CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; `C- OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha posto a fondamento di questo apprezzamento i precedenti penali dell'imputato, pur ritenuti inidonei a fondare l'applicazione della recidiva, e non ha considerato la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato; Considerato che le censure sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentite in sede di legittimità; Ritenuto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Considerato che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica, di escludere l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del carattere violento e gravemente minaccioso della propria condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20