vanno accolti nei termini e con i chiarimentiillustrati.L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe il terzo, con ilquale l’Agenzia delle dogane, in via subordinata, ha lamentato la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92 e132, 2 e 41 Reg. (CE) n. 1186/2009, 4, 6 e 7 Dir. 2007/74/CE, 1 e 2 D.M.n. 32/2009, 282, 295 bis e 301 TULD (D.P.R. 43/1973), 1 e 6 d.lgs. 8/2016,139, 158 ss., 198, 211 e 250 ss.

CDU (Reg.

UE 952/2013), 20 l. n. 689/181,6, comma 4, d.lgs. n. 472/97», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la disciplina del codicedoganale dell’Unione.La sentenza va dunque cassata, la causa deve essere rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di II grado del Piemonte, che in diversa composizione,oltre che liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, provvederà alriesame dell’appello, tenendo conto dei principi dispensati dalla Cortecostituzionale e dalla Corte di legittimità, enunciati nella presente ordinanza.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Piemonte, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il giorno 25 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 19668/2022Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emonte, depositata il 28.01.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25.02.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dal ricorso emerge che, a seguito di uncontrollo eseguito da militari della GdF presso la stazione internazionale diDomodossola, nei bagagli della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] furono rinvenuticofanetti e sacchetti di plastica contenenti gioielli, non dichiarati dallaproprietaria al momento dell’invito formulato dai militari.RGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19668/2022Numero sezionale 1724 4/2026Numero di raccolta generale 16746/2026Data pubblicazione 28/05/2026Alla contestazione della violazione dell’art. 282 del d.P.R. n. 43/1973,come depenalizzato dall’art. 295 bis della medesima disciplina, seguì ilprocesso verbale con il quale, sul presupposto del valore attribuito ai preziosicon perizia gemmologica eseguita presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Torino (pari ad € 50.919,52), era anche comunicata lapossibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previstodall’art. 13, d.lgs. n. 472/1997, erano indicati i diritti evasi (€ 1.018,39 atitolo di dazi ed € 11.426,34 a titolo di Iva), si avvertiva che per ilcontrabbando e per l’Iva all’importazione era sempre ordinata la confisca aisensi dell’art. 301 della legge doganale.La parte aderì al procedimento di ravvedimento operoso, effettuando ilversamento in forma ridotta di € 2.765,50 a titolo di sanzione.In data 23.12.2019 l’Ufficio emise l’atto di confisca quale sanzioneaccessoria.Seguì il contenzioso dinanzi alla CTP di Verbania, che con sentenza n.46/2020 annullò la sanzione accessoria.L’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Piemonte fu respinto con sentenza n. 148/2022.Il giudice regionale, dopo essersi ampiamente diffuso nella esposizionedelle rispettive difese, riportandosi alle argomentazioni del giudice di primecure, ha, in sintesi, affermato che mancassero elementi da cui dedurre iltentativo di importare merce oltre il confine, circostanza peraltrocontraddetta dalla documentazione dell’Ufficio doganale svizzero. Ha inoltreavvertito che non fosse sufficiente a sostenere le ragioni doganali lacircostanza, apprezzata dall’Ufficio, secondo cui, pur volendo qualificare ipreziosi come “campioni non commerciabili”, in ogni caso l’obbligodichiarativo trovava applicazione anche per i beni destinati ad uso personalee di valore inferiore ad € 300,00 (ben al di sotto del valore accertato nelcaso di specie). Ciò perché tale asserita presunzione legale non risultavaesplicitata, restando solo affermata. Ha quindi ritenuto che la “miriade” didocumenti di prassi e moduli e di dichiarazioni, che la ricorrente avrebbedovuto conoscere e rispettare, non potevano giustificare «un provvedimentodi confisca di oggetti preziosi di ineludibile natura personale una volta estintala violazione con il pagamento della sanzione».RGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19668/2022Numero sezionale 1734 4/2026Numero di raccolta generale 16746/2026Data pubblicazione 28/05/2026Infine, il giudice d’appello, a fronte della ritenuta irrilevanza dellevicende doganali elvetiche, in quanto non adeguatamente documentata ladefinitiva o temporanea importazione della merce da e per la Svizzera, haritenuto che il motivo erariale fosse infondato alla luce del documento di“importazione temporanea in Svizzera” dei predetti monili, sostenendo chein ogni caso anche questa ragione non era sufficiente a giustificare lalegittimità della confisca.Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Dogane ha propostoricorso, affidato a tre motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.Nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve respingersi l’eccezione di inammissibilità delricorso perché notificato al co-difensore della controricorrente, che tuttaviasi afferma non essere anche il domiciliatario. L’eccezione non ha pregioperché, in disparte che dalla intestazione della sentenza impugnata emergecome il domicilio telematico della ricorrente risulta quello presso il qualel’avvocatura della Stato ha provveduto a notificare il ricorso([OSCURATO:EMAIL]), corrispondente a quello dell’odiernodifensore, senza che nel ricorso, in osservanza del principio di specificità, siastato riprodotto quello diverso presso cui risultava domiciliata la sig.raGorochowisky secondo quanto si afferma con la sollevata eccezione, in ognicaso la notifica è stata eseguita all’indirizzo di uno dei due difensori, i qualihanno anche studio in comune (Domodossola, Vicolo del Mulino n. 2).Considerando la funzione strumentale della notificazione, che è quella diassicurare la conoscenza legale dell’instaurazione di un giudizio, e rilevandoche i medesimi difensori, entrambi, si sono costituiti nel presente giudizio,la notifica, ancorché fosse stata irregolare, risulterebbe comunque sanatadalla costituzione della controricorrente. D’altronde, alla fattispecie trovaapplicazione il principio di diritto, secondo il quale la notificazione presso ildomiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui,nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha caratterealternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che,ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio pressouno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioniRGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19646 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c.,Data pubblicazione 28/05/2026secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e lecomunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro deiprocuratori costituiti, in caso di pluralità (Cass., 26 settembre 2022, n.27995).Esaminando quindi il merito, con il primo motivo l’Ufficio lamenta la«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. 472/97, 295-bis e301 TULD (D.P.R. 43/1973), 124 e 198 CDU (Reg. UE 952/2013), 20 L. n.689/1981», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato che il pagamento inmisura ridotta della sanzione avrebbe avuto un effetto estintivo dellacondotta della contribuente, trattandosi di un argomento destituito difondamento ed escluso dal dato testuale dell’art. 13, d.lgs. n. 472/1997.Con il secondo motivo l’Agenzia delle dogane ha denunciato la«violazione degli artt. 2 e 41 Reg. (CE) n. 1186/2009, 4, 6 e 7 Dir.2007/74/CE, 1 e 2 D.M. n. 32/2009, 282, 295 bis e 301 TULD (D.P.R.43/1973), 1 e 6 d.lgs. 8/2016, 139, 158 ss., 198, 211 e 250 ss. CDU (Reg.UE 952/2013), 20 l. n. 689/181», in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.Il giudice regionale erroneamente avrebbe escluso il contrabbando,senza tener conto delle regole applicabili in tema di importazione di beni.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché, da purdiverse prospettive, criticano la decisione per le ragioni poste a fondamento,ossia la ritenuta assenza di elementi da cui desumere l’illecita condottatenuta dalla contribuente, e comunque l’effetto estintivo in ragione delravvedimento operoso mediante il pagamento della sanzione in misuraridotta.I motivi sono fondati nei termini appresso chiariti.È innanzitutto vero che i preziosi, come qualunque merce, possono nonessere sottoposti ai dazi doganali, in ragione della Convenzione tra [OSCURATO:PERSONA], già risalente al Regolamento CEE n. 2840 del 19 dicembre 1972.E tuttavia la merce introdotta, anche dalla Svizzera, deve esseresottoposta all’Iva all’importazione, così come previsto dall’art. 70 cit., e ciònel caso di specie risulta contestato, considerato che nel processo verbaleRGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19668/2022Numero sezionale 1754 4/2026Numero di raccolta generale 16746/2026Data pubblicazione 28/05/2026risultavano liquidati sia i dazi (€ 1.018,39) che l’Iva all’importazione (€11.426,34).Ebbene, da quanto si evince dalla stessa sentenza, e comunque perquanto emerga di incontestato in tutta la vicenda, sia pur nonperspicuamente narrato nella sentenza come negli atti difensivi delle parti,è certo che la contribuente non ebbe a dichiarare nulla al momento del suopassaggio in dogana, ed i preziosi furono “scoperti” solo a seguito delcontrollo eseguito in tale circostanza in fase di controllo dei militari dellaGdF.Resta dunque che la condotta era certamente sottoposta all’Ivaall’importazione, la cui violazione, per il richiamo operato dall’art. 70, comma1, del d.P.R. n. 633/1973 alle disposizioni delle leggi doganali relative aidiritti di confine, imponeva, ratione temporis, ed ora nei termini che sarannoappresso chiariti, oltre che la liquidazione dell’imposta e l’irrogazione dellesanzioni pecuniarie, anche l’applicazione della confisca ex art. 301, d.P.R. n.43/1973.Ciò detto, la motivazione della Commissione regionale è del tutto avulsadalle circostanze che caratterizzano la fattispecie. A fronte della introduzionenel territorio italiano di preziosi del valore di oltre 50.000,00 euro, lacontribuente non aveva dichiarato nulla al momento del controllo. Rispettoal comportamento adottato, è allora priva di ogni rilevanza la circostanzache si trattasse di beni asseritamente non commerciabili o di beni personali.Altrettanto irrilevante era che dalla documentazione elvetica provenisse undocumento attestante l’importazione temporanea (in Svizzera) di queipreziosi. Quello che conta è che, nel passaggio di quei beni dal territorioelvetico a quello italiano, la contribuente avrebbe dovuto dichiararne lapresenza, e, ai fini della esenzione del tributo, eventualmente spiegarne lanatura e la destinazione. Nulla di tutto questo è avvenuto, né nel giudiziosono emerse ragioni per riconoscere l’esenzione da imposta perl’introduzione della merce, neppure indentificandosi qualcuna dellefattispecie richiamate dall’art. 68 del d.P.R. 633/1973.Altrettanto errato, a questo punto, è il ragionamento del giudiced’appello, che ha ritenuto che comunque il pagamento delle sole sanzioni informa ridotta, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, potevaestinguere ogni conseguenza della condotta. Era infatti comunqueRGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1966 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026necessaria l’osservanza della normativa unionale ed italiana, con particolareData pubblicazione 28/05/2026riguardo alla materia della franchigia e del regime di ammissionetemporanea nel territorio unionale.Ne consegue dunque che dalla condotta tenuta dalla contribuente siprofila una fattispecie evasiva dell’iva all’importazione, oltre che, nei limitidella disciplina regolatrice dei dazi con la Svizzera, di quest’ultima imposta.Da ciò discende la conseguente applicabilità della confisca.A tal fine occorre tuttavia specificare che la giurisprudenza di legittimitàha di recente affermato che in tema di tributi doganali, la confisca ex art.301 d.P.R. n. 43 del 1973 ha natura di misura di sicurezza, avente unafinalità special-preventiva mirata, mediante l'ablazione del bene, da un latoa neutralizzare la realizzazione dell'illecito ove lo stesso sia lasciato nelladisponibilità del contravventore e, dall'altro, a recuperare all'erario, nellamisura più celere e massima, il tributo evaso, dovendo pertanto escludersiche la sua applicazione si ponga in contrasto con il principio diproporzionalità, nell'accezione fatta propria dalla Corte di giustizia nellasentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-273/13 (Sez. U, 4 luglio2024, n. 18286).Tale principio va peraltro integrato con quanto statuito dalla Cortecostituzionale nella sentenza n. 93 del 2025, per la quale “Il principio dellaproporzionalità è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative,ma riguarda anche le sanzioni tributarie. Anche per queste sanzioni sipresenta quindi l’esigenza che non venga manifestamente meno quelrapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito che discende, inparticolare, dall’art. 3, primo comma, Cost., e che deriva, altresì, dagliobblighi unionali cui l’Italia è vincolata ai sensi degli artt. 11 e 117, primocomma, Cost., e in particolare dall’art. 49, par. 3, CDFUE” (Nel caso dispecie, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazionedell’art. 3 Cost. e dell’art. 49 CDFUE, l’art. 70, primo comma, del d.P.R. n.633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973,nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne lecontroversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai dirittidi confine», non prevede che, in caso di applicazione della confisca ex art.301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto dellaviolazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamentoRGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19676 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, eData pubblicazione 28/05/2026della sanzione pecuniaria.Si è infatti chiarito che “Il sistema normativo censurato dalle sezioniunite civili della Cassazione – che, nonostante l’intero d.P.R. n. 43 del 1973sia stato abrogato dal d.lgs. n. 141 del 2024, il quale ha dispostol’approvazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU, codicedoganale unionale, continua ad applicarsi al caso di specie, in quanto lanovella non opera retroattivamente per quanto riguarda il regimesanzionatorio – si presenta disallineato rispetto alla prospettiva, perseguitadal legislatore attraverso una serie di interventi, di assicurare una maggioreproporzionalità delle sanzioni previste dall’ordinamento tributario italiano.L’art. 70, primo comma, del d.lgs. n. 633 del 1972, infatti, richiamando iltrattamento sanzionatorio delle disposizioni delle leggi doganali, comportal’applicazione, ratione temporis, dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, cheprevede una confisca che non estingue l’obbligazione tributaria e che siaggiunge al pagamento della sanzione pecuniaria per una condotta aventenatura di illecito penale o amministrativo a seconda che tale importo sia omeno superiore a euro 10.000. In tal modo si determina un cumulosanzionatorio che non ha eguali non solo rispetto al regime dell’IVA interna,ma nemmeno in riferimento a quello dei più tradizionali diritti di confine, idazi. In questa prospettiva – e considerando che, sebbene oraesplicitamente qualificata dal legislatore come diritto di confine, l’IVAall'importazione ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali –,occorre considerare che la confisca obbligatoria prevista dall’art. 301 deld.P.R. n. 43 del 1973 è qualificata, nella rubrica dell’articolo, quale «misuradi sicurezza», e la sua finalità non è ripristinatoria dello status quo ante, mariveste carattere punitivo, secondo i principi declinati nelle sentenze. Tantochiarito, va considerato che l’illegittimità costituzionale della normacensurata non si prefigura in forza di una sproporzione intrinseca o“cardinale”, quanto, invece, per un cumulo sanzionatorio che si rivela viziatoper sproporzione relativa, o “ordinale”, nel confronto sia con l’art. 124 CDU,sia con la disciplina dell’omesso versamento dell’IVA interna. Sel’apprensione del bene trova giustificazione nella finalità di garanzia dellaconfisca in questione, fin tanto che il contribuente non provveda alpagamento di quanto dovuto, la reductio ad legitimitatem passa attraversoRGN 19668/2022Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 19686 8/2022Numero sezionale 1744/2026Numero di raccolta generale 16746/2026la valorizzazione della condotta dell’autore del fatto illecito – che si traduceData pubblicazione 28/05/2026nella corresponsione del tributo evaso, degli accessori, comprensivi degliinteressi, nonché della sanzione pecuniaria – che permette di raggiungereuna soluzione costituzionalmente adeguata” (così, nella sintesi delladecisione nella versione redatta con la massima ufficiale dell’Ufficio delmassimario della Corte costituzionale).In definitiva i due motivi vanno accolti nei termini e con i chiarimentiillustrati.L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe il terzo, con ilquale l’Agenzia delle dogane, in via subordinata, ha lamentato la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/92 e132, 2 e 41 Reg. (CE) n. 1186/2009, 4, 6 e 7 Dir. 2007/74/CE, 1 e 2 D.M.n. 32/2009, 282, 295 bis e 301 TULD (D.P.R. 43/1973), 1 e 6 d.lgs. 8/2016,139, 158 ss., 198, 211 e 250 ss. CDU (Reg. UE 952/2013), 20 l. n. 689/181,6, comma 4, d.lgs. n. 472/97», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la disciplina del codicedoganale dell’Unione.La sentenza va dunque cassata, la causa deve essere rinviata alla Cortedi giustizia tributaria di II grado del Piemonte, che in diversa composizione,oltre che liquidare anche le spese del giudizio di legittimità, provvederà alriesame dell’appello, tenendo conto dei principi dispensati dalla Cortecostituzionale e dalla Corte di legittimità, enunciati nella presente ordinanza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.Cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II gradodel Piemonte, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazionedelle spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il giorno 25 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 19668/2022Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 16746/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris