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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35358/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KWLRF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 30.09.2024 dal Tribunale di Bologna nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, 61, n.5 cod. pen. 2.

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte di merito, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, a sostegno del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado, richiama l'elevata capacità a delinquere dimostrata dall'imputato con i vari tentativi di furto reiterati nel tempo (pag.3).

In tema di dosimetria della pena va ricordato che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso in esame.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05KWLRF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 30.09.2024 dal Tribunale di Bologna nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, 61, n.5 cod. pen. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito, con argomentazioni coerenti, non illogiche, oltre che esaustive, a sostegno del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado, richiama l'elevata capacità a delinquere dimostrata dall'imputato con i vari tentativi di furto reiterati nel tempo (pag.3). In tema di dosimetria della pena va ricordato che il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). È dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso in esame. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 30 settembre 2025.
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