CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23106/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026ALBERTO [OSCURATO:PERSONA];2628- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 1057/2019 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 13/12/2019 R.G.N. 724/2015 più 1;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 15528/2020Numero sezionale 2628/202626/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] PISAPNIuAm.e ro di raccolta generale 23106/2026Data pubblicazione 13/07/2026RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia per opporsi a cartella dipagamento emessa nei suoi confronti per omesso versamento dicontributi previdenziali, deducendo, tra l’altro, un controcreditorestitutorio derivante dalla cancellazione di annualità contributivein ragione dell’accertata incompatibilità fra l’esercizio dellaprofessione forense e l’attività svolta quale amministratore disocietà; sia impugnando, in autonomo giudizio, la delibera con laquale la Cassa aveva rigettato la domanda di pensione di vecchiaiaper difetto del requisito dell’effettiva iscrizione e contribuzione.Riuniti i giudizi, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 575 del2015, accertava il diritto del ricorrente alla pensione condecorrenza dall’ottobre 2011, riteneva non dovute, in quantoprescritte o comunque compensate, le somme richieste dallaCassa e valorizzava, ai fini del requisito contributivo, ancheannualità rispetto alle quali l’ente aveva già ricevuto dall’esattoreil versamento delle somme iscritte a ruolo nel vigore del sistemadel “non riscosso per riscosso”.2. Avverso tale sentenza la Cassa proponeva appello.L’interessato promuoveva, altresì, separato giudizio al fine diottenere la liquidazione della prestazione, definito dal Tribunale diBrindisi con sentenza n. 677 del 2017, che riconosceva il dirittoalla corresponsione della pensione di vecchiaia nella misuramensile lorda di euro 1.502,88, con la medesima decorrenza.Anche avverso tale decisione la Cassa proponeva appello.3. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1057 del 2019,previa riunione dei gravami proposti avverso entrambe le sentenzedel Tribunale di Brindisi, accoglieva l’impugnazione solo in parte.Per quanto qui rileva, quanto al requisito contributivo per l’accessoalla pensione di vecchiaia, riteneva che, per varie Naunmenrou raegliisttrào generale 15528/2020Numero sezionale 2628/2026anteriori al 2000, la Cassa avesse comunque conseguito ilNumero di raccolta generale 23106/2026pagamento dei contributi ad opera del concessionario Ddatea plluabb licazione 13/07/2026riscossione nel vigore del sistema del “non riscosso per riscosso”,sicché il relativo credito non si era estinto per prescrizione, ma perpagamento, con conseguente insussistenza di un vuotocontributivo ostativo al perfezionamento del requisitopensionistico. Quanto, invece, al criterio di liquidazione dellaprestazione, affermava che l’art. 2 della legge n. 576 del 1980doveva essere interpretato in senso costituzionalmente orientato,nel senso di escludere dal computo dei quindici anni di riferimentole annualità prive di reddito professionale per effetto dellacancellazione o della non effettiva attività forense, così daselezionare, ai fini della media pensionabile, annualitàcontraddistinte da effettiva produzione di reddito professionale.4. Avverso tale decisione la Cassa ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati conmemoria.5. Ha resistito con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.7. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio si è riservato ildeposito della motivazione nel termine di legge.RITENUTO CHE1.Con il primo motivo, la Cassa denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 20 della legge n. 576 del 1980, dell’art.32 del d.P.R. n. 43 del 1988, dell’art. 1180 cod. civ., dell’art. 3della legge n. 335 del 1995 e del Regolamento per la costituzionedi rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissione dicontributi prescritti.Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente confuso ilpiano del rapporto tra ente creditore e concessionario dellariscossione con quello, distinto, del rapporto previdenziale tra laCassa e l’iscritto, sostenendo, in particolare, che l’antiNcuimpearoz rieoginstreo generale 15528/2020Numero sezionale 2628/2026delle somme da parte del concessionario, nel previgente sistemaNumero di raccolta generale 23106/2026del “non riscosso per riscosso”, non integra pagamentoDa tad peublb licazione 13/07/2026contributo da parte dell’iscritto né adempimento del terzo rilevanteai sensi dell’art. 1180 cod. civ., e non è quindi idonea a costituireeffettiva contribuzione utile per l’accesso al trattamentopensionistico;2. Con il secondo motivo, la Cassa deduce violazione dell’art.2 della legge n. 576 del 1980, censurando la sentenza impugnataper avere ritenuto che, in presenza di un’interruzionedell’iscrizione o di annualità prive di reddito professionale, la mediapensionabile dovesse essere calcolata avuto riguardo agli ultimiquindici anni di effettiva iscrizione, e non invece ai quindici annisolari anteriori alla maturazione del diritto;3. La questione posta, in particolare, dal primo motivopresenta carattere monofilattico e richiede un ulterioreapprofondimento, con specifico riguardo al meccanismo del “nonriscosso per riscosso” e ai suoi riflessi nei distinti rapporti traconcessionario della riscossione e Cassa, nonché tra Cassa eavvocato contribuente;4. L’acquisizione delle somme da parte della Cassa nel vigoredi tale sistema impone, infatti, di chiarire, con più compiutaverifica, se e in quali limiti essa possa rilevare non soltanto sulpiano del rapporto interno con il concessionario, ma anche suquello, distinto, della utilità previdenziale delle annualità nellaposizione dell’iscritto.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della QuartaSezione, il 26 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15528/2020La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2628/2026Numero di raccolta generale 23106/2026Lucia EspositoData pubblicazione 13/07/2026