CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 33195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20873/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AVELLINO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 897/2016depositata il 04/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. [OSCURATO:PERSONA], quale socio amministratore e legale rappresentante p.t., della Isola e c. s.n.c. veniva reso destinatario di un avviso di accertamento mediante il quale l’erario contestava nei confronti dell’ente un maggior reddito d’impresa, avviando correlate riprese fiscali; ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali soci, venivano contestati con distinti avvisi maggiori redditi da partecipazione, con rettifica dei redditi imponibili e, pure in questo caso, connesse riprese dei maggiori tributi dovuti. I soci e l’ente impugnavano ciascuno per proprio conto gli atti; i ricorsi non venivano riuniti ed erano separatamente accolti; gli appelli erariali, anch’essi separatamente proposti, venivano respinti. Solo avverso la decisione n. 236/52/02 relativa alla posizione del socio [OSCURATO:PERSONA] il M.E.F. e l’Agenzia delle Entrate ricorrevano per cassazione. Con la decisione n. 3303 del 2009 questa Corte accoglieva il ricorso erariale, dichiarava inammissibile quello proposto dal M.E.F. e rinviava la causa ad altra sezione della CTR. Il giudizio non veniva tempestivamente riassunto. L'Agenzia iscriveva, quindi, a ruolo il preteso credito e notificava cartella di pagamento ad [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo impugnava la cartella adducendo, tra l’altro, la rilevanza del giudicato formatosi in senso favorevole alla società in esito al ricorso da essa proposto avverso l'avviso di accertamento; sosteneva anche l'inapplicabilità del disposto dell'art. 393 c.p.c., venendo in apice una nullità della sentenza d'appello con conseguente salvezza della statuizione di primo grado; adombrava, infine, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata riassunzione del giudizio da parte dell’Ufficio della maggior parte dei ricavi pretesi. La CTP di Avellino rigettava il ricorso del contribuente. Non miglior sorte ha assistito il suo appello. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, a mente dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 3 e dell’art. 53 Cost., dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), degli artt. 23, 97, 113 Cost., dell’art. 100 c.p.c. La sentenza viene censurata in quanto “la mancata riassunzione del giudizio ex art. 393 c.p.c., consolidando la pretesa dell’amministrazione”, la rendeva “insensibile anche al giudicato esterno formatosi in tema di reddito societario in senso favorevole alla società”. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per essere la motivazione del rigetto priva di coerenza, tanto da far venire in apice l’insussistenza della motivazione. Con il terzo motivo si lamenta, a tenore dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione, rappresentato dall’intervenuto giudicato circa l’accertamento del reddito sociale del reddito dei singoli soci, con il loro corollario di effetti processuali. Va preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In effetti, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1^ gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia (Cass., Sez. Un., n. 3118 del 2006). Solo all’Agenzia fa capo la legittimazione passiva; ne consegue che il ricorso proposto nei confronti del Ministero è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono. Ha chiarito questa Corte –condivisibilmente – che “ L'annullamento dell'avviso di accertamento nei confronti di unasocietà di persone, con sentenza passata ingiudicato, avendo carattere pregiudiziale, spiega i suoi effetti anche a favore deisoci, sebbene non abbiano partecipato al giudizio presupposto ed è pertanto opponibile all'Amministrazione finanziaria, in quanto parte in causa nel processo con lasocietà” (Cass. n. 4580 del 2018). Il motivo è fondato e va accolto nei termini appresso indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare, in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. Un. n. 14815 del 2008). Si è al riguardo peraltro ulteriormente precisato che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.). In tal caso, la pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi. In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti (v. Cass., Sez. Un., n. 14815 del 2008 cit.). In definitiva, i limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere. Ne consegue che l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, sancito con sentenza passata in giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i quali possono opporlo all'Amministrazione finanziaria, che è stata parte in causa nel relativo processo, esercitando quindi senza limitazioni di sorta il diritto di difesa (v. anche Cass. n. 4580 del 2018). Orbene, essendo stato nella specie l'accertamento emesso nei confronti della società (di carattere oggettivamente pregiudiziale rispetto a quello emesso nei confronti dei soci ed oggetto dell'odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], costituendone il presupposto) annullato dalla CTP di Avellino, con successiva conferma da parte della CTR della Campania, non gravata tempestivamente con ricorso per cassazione, di tale giudicato di annullamento [OSCURATO:PERSONA] può giovarsi, anche se non ha partecipato a titolo personale al relativo giudizio, non avendo da tale mancata partecipazione ricevuto alcun danno: mentre l'ufficio non può invocare alcun limite all'efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo (cfr. Cass. n. 17368 del 2009 e Cass. n. 24793 del 2015). In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, dell'impugnata sentenza va pertanto disposta la cassazione in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384, 2° co., c.p.c. essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso originario della parte contribuente e la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbit