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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 15160/2026

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ere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 settembre 2025, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 14 aprile 2025 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 309/90 (capo 1) e plurimi reati-fine ex art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 63, 74, 112, 117, 118).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo, si lamenta "la violazione del principio del contraddittorio nella procedura di estensione del mandato di arresto europeo e la conseguente nullità dell'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 178 c.p.p.".

La difesa evidenzia che l'indagato, consegnato dalla Polonia in esecuzione di un mandato di arresto europeo per fatti diversi, costituenti oggetto del proc. pen. 5314/2019 R.G.N.R., non è stato sentito né dall'autorità giudiziaria polacca (Stato di esecuzione) né da quella italiana (Stato di emissione) prima che la prima acconsentisse all'estensione della consegna per i reati oggetto del presente procedimento, "diversi e anteriori rispetto a quelli per cui è stato emesso il MAE".

Tale omissione, ad avviso del ricorrente, integrerebbe una violazione dei diritti di difesa, in contrasto con l'art. 710 c.p.p. (applicabile in via analogica), con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], cause C-428/21 e C-429/21 PPU) e con recenti pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. 6, 3/5/2023, n. 19471).

Si contesta,ancora, la decisione del Tribunale del Riesame che, richiamando una risalente giurisprudenza (Cass. Sez. 2, n. 1189/2008) e il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass.

S.U., n. 30769/2012, Caiazzo), ha ritenuto che la mancanza di contraddittorio fosse irrilevante e che eventuali vizi della procedura di estensione dovessero essere fatti valere esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

Il ricorrente sostiene che, essendo la violazione del contraddittorio materialmente ascrivibile all'autorità italiana, la relativa nullità debba essere sindacabile nell'ordinamento nazionale, richiamandosi a sostegno sia la già citata decisione della Corte di giustizia che Sez. 6, n. 26196/2024.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 274, lett. b) e c), e 275 c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e la sua incompatibilità con altri provvedimenti emessi nei confronti del medesimo indagato.

Il ricorrente sottolinea come il Tribunale del Riesame abbia fondato il giudizio di pericolosità su elementi privi del requisito dell'attualità, quali la gravità dei fatti (risalenti al biennio 2020-2021) e i precedenti penali, senza adeguatamente considerare il notevole lasso di tempo intercorso, l'assenza di richieste cautelari sino alla sentenza di primo grado, l'esito del giudizio che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] solo concorrente esterno nell'associazione criminale e, soprattutto, il percorso positivo intrapreso dall'[OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si evidenzia la manifesta incompatibilità logica tra la valutazione del Tribunale milanese e quella del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che, in data 5 febbraio 2025, aveva concesso all'indagato la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, formulando una prognosi favorevole basata su accertamenti che avevano escluso "attuali collegamenti con la criminalità organizzata".

Si critica l'argomentazione del Tribunale del Riesame, secondo cui la valutazione del giudice 2è di sorveglianza sarebbe irrilevante in quanto assunta senza la conoscenza del procedimento milanese, sostenendo che l'indagine del Tribunale di Sorveglianza aveva ad oggetto proprio la "condotta attuale" dell'interessato.

Infine, si contesta la valutazione di inadeguatezza di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari, evidenziando come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto per oltre un anno un comportamento ineccepibile in regime di arresti domiciliari e, successivamente, di affidamento, senza mai violare le prescrizioni né tentare la fuga, pur a fronte di una già nota condanna a dieci anni di reclusione nel presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile risultando i motivi in cui risulta articolato o manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità in quanto volti a ottenere una rivalutazione nel merito di elementi che il Tribunale ha adeguatamente valutato.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato, in primo luogo, che la questione circa la mancata audizione del ricorrente non risulta prospettata dinanzi al Tribunale del riesame, essendo stata eccepita in quella sede la mancata notifica all'imputato del provvedimento che fissava l'udienza all'esito della quale l'autorità polacca aveva dato l'assenso all'estensione del mandato d'arresto europeo ai fatti per cui vi è custodia.

Il Tribunale del Riesame, tuttavia, nel respingere l'eccezione, afferma un principio, applicabile anche al profilo dedotto con il motivo in valutazione e avallato dalle Sezioni unte ( S.U., n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891), secondo cui "non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento".

Tale principio trova ribadito in successive decisioni di questa Corte.

Si ricordano, fra le più recenti: Sez. 1, n. 17507 del 6/3/2025, [OSCURATO:PERSONA], in cui l'eccezione della violazione del principio della violazione del contraddittorio in relazione all'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria straniera, dell'atto di assenso, è stata respinta ribadendoche i vizi del procedimento MAE dovevano essere fatti valere dinanzi all'Autorità che ha deciso sulla richiesta in estensione proveniente dal Ministero della Giustizia.

Sez. 1, n. 4863 del 17/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] che ha ribadito che "in tema di mandato di arresto europeo, l'ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235557)"; Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, Santafede, Rv. 270402 - 01 di cui si riporta la massima: "In tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto".

Né un tale principio confligge con la decisione della Corte di giustizia EU Sez. 1, n. 428 del 2021 richiamata dal ricorrente che, più volte, ribadisce (punti 70 e 73 ad esempio) che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione garantire il rispetto dei diritti della difesa.

A riscontro di quanto detto, va osservato che il tema dell'audizione dell'interessato si trova affrontato nelle due sentenze della sesta Sezione richiamate nel ricorso (n. 26196/2004 e n. 19471/2023) proprio in quanto l'estensione degli effetti della consegna era stata richiesta all'autorità giudiziaria italiana e, quindi, su questa gravava l'obbligo di adottare una procedura che assicurasse la salvaguardia dei diritti di difesa.

Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto di limitarsi alla verifica dei presupposti dell'ordinanza cautelare restando estranee al suo sindacato le doglianze relative alla regolarità della procedura di estensione del mandato di arresto svoltasi dinanzi all'autorità giudiziaria polacca la cui eventuale illegittimità avrebbe dovuto essere eccepita dinanzi all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile risolvendosi le censure difensive in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sulla base di diversi parametri di apprezzamento dei dati, volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.

Non è superfluo ricordare che è preclusa a questa Corte la possibilità di procedere a una nuova valutazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato da sovrapporre all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate dal Tribunale del Riesame (con riferimento alle esigenze cautelari Sez. 4, n. 43689 del 10/10/2019, Corica). 43.1 I! Tribunale del Riesame ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva e di fuga.

Ha valorizzato plurimi elementi, quali: l'estrema gravità delle condotte, inserite in un contesto di criminalità organizzata transnazionale dedita al narcotraffico su larga scala, con importazioni di ingenti quantitativi di stupefacente (centinaia di chilogrammi per singola operazione); la stretta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione di [OSCURATO:PERSONA], in grado di organizzare ingenti trasporti di stupefacente dal Marocco curando ogni fase dell'operazione, acquisto, stoccaggio, trasporto e rivendita della droga, nel cui interesse il ricorrente si occupava dell'organizzazione degli invii dei carichi dalla Spagna all'Italia; la spiccata professionalità dell'intera struttura organizzativa, che utilizzava "modalità consolidate", che rendeva del tutto verosimile che l'attività illecita avesse preceduto e seguito lo spazio temporale delle indagini; la persistente volontà di locupletazione attraverso il commercio della droga, del tutto indifferente alla risposta punitiva dello Stato, come eloquentemente rivelato dai numerosi e specifici precedenti penali, distribuiti nell'arco di un ventennio; la pregressa condotta di sottrazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare, mediante il repentino allontanamento dalla Spagna con trasferimento in Polonia, indicativa di una concreta propensione alla fuga e della disponibilità di una rete di contatti internazionali; l'assenza di collegamenti con il territorio nazionale, come dimostrato dalla richiesta di espulsione presentata e dalle dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, avendo dichiarato che non aver alcun stabile legame con l'Italia. 3.2 A fronte di tale complessa e articolata valutazione, le argomentazioni difensive risultano talvolta aspecifiche e, comunque, fondate su una differente comparazione dei significati dimostrativi da assegnare agli elementi già valutati dal Tribunale finalizzata a pervenire a una diversa e più favorevole prognosi in tema di pericula libertatis.

In particolare: quanto all'apprezzabile lasso temporale trascorso dai fatti, il Tribunale ha esplicitamente affrontato la questione, ritenendo tale elemento non dirimente a fronte della gravità delle condotte e della persistente caratura criminale del soggetto; il ricorrente si limita a contestare tale conclusione enfatizzando il dato temporale ma ignora il vissuto delinquenziale dell'imputato, la sua professionalità nel traffico della droga e l'indifferenza verso le precedenti condanne riportate; quanto alla presunta incompatibilità con il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, il Tribunale del Riesame ha fornito una specifica e non manifestamente illogica chiave di lettura per superare l'apparente contrasto.

Ha, infatti, osservato che la decisione del giudice di sorveglianza era stata assuntasenza la conoscenza del gravissimo quadro indiziario relativo al presente procedimento, che dimostrava un ruolo di primo piano del ricorrente nel traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, e sulla base di dichiarazioni dell'interessato ritenute non del tutto genuine e prive di effettiva resipiscenza, avendo taciuto il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Anche in relazione a tale passaggio la critica del ricorrente è volta a ottenere una diversa valutazione che privilegi la prognosi favorevole del Tribunale di Sorveglianza, senza però individuare alcuna manifesta illogicità nel ragionamento del Tribunale del Riesame che ha, in maniera del tutto comprensibile, dato ampio rilievo al fatto che l'affidamento è stato disposto ignorando il ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attività affatto marginale se si considera la professionalità e la molteplicità di contatti in diversi paesi di cui necessita; in relazione alla condotta tenuta dall'imputato •dopo la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari disposta nell'ambito del procedimento di Ancona, il Tribunale ha rilevato come la sentenza di condanna a dieci anni di reclusione disposta dal GIP del Tribunale di Milano avesse determinato uno stravolgimento delle prospettive sanzionatorie.

A tale passaggio la difesa oppone che il ricorrente, benché sottoposto alla misura dell'affidamento in pro ¦a/ non si era allontanato neppure dopo la condanna di Milano, tralasciando, però, che nei (S.A1-ttoi confronti di Arkaxhuiu il GIP del Tribunale di Milano aveva fproce en a "piede libero" e che era a lui ignota la misura cautelare rimasta sospesa nell'attesa dell'assenso dell'autorità giudiziaria polacca all'estensione del MAE, per cui, come osservato dal Tribunale, il pericolo di una lunga permanenza in carcere non doveva apparire imminente; l'improvviso allontanamento dell'imputato della Spagna, avvenuto pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare adottata nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Ancona, che ampio rilievo ha nel processo inferenziale relativo al pericolo di fuga sviluppato nell'ordinanza impugnato, non risulta attinto dalle censure difensive. 3.3 Il ricorso, in definitiva, oppone al ragionamento del Tribunale uno alternativo, in cui elementi dal Tribunale ritenuti recessivi assumono preminenza, senza però l'individuazione delle carenze argomentative necessarie per l'integrare il vizio di legittimità denunciato.

4. Anche le censure relative ai criteri di scelta della misura sono inammissibili.

Il Tribunale ha motivato in modo specifico sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, evidenziando la totale inaffidabilità del soggetto, desunta dai precedenti, dalla personalità e dalla tendenza a delinquere, e il concreto rischio che potesse approfittare dei margini di libertà per riallacciare• i contatti con l'ambiente criminale o darsi alla fuga.

Ha, come già detto, considerato che l'imputato aveva rispettato le prescrizioni lui imposte dal IP del Tribunale di Ancona, che gli aveva concesso gli arresti domiciliari, e poi dal Tribunale di Sorveglianza ritenendo tale condotta non sufficiente a fondare una prognosi positiva attuale, in ragione della mutata prospettiva sanzionatoria.

Anche la valutazione sulla capacità di autodisciplina dell'indagato e sull'adeguatezza della singola misura costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione congrua e non palesemente illogica.

Anche su questo punto, il ricorso contesta il valore dimostrativo assegnato ai vari elementi senza però riuscire a individuare profili di manifesta illogicità o carenza argomentative nella motivazione contestata.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 settembre 2025, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 14 aprile 2025 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 309/90 (capo 1) e plurimi reati-fine ex art. 73 D.P.R. 309/90 (capi 63, 74, 112, 117, 118). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo, si lamenta "la violazione del principio del contraddittorio nella procedura di estensione del mandato di arresto europeo e la conseguente nullità dell'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 178 c.p.p.". La difesa evidenzia che l'indagato, consegnato dalla Polonia in esecuzione di un mandato di arresto europeo per fatti diversi, costituenti oggetto del proc. pen. 5314/2019 R.G.N.R., non è stato sentito né dall'autorità giudiziaria polacca (Stato di esecuzione) né da quella italiana (Stato di emissione) prima che la prima acconsentisse all'estensione della consegna per i reati oggetto del presente procedimento, "diversi e anteriori rispetto a quelli per cui è stato emesso il MAE". Tale omissione, ad avviso del ricorrente, integrerebbe una violazione dei diritti di difesa, in contrasto con l'art. 710 c.p.p. (applicabile in via analogica), con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], cause C-428/21 e C-429/21 PPU) e con recenti pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. 6, 3/5/2023, n. 19471). Si contesta,ancora, la decisione del Tribunale del Riesame che, richiamando una risalente giurisprudenza (Cass. Sez. 2, n. 1189/2008) e il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 30769/2012, Caiazzo), ha ritenuto che la mancanza di contraddittorio fosse irrilevante e che eventuali vizi della procedura di estensione dovessero essere fatti valere esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Il ricorrente sostiene che, essendo la violazione del contraddittorio materialmente ascrivibile all'autorità italiana, la relativa nullità debba essere sindacabile nell'ordinamento nazionale, richiamandosi a sostegno sia la già citata decisione della Corte di giustizia che Sez. 6, n. 26196/2024. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 274, lett. b) e c), e 275 c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari e la sua incompatibilità con altri provvedimenti emessi nei confronti del medesimo indagato. Il ricorrente sottolinea come il Tribunale del Riesame abbia fondato il giudizio di pericolosità su elementi privi del requisito dell'attualità, quali la gravità dei fatti (risalenti al biennio 2020-2021) e i precedenti penali, senza adeguatamente considerare il notevole lasso di tempo intercorso, l'assenza di richieste cautelari sino alla sentenza di primo grado, l'esito del giudizio che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] solo concorrente esterno nell'associazione criminale e, soprattutto, il percorso positivo intrapreso dall'[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si evidenzia la manifesta incompatibilità logica tra la valutazione del Tribunale milanese e quella del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che, in data 5 febbraio 2025, aveva concesso all'indagato la misura alternativa dell'affidamento terapeutico, formulando una prognosi favorevole basata su accertamenti che avevano escluso "attuali collegamenti con la criminalità organizzata". Si critica l'argomentazione del Tribunale del Riesame, secondo cui la valutazione del giudice 2è di sorveglianza sarebbe irrilevante in quanto assunta senza la conoscenza del procedimento milanese, sostenendo che l'indagine del Tribunale di Sorveglianza aveva ad oggetto proprio la "condotta attuale" dell'interessato. Infine, si contesta la valutazione di inadeguatezza di misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari, evidenziando come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto per oltre un anno un comportamento ineccepibile in regime di arresti domiciliari e, successivamente, di affidamento, senza mai violare le prescrizioni né tentare la fuga, pur a fronte di una già nota condanna a dieci anni di reclusione nel presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile risultando i motivi in cui risulta articolato o manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità in quanto volti a ottenere una rivalutazione nel merito di elementi che il Tribunale ha adeguatamente valutato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato, in primo luogo, che la questione circa la mancata audizione del ricorrente non risulta prospettata dinanzi al Tribunale del riesame, essendo stata eccepita in quella sede la mancata notifica all'imputato del provvedimento che fissava l'udienza all'esito della quale l'autorità polacca aveva dato l'assenso all'estensione del mandato d'arresto europeo ai fatti per cui vi è custodia. Il Tribunale del Riesame, tuttavia, nel respingere l'eccezione, afferma un principio, applicabile anche al profilo dedotto con il motivo in valutazione e avallato dalle Sezioni unte ( S.U., n. 30769 del 21/06/2012, Caiazzo, Rv. 252891), secondo cui "non sono impugnabili nell'ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma secondo, cod. proc. pen., il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28, 29 e 30 della L. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso (eventualmente in forma di m.a.e.) dalla stessa autorità nella procedura di estensione attiva della consegna di cui agli artt. 32 e 26 della legge sopra citata, potendo i loro eventuali vizi essere dedotti solo nello Stato richiesto, qualora incidano sulla procedura di sua pertinenza, e secondo le regole, le forme ed i tempi previsti nel relativo ordinamento". Tale principio trova ribadito in successive decisioni di questa Corte. Si ricordano, fra le più recenti: Sez. 1, n. 17507 del 6/3/2025, [OSCURATO:PERSONA], in cui l'eccezione della violazione del principio della violazione del contraddittorio in relazione all'adozione, da parte dell'autorità giudiziaria straniera, dell'atto di assenso, è stata respinta ribadendoche i vizi del procedimento MAE dovevano essere fatti valere dinanzi all'Autorità che ha deciso sulla richiesta in estensione proveniente dal Ministero della Giustizia. Sez. 1, n. 4863 del 17/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] che ha ribadito che "in tema di mandato di arresto europeo, l'ordinamento processuale, nella fase attiva di consegna, consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235557)"; Sez. 6, n. 27098 del 30/03/2017, Santafede, Rv. 270402 - 01 di cui si riporta la massima: "In tema di mandato di arresto europeo, le questioni relative al principio di specialità sono deducibili soltanto davanti allo Stato richiesto". Né un tale principio confligge con la decisione della Corte di giustizia EU Sez. 1, n. 428 del 2021 richiamata dal ricorrente che, più volte, ribadisce (punti 70 e 73 ad esempio) che spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione garantire il rispetto dei diritti della difesa. A riscontro di quanto detto, va osservato che il tema dell'audizione dell'interessato si trova affrontato nelle due sentenze della sesta Sezione richiamate nel ricorso (n. 26196/2004 e n. 19471/2023) proprio in quanto l'estensione degli effetti della consegna era stata richiesta all'autorità giudiziaria italiana e, quindi, su questa gravava l'obbligo di adottare una procedura che assicurasse la salvaguardia dei diritti di difesa. Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame ha ritenuto di limitarsi alla verifica dei presupposti dell'ordinanza cautelare restando estranee al suo sindacato le doglianze relative alla regolarità della procedura di estensione del mandato di arresto svoltasi dinanzi all'autorità giudiziaria polacca la cui eventuale illegittimità avrebbe dovuto essere eccepita dinanzi all'autorità competente dello Stato di esecuzione. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile risolvendosi le censure difensive in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sulla base di diversi parametri di apprezzamento dei dati, volta a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato. Non è superfluo ricordare che è preclusa a questa Corte la possibilità di procedere a una nuova valutazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato da sovrapporre all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate dal Tribunale del Riesame (con riferimento alle esigenze cautelari Sez. 4, n. 43689 del 10/10/2019, Corica). 43.1 I! Tribunale del Riesame ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva e di fuga. Ha valorizzato plurimi elementi, quali: l'estrema gravità delle condotte, inserite in un contesto di criminalità organizzata transnazionale dedita al narcotraffico su larga scala, con importazioni di ingenti quantitativi di stupefacente (centinaia di chilogrammi per singola operazione); la stretta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione di [OSCURATO:PERSONA], in grado di organizzare ingenti trasporti di stupefacente dal Marocco curando ogni fase dell'operazione, acquisto, stoccaggio, trasporto e rivendita della droga, nel cui interesse il ricorrente si occupava dell'organizzazione degli invii dei carichi dalla Spagna all'Italia; la spiccata professionalità dell'intera struttura organizzativa, che utilizzava "modalità consolidate", che rendeva del tutto verosimile che l'attività illecita avesse preceduto e seguito lo spazio temporale delle indagini; la persistente volontà di locupletazione attraverso il commercio della droga, del tutto indifferente alla risposta punitiva dello Stato, come eloquentemente rivelato dai numerosi e specifici precedenti penali, distribuiti nell'arco di un ventennio; la pregressa condotta di sottrazione all'esecuzione di un provvedimento cautelare, mediante il repentino allontanamento dalla Spagna con trasferimento in Polonia, indicativa di una concreta propensione alla fuga e della disponibilità di una rete di contatti internazionali; l'assenza di collegamenti con il territorio nazionale, come dimostrato dalla richiesta di espulsione presentata e dalle dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, avendo dichiarato che non aver alcun stabile legame con l'Italia. 3.2 A fronte di tale complessa e articolata valutazione, le argomentazioni difensive risultano talvolta aspecifiche e, comunque, fondate su una differente comparazione dei significati dimostrativi da assegnare agli elementi già valutati dal Tribunale finalizzata a pervenire a una diversa e più favorevole prognosi in tema di pericula libertatis. In particolare: quanto all'apprezzabile lasso temporale trascorso dai fatti, il Tribunale ha esplicitamente affrontato la questione, ritenendo tale elemento non dirimente a fronte della gravità delle condotte e della persistente caratura criminale del soggetto; il ricorrente si limita a contestare tale conclusione enfatizzando il dato temporale ma ignora il vissuto delinquenziale dell'imputato, la sua professionalità nel traffico della droga e l'indifferenza verso le precedenti condanne riportate; quanto alla presunta incompatibilità con il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, il Tribunale del Riesame ha fornito una specifica e non manifestamente illogica chiave di lettura per superare l'apparente contrasto. Ha, infatti, osservato che la decisione del giudice di sorveglianza era stata assuntasenza la conoscenza del gravissimo quadro indiziario relativo al presente procedimento, che dimostrava un ruolo di primo piano del ricorrente nel traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, e sulla base di dichiarazioni dell'interessato ritenute non del tutto genuine e prive di effettiva resipiscenza, avendo taciuto il suo coinvolgimento nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Anche in relazione a tale passaggio la critica del ricorrente è volta a ottenere una diversa valutazione che privilegi la prognosi favorevole del Tribunale di Sorveglianza, senza però individuare alcuna manifesta illogicità nel ragionamento del Tribunale del Riesame che ha, in maniera del tutto comprensibile, dato ampio rilievo al fatto che l'affidamento è stato disposto ignorando il ruolo svolto dal ricorrente nell'ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, attività affatto marginale se si considera la professionalità e la molteplicità di contatti in diversi paesi di cui necessita; in relazione alla condotta tenuta dall'imputato •dopo la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari disposta nell'ambito del procedimento di Ancona, il Tribunale ha rilevato come la sentenza di condanna a dieci anni di reclusione disposta dal GIP del Tribunale di Milano avesse determinato uno stravolgimento delle prospettive sanzionatorie. A tale passaggio la difesa oppone che il ricorrente, benché sottoposto alla misura dell'affidamento in pro ¦a/ non si era allontanato neppure dopo la condanna di Milano, tralasciando, però, che nei (S.A1-ttoi confronti di Arkaxhuiu il GIP del Tribunale di Milano aveva fproce en a "piede libero" e che era a lui ignota la misura cautelare rimasta sospesa nell'attesa dell'assenso dell'autorità giudiziaria polacca all'estensione del MAE, per cui, come osservato dal Tribunale, il pericolo di una lunga permanenza in carcere non doveva apparire imminente; l'improvviso allontanamento dell'imputato della Spagna, avvenuto pochi giorni prima dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare adottata nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Ancona, che ampio rilievo ha nel processo inferenziale relativo al pericolo di fuga sviluppato nell'ordinanza impugnato, non risulta attinto dalle censure difensive. 3.3 Il ricorso, in definitiva, oppone al ragionamento del Tribunale uno alternativo, in cui elementi dal Tribunale ritenuti recessivi assumono preminenza, senza però l'individuazione delle carenze argomentative necessarie per l'integrare il vizio di legittimità denunciato. 4. Anche le censure relative ai criteri di scelta della misura sono inammissibili. Il Tribunale ha motivato in modo specifico sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, evidenziando la totale inaffidabilità del soggetto, desunta dai precedenti, dalla personalità e dalla tendenza a delinquere, e il concreto rischio che potesse approfittare dei margini di libertà per riallacciare• i contatti con l'ambiente criminale o darsi alla fuga. Ha, come già detto, considerato che l'imputato aveva rispettato le prescrizioni lui imposte dal IP del Tribunale di Ancona, che gli aveva concesso gli arresti domiciliari, e poi dal Tribunale di Sorveglianza ritenendo tale condotta non sufficiente a fondare una prognosi positiva attuale, in ragione della mutata prospettiva sanzionatoria. Anche la valutazione sulla capacità di autodisciplina dell'indagato e sull'adeguatezza della singola misura costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione congrua e non palesemente illogica. Anche su questo punto, il ricorso contesta il valore dimostrativo assegnato ai vari elementi senza però riuscire a individuare profili di manifesta illogicità o carenza argomentative nella motivazione contestata. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara P.Q.M