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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 24772/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25997-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2137/2019 c1,41a CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2020;21— i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 01H, -V Ct- " La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2137 del 2019, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione ex Fondo elettrici dal 2002, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato per decadenza la sua domanda, proposta con ricorso giurisdizionale depositato il 18 gennaio 2018, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione, infruttuosamente richiesta in via amministrativa nell'agosto 2015; la Corte territoriale ha accertato il diritto dello stesso Ravazzi alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere comprensivo delle retribuzioni pensionabili previste dall'AGO ed ha condannato l'INPS alla corresponsione delle relative differenze pensionistiche, nei limiti del quinquennio antecedente la data della richiesta di liquidazione, maggiorata di interessi a decorrere dai singoli ratei al saldo; ad avviso della Corte d'appello, l'articolo 47 del DPR 639 del 1970 (come modificato da ultimo dal d.l. n. 98 del 2011) non poteva applicarsi alle prestazioni liquidate prima del 2011, con l'effetto di ritenere applicabile solo l'ordinaria prescrizione decennale; inoltre, esaminando le doglianze di merito, ha ritenuto che l'art. 3 d.

Igs. n. 562 del 1996 aveva dettato norme di armonizzazione delle pensioni retributive del Fondo elettrici con quelle previste per l' AGO, con l'ampliamento della base pensionabile e l'inserimento di voci che prima non erano soggette a contribuzione; con decorrenza dal 1° gennaio 1997, dunque, la normativa aveva previsto dei limiti superati i quali dette pensioni avrebbero comunque subito un abbattimento, individuato nel più favorevole dei seguenti due parametri: ottanta per Ric. 2020 n. 25997 sez.

MI - ud. 17-05-2022 -2- 100 della retribuzione pensionabile prevista per ago, oppure ottanta per 100 della retribuzione pensionabile di cui all'articolo uno comma 12 della legge 335 del 1995, che è anche quella massima prevista per gli iscritti al fondo elettrici; dunque, l'Inps aveva errato nel liquidare la pensione sulla base delle sole voci soggette a contribuzione e non la retribuzione onnicomprensiva; avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza; Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione dell'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, come novellato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 conv. in 1. n. 111 del 2011, in ragione del fatto che, in contrasto con Cass.

SS.UU. n. 15352 del 2015, Cass. n. 3580 del 2019 e Cass. n. 7756 del 2016, la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliqui.dazione della pensione di vecchiaia già in godimento al momento dell'entrata in vigore della citata disposizione; il motivo è fondato e va accolto; questa Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale anche alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione ( Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Ric. 2020 n. 25997 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -3- Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV); il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione.

La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza; si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa; si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014): Ric. 2020 n. 25997 sez.

MI - ud. 17-05-2022 -4- inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza; il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"; l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda Ric. 2020 n. 25997 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -5- giudiziale.

Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale; la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi su estesi ed il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza. impugnata e rinvia, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25997-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2137/2019 c1,41a CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2020;21— i udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 01H, -V Ct- " La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2137 del 2019, ha accolto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione ex Fondo elettrici dal 2002, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato per decadenza la sua domanda, proposta con ricorso giurisdizionale depositato il 18 gennaio 2018, avente ad oggetto la riliquidazione della pensione, infruttuosamente richiesta in via amministrativa nell'agosto 2015; la Corte territoriale ha accertato il diritto dello stesso Ravazzi alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere comprensivo delle retribuzioni pensionabili previste dall'AGO ed ha condannato l'INPS alla corresponsione delle relative differenze pensionistiche, nei limiti del quinquennio antecedente la data della richiesta di liquidazione, maggiorata di interessi a decorrere dai singoli ratei al saldo; ad avviso della Corte d'appello, l'articolo 47 del DPR 639 del 1970 (come modificato da ultimo dal d.l. n. 98 del 2011) non poteva applicarsi alle prestazioni liquidate prima del 2011, con l'effetto di ritenere applicabile solo l'ordinaria prescrizione decennale; inoltre, esaminando le doglianze di merito, ha ritenuto che l'art. 3 d. Igs. n. 562 del 1996 aveva dettato norme di armonizzazione delle pensioni retributive del Fondo elettrici con quelle previste per l' AGO, con l'ampliamento della base pensionabile e l'inserimento di voci che prima non erano soggette a contribuzione; con decorrenza dal 1° gennaio 1997, dunque, la normativa aveva previsto dei limiti superati i quali dette pensioni avrebbero comunque subito un abbattimento, individuato nel più favorevole dei seguenti due parametri: ottanta per Ric. 2020 n. 25997 sez. MI - ud. 17-05-2022 -2- 100 della retribuzione pensionabile prevista per ago, oppure ottanta per 100 della retribuzione pensionabile di cui all'articolo uno comma 12 della legge 335 del 1995, che è anche quella massima prevista per gli iscritti al fondo elettrici; dunque, l'Inps aveva errato nel liquidare la pensione sulla base delle sole voci soggette a contribuzione e non la retribuzione onnicomprensiva; avverso tale sentenza ricorre l'INPS sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza; Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce la violazione dell'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, come novellato dall'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 conv. in 1. n. 111 del 2011, in ragione del fatto che, in contrasto con Cass. SS.UU. n. 15352 del 2015, Cass. n. 3580 del 2019 e Cass. n. 7756 del 2016, la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliqui.dazione della pensione di vecchiaia già in godimento al momento dell'entrata in vigore della citata disposizione; il motivo è fondato e va accolto; questa Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale anche alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione ( Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019 e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Ric. 2020 n. 25997 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV); il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza; si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa; si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014): Ric. 2020 n. 25997 sez. MI - ud. 17-05-2022 -4- inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza; il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"; l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile; l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda Ric. 2020 n. 25997 sez. ML - ud. 17-05-2022 -5- giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale; la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi su estesi ed il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza. impugnata e rinvia, anche
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