CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo di ricorso è generico e reiterativo di questioni di fatto compiutamente esaminate dal giudice di appello, posto che ci si duole della mancata assoluzione del ricorrente a fronte del diverso esito del giudizio in favore dei coimputati, non considerando l'obiettiva diversità delle posizioni di questi ultimi; inoltre, il ricorso non si confronta con gli elementi oggettivi che, secondo il ragionamento seguito dalla Corte di appello, sono idonei a dimostrare la consapevolezza dell'imputato che, nel pacchetto occultato sul proprio automezzo, era custodita sostanza stupefacente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t