CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente-Numero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 3410/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenzaindicata in epigrafe, accoglieva l'appello della società concessionaria delComune di Travagliato, AST [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avverso lapronuncia n. 427/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia,con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avversoavviso accertamento TARI 2014-2015.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionaleEurodrinks S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.La concessionaria resiste con controricorso ed ha da ultimo depositatomemoria difensiva.CONSIDERATO CHE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, commi 179ss., legge 27 dicembre 2006 n. 296 per avere la Commissione tributariaregionale respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dellaConcessionaria senza «verificare che la sottoscrizione degli atti impositivifosse delegata a soggetto abilitato a tale esercizio».1.2. La censura è inammissibile.1.3. Difatti, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica(cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass. SU n. 9790/2024,Cass. n. 5131/2023 e Cass. n. 25909/2021), qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, come nel caso in esame, il (motivo di) ricorso deve,a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso, atteso che i motivi del ricorso per cassazione devono investire,Numero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n.15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).1.4. In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere ― qui rimasto deltutto inadempiuto ― di riportare, a pena d'inammissibilità,dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primoe secondo grado (cfr. Cass. n. 9765/2005; Cass. n. 12025/2000), avendoinvece la ricorrente del tutto omesso di trascrivere, almeno nei passaggimaggiormente significativi, gli atti difensivi nei quali si assume che sarebbestata prospettata la questione in esame, essendosi limitata a dedurre, deltutto genericamente, di aver sollevato tale eccezione nella memoriadifensiva in primo grado, poi riproposta in atto d’appello.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 59, lett. b, d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionaleomesso di rimettere il giudizio in primo grado all’esito del rilievo del difettodi instaurazione del contraddittorio con l’Ente impositore.2.2. La censura è parimenti inammissibile in quanto non coglie nelsegno la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo la Commissionetributaria regionale riformato la sentenza impugnata nella parte in cui erastato rilevato «d'ufficio, il difetto di 'titolo' o legittimazione alla emissionedegli atti impositivi suddetti, non essendo stata comprovata alcuna delegao concessione conferita dal Comune di Travagliato», ritenendo, alcontrario, la società concessionaria «pienamente legittimata ad emettere3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 12 legge 27 luglio 2000, n.212 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutonon applicabile ai tributi comunali «una verifica esterna, bastando perNumero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026l'attribuzione delle categorie tariffarie della TARI il regolamento delComune, i dati catastali, e la planimetria catastale, la documentazionefotografica, l'esistenza di scaffali e altro rilevabile via internet».3.2. La doglianza va disattesa.3.3. La ricorrente denuncia, in sostanza, l'invalidità dell'atto impositivo,emesso in difetto di contraddittorio preventivo e/o di un sopralluogo.3.4. La necessità di un generale principio che imponga il contraddittoriopreventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna normadell'ordinamento nazionale o eurounionale.3.5. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimementericonosciuto solo per i tributi armonizzati, e solo se espressamente previstodalla legge per i tributi non armonizzati, avendo le Sezioni Unite, consentenza n. 24823 del 2015, chiarito come l'ambito di applicazione dell'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 è circoscritto agli accertamenti conaccessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori ditali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC.3.6. Questa Corte, in più occasioni, ha dunque ribadito il principiosecondo cui per i tributi locali non sussiste alcun obbligo di attivare ilcontraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività diaccertamento (Cass. n. 2348 del 2021; Cass. n. 29376 del 2020), sicchéva esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato (Cass. n.33931/2019).3.7. A ciò si aggiunge che in materia di TARI, l’art. 1, comma 639 ss,L. n. 147/2013 affida alla dichiarazione del contribuente il compito diindividuare la superficie tassabile, mentre il Comune ha il potere dicontrollare, chiedere dati e disporre l’accesso ai locali con preavviso dialmeno 7 giorni (art. 1, comma 693, legge cit.), ma tale accesso(sopralluogo) è una facoltà dell’ente impositore ai fini dell’accertamento,non un obbligo imposto dalla legge.4.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoNumero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026legittimo affidare al regolamento comunale e non alla legge statale lafissazione della categoria tariffaria, lamentando l’illegittimità della pretesatributaria sul rilievo che la società svolgerebbe in modo prevalente econtinuo attività di vendita indiretta o all'ingrosso, destinando solo unaminima parte dei locali alla vendita diretta al minuto dei suoi prodotti,mentre nell’atto impugnato era stata sottoposta a tassazione l’interasuperficie con la tariffa prevista per la categoria «negozi, abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli».4.2. La censura è parimenti infondata.4.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha affermato quanto segue:«Con riferimento al merito della controversia la società concessionaria ...non era tenuta ad effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per ladeterminazione del tributo atteso che, come previsto ancheespressamente dagli artt. 19 e 20 del regolamento comunale, è legittimoil ricorso a dati documentali quali planimetrie catastali e/o DOCFA. A frontedi produzione di documentazione fotografica tratta dal sito aziendale dellasocietà appellata, comprovante l'esistenza di scaffali e la presenza diclienti, avrebbe dovuto dedurre e soprattutto fornire elementi idonei aprovare una diversa distribuzione degli spazi interni contestando, ai sensidell'art. 115 c.p.c., l'affermazione della presenza di clienti per l’acquisto diprodotti all’ingrosso o al dettaglio».4.4. Ciò posto, in tema di tassa sui rifiuti l’inquadramento dell’utenzanelle categorie tariffarie spetta al Comune mediante accertamento dell’usoeffettivo dei relativi immobili (in tema di Tarsu cfr. Cass. n. 18501/2010),verificando dunque quale sia fra quelle disciplinate dalla normativa chegoverna la liquidazione della tassa sui rifiuti, quella che è assimilabile aquella oggetto di valutazione.4.5. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale hacorrettamente applicato il principio dianzi illustrato, ritenendo che ilComune avesse dato prova della natura di vendita all’ingrosso dell’attivitàesercitata dalla ricorrente nei locali tassati.4.6. Trattasi inoltre di accertamento in fatto insindacabile nellapresente sede, in quanto congruamente motivato, mirando piuttosto leNumero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026censure della ricorrente alla rivalutazione dei fatti prospettando un nuovoapprezzamento delle prove, rimesso all’esclusiva valutazione del giudicedi merito (ex multis, cfr. Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 24155/2017).5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])