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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16485/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17013/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come da pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E CALTANISSETTA -intimati- avverso la SENTENZA n. 2/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successive all’introduzione del ricorso per cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17013/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati come da pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E CALTANISSETTA -intimati- avverso la SENTENZA n. 2/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successive all’introduzione del ricorso per cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo
Decreto Cassazione n. 16485/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris