CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 04099/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi 3 di arresto. Reputato che il motivo unico dedotto, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (violazione di legge e contestuale vizio di motivazione) è inammissibile perché si prospettano deduzioni generiche e prive della indicazione di ragioni di diritto e di fatto idonee a sorreggere le richieste e, comunque, in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché relative al trattamento sanzionatorio, benché questo risulti sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 2 e 3 della sentenza di appello ove si esplic:itano le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e del rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche). Considerato, in ogni caso, in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che questa è stata correttamente esclusa in ragione della commissione, da parte di Debarre, di più reati della stessa indole rispetto a quello per il quale si procede, circostanza questa, reputata con ragionamento ineccepibile, ostativa alla concessione del beneficio. Rilevato, infine, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., che la Corte distrettuale ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo (cfr. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione, tenuto conto anche dei precedenti penali dell'imputato a conferma della di lui pericolosità sociale. Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensor