CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 40267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] i H 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trani il 18 ottobre 2018 per il delitto di detenzione di stupefacenti, riducendone la pena. 2. La ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha proposto due motivi. 2.1. Con il primo censura la violazione di legge in quanto la Corte di appello ha omesso di notificare l'avviso dell'udienza al difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato successivamente al deposito del ricorso in appello, con elezione di domicilio e revoca di precedenti difensori, atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello il 23 novembre 2023, omissione tale da integrare una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, fondata sul mero dato ponderale della droga ed in assenza degli strumenti utili a confezionamento, e senza applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente primo motivo. 2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello del 28 maggio 2024 è stato notificato soltanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore che aveva proposto l'appello e successivamente revocato, ma non anche all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia da [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato nella Cancelleria della Corte di Appello di Bari con pec del 23 novembre 2023 ossia prima dell'incardinamento del giudizio di appello e dunque assai prima della sentenza di secondo grado, all'esito di giudizio svoltosi con modalità cartolare senza la partecipazione del nuovo difensore. Dalla stessa intestazione della sentenza, peraltro, risulta [OSCURATO:PERSONA] quale unico difensore di fiducia dell'imputata. 3.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, sostenuto anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), l'omesso avviso dell'udienza al nuovo e unico difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. quando ne è obbligatoria la presenza e questi non abbia presenziato all'udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199), a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722). 42 altro motivo di ricorso si intende assorbito. 5.Dagli argomenti che precedono consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza di notifiche al nuovo difensore di fiducia dell'imputata, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il 6 novembre 2025 La C