CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33076/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio anche con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto della quantificazione della pena sulla base degli elementi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., esplicitando le ragioni per cui non ha ridotto la pena nella massima estensione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, pervenendo, all'esito di ciò, alla determinazione di una pena ritenuta correttamente quantificata sulla base delle citate norme che fissano i criteri che il giudice deve seguire nell'utilizzo della discrezionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15