CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3967/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Alberico II n. 33; –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 898/1/15, depositata il 25 agosto 2015. Oggetto: IVA -avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, e da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 176/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento IVA 2007. La CTR osservava in particolare: -che la nomina dell'agente notificatore (messo comunale) era del tutto rituale e quindi altrettanto la notifica dell'atto impositivo impugnato; -che il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] ljsky non poteva considerarsi quale opzione di acquisto immobiliare da parte del secondo, sicchè il versamento di euro 100.000 ricevuto dalla prima doveva considerarsi quale "acconto" come contestato dall'agenzia fiscale, quindi operazione imponibile ai fini IVA; -che l'aliquota del 4% applicata nella compravendita immobiliare tra la società contribuente ed i coniugi Cozza/S tu cchi doveva considerarsi corretta, in quanto l'acquirente finale (Stucchi) aveva i requisiti per godere dell'agevolazione "prima casa"; -che le sanzioni dovevano essere annullate per quest'ultima operazione e perciò rideterminate in relazione all'operazione [OSCURATO:PERSONA]/Velikopoljsky. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente, che peraltro propone ricorso incidentale affidato a sua volta ad un motivo unico. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis , tab. parte I allegata al dPR 131/1986 e degli artt. 1401 ss. cod. civ., poiché la C TR ha affermato l'applicabilità dell'aliquota del 4%, anziché del 10%, alla vendita di un immobile ai coniugi Cozza /Stucchi . La censura è infondata. L'art. 1, comma 2, nota II bis, della parte prima della Tariffa allegata al dPR 131/1986 (TU dell'imposta di registro), nel testo applicabile temporalmente, prevede che «In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, p ossono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare». Pacifico che nel caso di specie si tratta delle dichiarazioni in questione (finalizzate all'ottenimento dell'aliquota agevolata al 4% per acquisto della prima casa), la CTR ligure ha accertato - insindacabilmente- in fatto che il soggetto destinatario degli effetti traslativi del preliminare immobiliare ([OSCURATO:PERSONA], moglie del promissario acquirente) era in possesso dei requisiti di cui a dette dichiarazioni. Il giudice tributario di appello pertanto ha fatto piena e corretta applicazione della previsione normativa e non merita censura, in particolare affermando che il momento giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento dell'agevolazione de qua, è quello «.. in cui si realizza l'effetto traslativo..», essendosi comunque tenuto conto «.. del primo versamento, perfezionando il rogito con il solo pagamento del prezzo residuo». Con tale ultima considerazione evidentemente la pronuncia impugnata ha quindi -insindacabilmente- in fatto accertato che un contratto preliminare vi era stato e che in virtù dello stesso un acconto ivato era stato versato dal promissario acquirente, che poi ha indicato ai fini del rogito (e delle agevolazioni prima casa) per l'appunto la moglie. Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente incidentale denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 6, comma 4, dPR 633/1972, 65, direttiva 2006/112/CE, poiché la CTR ha ritenuto imponibile IVA il versamento fattole da [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente qualificandolo come "acconto" sul prezzo di un acquisto immobiliare, invece che corrispettivo per un diritto di opzione sull'acquisto medesimo. La censura è fondata. Sulla base del testo contrattuale in esame, riportato per autosufficienza dalla ricorrente incidentale, risulta chiaro che il Velikopoljsky ha versato la somma di euro 100.000 quale corrispettivo per il diritto di opzione all'acquisto di un immobile ed è incontestato che tale opzione non sia stata esercitata nel termine indicato nel contratto; che dunque nessuna cessione di beni vi è stata inter partes. Dovendosi necessariamente prescindere dalle sorti del rapporto contrattuale, in particolare dalla circostanza della ritenzione di detta somma e del titolo correlativo, è venuto dunque a mancare l'operazione imponibile (solo) programmata dai soggetti stipulanti il diritto di opzione e quindi la correlativa pretesa erariale per l'IVA non risulta fondata. Può infatti ragionarsi in termini analoghi alla fattispecie della ritenzione della caparra confirmatoria, nel caso di preliminare di vendita immobiliare inadempiuto dal promissario acquirente che la caparra ha versato e quindi risulta utile riferirsi e dare seguito al principio di diritto che «In tema di IVA, la diversità di funzioni che la corresponsione di caparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfetario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, la caparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo in base all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA» (Sez. 5, Ordinanza n. 17868 del 23/06/2021, Rv. 661684 -01). In conclusione va respinto il ricorso principale, va accolto il ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve di conseguenza accogliersi il ricorso introduttivo della lite anche con riguardo alla ripresa oggetto dell'impugnazione incidentale della società contribuente. Stante l'esito alterno dei gradi di merito, le spese correlative possono essere compensate. Le spese di questo giudizio vanno invece tassate secondo il generale principio della soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, accoglie il ricorso introduttivo della lite anche con riguardo alla ripresa relativa al rapporto tra la società contribuente ed il Velikopoljsky; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legitti