CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 19135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10747/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1. –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5520/2020, depositata in data 20 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di rimborso IRPEF alla direzione provinciale di Catania, in data 29 marzo 2011, ritenendo [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2004 di avere diritto al rimborso delle somme pagate sui redditi esenti, erroneamente qualificati quali redditi di lavoro dipendente, sul presupposto che l’art. 76 della legge regionale 28/12/2004, n. 17 aveva previsto che i contributi corrisposti ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 3 del 1998 erano assimilabili alle borse di studio di cui all’art. 4 della legge n. 476 del 1984; l’Ufficio non forniva alcuna risposta, formandosi così un silenzio-rifiuto. 2. Avverso il detto silenzio-rifiuto, l’odierna ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 2623/07/2017, accoglieva il ricorso di parte ricorrente, ritenendo i contributi corrisposti ex art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 degli aiuti nella formazione dell’autoimpiego, assimilabili alle borse di studio di cui all’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. della Sicilia; la contribuente si costituiva con controdeduzioni, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. 5. Con sentenzan. 5520/2020, depositata in data 20 ottobre 2020,la C.t.r. adita rigettava il gravame, ritenendo che l’Ufficio non potesse fondare una pretesa impositiva su una circolare ministeriale e segnatamente sulla risoluzione 365/2002 della direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate nonché sulla nota del 14 giugno 2005 ivi richiamata e, così, confermando l’operato del giudice di prima istanza. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (Regione Sicilia) e dell’art. 50, comma primo, lett. c), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 76 della legge regionale 28/12/2004, n. 17 citato, così esentando da tassazione i contributi erogati. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, sotto diverso profilo, della legge regionale n. 17 del 2004 (Regione Sicilia) e dell’art. 47, comma primo, lett. c), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 76 citato, così esentando da tassazione i contributi erogati e sottraendoli dalla disciplina dell’art. 47, comma primo, lett. c), TUIR, cui dovevano, invece, essere soggetti. 2. Preliminarmente va rigettata l’eccezione, avanzata nel controricorso, di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia per violazione del principio di autosufficienza. Sotto questo precipuo profilo, va rilevato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito. (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950). Nel caso di specie, i due motivi di ricorso sono ben specificati e chiaramente intellegibili nonché esaminabili attraverso atti a disposizione del Collegio. 2.1. Vanno, poi, disattese le altre eccezioni rispetto alle quali la controricorrente difetta di interesse alla luce delle considerazioni che seguono. Invero, a tacer del fatto che esse andavano dedotte più correttamente con ricorso incidentale condizionato, costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. 18/02/2020, n. 3991). Nella fattispecie in esame, la controricorrente, il ricorso nei cui confronti viene rigettato, non ha un interesse giuridicamente tutelabile alla disamina delle proposte eccezioni. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla esenzione da tassazione di aiuti elargiti a favore di una particolare categoria di lavoratori precari, sono fondati. L'art. 2 della legge della regione Sicilia 23 gennaio 1998, recante «Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, formazione all'autoimpiego ed interventi per l'occupazione», prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti impiegati nei progetti di utilità collettiva della regione, al fine di favorirne, tramite una adeguata formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro. I finanziamenti in questione sono stati corrisposti dalla regione Sicilia sulla base di progetti di formazione presentati dai lavoratoried erogati a titolo di indennità per l'attività formativa svolta, per il sostenimento dei costi di acquisto di strumenti materiali e immateriali utili all'attività formativa, nonché per la copertura dei costi necessari allo svolgimento delle attività formative stesse. La finalità formativa dell'erogazione è stata ribadita dalla circolare 2 aprile 1998, n. 309 della regione - assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - precisando che «lo spirito dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è quello di fornire uno strumento formativo snello, consistente in una misura definibile borsa formativa...», e che le attività formative da indicare nel progetto per il quale si richiede il finanziamento devono essere improntate al «miglioramento delle qualità delle proprie capacità professionali ed operative da poter utilizzare compiutamente in attività di impresa, di lavoro autonomo e di lavoro professionale». 3.1. Ciò premesso, l'articolo 47, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente delle «somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il soggetto beneficiario non è legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante...». Le somme in questione pertanto, in quanto corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali e, quindi, l'inserimento nel mondo del lavoro, rientrano nella previsione della lettera c) dell'articolo 47 del testo unico sulle imposte sui redditi, sicché esse debbono essere interamente assoggettate a tassazione sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, di cui all'articolo 11 del predetto testo unico. Tale interpretazione, contenuta anche nella circolare 23 dicembre 1997, n. 326, dell'Agenzia delle entrate, che si condivide, ed avvalorata dall'Atto della Camera dei deputati del 4 febbraio 2003 nell'allegato B della seduta n. 258, in risposta all'Interrogazione 4-01135, che ha confermato il regime di assoggettabilità a tassazione delle erogazioni previste dall'articolo 2 della legge della regione Sicilia n. 3 del 1998, rientranti nella previsione generale della lettera c) dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20/03/2014, n. 6480; Cass. 24/09/2004, n. 19273) che ha statuito che in materia di IRPEF, il contributo erogato dalla regione Sicilia, nell'anno 2000, per progetti di formazione all'autoimpiego deve essere assimilato, ai fini della determinazione del reddito imponibile e della soggezione alla relativa tassazione, a quelli di lavoro dipendente secondo la generale previsione dell'art. 47 (ora art. 50) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non esistendo, all'epoca, alcuna norma dispositiva in senso diverso, o che ne giustificasse la riconducibilità ad una esenzione. Successivamente, infatti, le menzionate erogazioni sono state esentate dall'IRPEF dall'art. 76 della legge reg. Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, ma, non avendo tale norma carattere retroattivo, per gli anni antecedenti devono ritenersi assoggettate all'imposta. Soluzione questa vieppiù corroborata dalla Corte Costituzionale la quale, con ordinanza n. 43 del 10 marzo 2014, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76, ha avuto modo di riaffermare il carattere innovativo della stessa con esclusione di efficacia retroattiva. 3.2. Per l'anno in questione quindi (anno 2004) l'erogazione di cui è causa andava sottoposta a tassazione, dovendo attribuirsi all'art. 76 della legge regione Sicilia n. 17/2004, che ha esentato le menzionate erogazioni dall'IRPEF, carattere innovativo con riferimento al trattamento fiscale dei suddetti contributi, destinato ad esplicare i suoi effetti solo dalla entrata in vigore della indicata legge (cfr. Corte Cost. n. 43 del 2014; Cass. 10/12/2015, n. 24992; Cass. 14/09/2016, n. 18061). 3.3. Nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha obliterato del tutto l’iter normativo e giurisprudenziale testè rappresentato, limitandosi ad affermare che le censure dell’amministrazione finanziaria fossero fondate solo su note e atti interni all’amministrazione medesima e non tenendo conto che la “nuova legge” era entrata in vigore il 31 dicembre 2004 e, quindi, era inapplicabile alle somme versate dalla contribuente a titolo di imposta per l’anno 2004 e delle quali la medesima instava per il rimborso. 4. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 5. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Comp