CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 35631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 12/09/2021 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha tratto a giudizio [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., aggravato dalla recidiva, in quanto, deponendo quale testimone all'udienza del 11 ottobre 2013 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe affermato il falso dicendo di non aver mai acquistato sostanza stupefacente dal Pileggi, in contrasto con quanto dal medesimo dichiarato agli agenti del Commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA] in data 4 ottobre 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 4 maggio 2016, ha dichiarato l'imputato responsabile dal reato a lui ascritto e ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e applicata la diminuente per il rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione e al pagamento delle spese del giudizio. 3. La Corte di Appello di Catanzaro, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dall'imputato, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e tenuto conto della diminuente per il rito, ha rideterminato la pena nella misura di anni uno di reclusione. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale decisione e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo, il difensore censura l'inosservanza dell'art. 525 cod. proc. pen. e l'erronea applicazione degli artt. 372 e 376 cod. pen. Il ricorrente premette che il presente procedimento penale trae origine dalle dichiarazioni rese dal Cristofaro all'udienza dibattimentale dell'Il ottobre 2013 nel procedimento Rg.nr. n. 762/2012 pendente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono state ritenute false e non corrispondenti al vero, alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese dallo stesso C:ristofaro in data 4 ottobre 2011 dinnanzi alla P.G. Precisa, inoltre, il ricorrente che, nelle more del procedimento di appello al cui esito è stata pronunciata la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], stante il mutamento del giudice del dibattimento e l'assenza del consenso della difesa degli imputati, con ordinanza del 17 marzo 2016, aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 525 cod. proc. pen. nel procedimento a carico del Pileggi e della Shaini. Ad avviso del ricorrente, in seguito alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che aveva interessato anche la deposizione del Cristofaro, non sarebbe più configurabile il delitto di falsa testimonianza contestato, in quanto le dichiarazioni ritenute false rese dall'imputato all'udienza dell'Il ottobre 2013 sarebbero ormai inutilizzabili nel processo in cui erano state rese e, dunque, non potrebbero determinare in alcun modo, neppure in astratto, un potenziale errore da parte del giudice del procedimento in cui sono state rese. Le dichiarazioni che si assumono false e reticenti potrebbero, del resto, al più essere utilizzate per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503 cod. proc. pen., ma tale limitata utilizzabilità esclude la possibilità del giudice di utilizzarle per la decisione del processo. Rileva, inoltre, il difensore che, alla data della presentazione del ricorso per cassazione, stante i numerosi rinvii disposti anche a causa dell'emergenza pandemica, il Cristofaro non era stato ancora sentito in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e questa circostanza avrebbe precluso all'imputato di ritrattare le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 376, primo comma, cod. pen. prima della chiusura di quel dibattimento. La Corte di appello, dunque, avrebbe dovuto quanto meno sospendere il processo pendente nei confronti del Cristofaro, in attesa che venisse rinnovata la sua escussione nel processo penale pendente nei confronti del Pileggi. Con il secondo motivo, il difensore deduce la mancanza della motivazione della sentenza impugnata e la sua illogicità con riferimento ad altri atti del procedimento e, in particolare, delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente intercettate e riportate ai progressivi n. 1486, 1487, 1491, 1507, 1548, 1554, 1638, 1640 R.I.T. 121/11, acquisite al fascicolo del dibattimento. Ad avviso del ricorrente, infatti, dalle frasi assolutamente generiche estrapolate da tali conversazioni e pronunciate da due persone indubbiamente conoscenti, peraltro in soli tre giorni, non emergerebbe alcun rapporto tra il Pileggi e il Cristofaro relativo alla cessione di sostanze stupefacenti. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con requisitoria e conclusioni scritte, depositate in data 31 maggio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Con conclusioni scritte, depositata in data 8 giugno 2022, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 525 cod. proc. pen. e l'erronea applicazione degli artt. 372 e 376 cod. pen. La difesa ha dedotto che il delitto di falsa testimonianza contestato all'imputato non sarebbe configurabile, in quanto, in seguito alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio dibattimentale pendente nei confronti del Pileggi, le dichiarazioni ritenute false rese dall'imputato all'udienza dell'Il ottobre 2013 sarebbero ormai inutilizzabili ai fini della decisione e, dunque, non potrebbero determinare in alcun modo, neppure in astratto, un potenziale errore da parte del giudice del procedimento in cui sono state rese. Il difensore ha, inoltre, rilevato che, essendo stata disposta la rinnovazione del dibattimento, il teste avrebbe la facoltà di ritrattare le proprie dichiarazioni per non incorrere nel reato di falsa testimonianza sino alla chiusura del dibattimento medio tempore riaperto. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente rilevato nella sentenza impugnata che le dichiarazioni rese dal testimone dinnanzi al giudice prima della disposta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della persona del giudice non sono affette da inutilizzabilità patologica, in quanto, essendo pur sempre frutto di una escussione del teste legittimamenl:e compiuta, sono utilizzabili per le contestazioni e, dunque, tali dichiarazioni sono pienamente idonee, se false, ad integrare il delitto di cui all'art. 372 cod. pen., in quanto entrano legittimamente nel perimetro della decisione del giudice. Nell'ipotesi di mutamento della composizione dell'organo giudicante, del resto, il principio per il quale le prove precedentemente acquisite non possono essere direttamente utilizzate mediante lettura dei relativi verbali, in assenza del consenso delle parti, non implica che, qualora tale consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento di cui fanno parte integrante, in quanto essi attengono alla documentazione di un'attività legittimamente compiuta (Sez. 5, n. 52229 del 11/11/2014, Fortunato, Rv. 262122 - 01, Corte cost., sentenza n. 17 del 1994 e ordinanza n. 99 del 1996). La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per effetto del mutamento del giudice, pertanto, non esclude la sussistenza del reato di falsa testimonianza, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, eventuali cause di nullità o vizi della deposizione testimoniale o dello stesso procedimento, nell'ambito del quale la falsa testimonianza è stata assunta, non pregiudicano la configurabilità del reato, salvo che siano tali da far venire meno la stessa qualifica di testimone (ex plurimis: Sez. 1, n, 1740 dei 9/10/2002, Nugnes, Rv. 224337). Il delitto di falsa testimonianza è, del resto, un reato di pericolo e per la sua integrazione non è necessario che il giudice sia in concreto tratto in inganno, essendo invece sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterarne o comunque ad influenzarne la formazione del convincimento (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011 (dep. 28/05/2012), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252629 - 01; Sez. 6, n. 40501 del 26/05/2009, Merenda, Rv. 244553 - 01). Parimenti è manifestamente infondata la censura volta ad affermare l'impossibilità di configurare il delitto di falsa testimonianza sino a quando, per effetto della chiusura del dibattimento, la ritrattazione sia ancora possibile. La ritrattazione è, infatti, una causa sopravvenuta di non punibilità, che non preclude la consumazione del delitto di falsa testimonianza. Il reato di cui all'art. 372 cod. pen. si consuma, infatti, nel momento in cui viene resa la dichiarazione mendace (ex plurimis: Sez. 6, n. 36538 del 22/09/2010, Piras, Rv. 248598 - 01), anche se il termine per ritrattare, ai sensi dell'art. 376 cod. pen., non sia ancora scaduto (Sez. 6, n. 2732 del 07/11/1977, (dep. 10/03/1978), Fornasari, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 11810 del 06/05/1975, Montrone, Rv. 131377). 4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancan2:a della motivazione della sentenza impugnata e la sua illogicità con riferimento ad altri atti del procedimento e, in particolare, agli esiti delle intercettazioni, che non dimostrerebbero che le conversazioni tra l'imputato e il Pileggi fossero legate alla cessione di sostanza stupefacente. 5. La censura si rivela inammissibile in quanto prospetta una diversa lettura degli elementi probatori agli atti. È, del resto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924 - 01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153-01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza della Corte di appello e la sentenza di primo grado, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01), hanno, del resto, rilevato in modo tutt'altro che manifestamente illogico che il Cristofaro all'udienza dell'I 1 ottobre 2013 ha consapevolmente reso dichiarazioni in contrasto con le precedenti sommarie informazioni testimoniali da lui rese, ponendo in essere il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. I giudici del merito hanno, peraltro, evidenziato, con motivazione congrua e puntuale, che il linguaggio «criptico», tipico dell'attività di cessione di stupefacenti, e il contenuto delle conversazioni intercettate avevano fornito riscontro a quanto dichiarato originariamente dall'imputato in sede di sommarie informazioni testimoniali; parimenti la ritrattazione rispetto a quanto dichiarato dall'imputato nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in data 4 ottobre 2011 era stata giustificata dall'imputato in modo scarsamente plausibile, avendo lo stesso affermato di non aver mai dichiarato quanto riportato dalla polizia giudiziaria nel verbale e di aver sottoscritto l'atto senza leggere quanto scritto nello stesso. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r