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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21474/2026

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gale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.2410/2025 depositata il 21/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22587/2025Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 21474/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.2410/2025 depositata il 21/03/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22587/2025Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 21474/2026Data pubblicazione 24/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano
Sentenza Cassazione n. 21474/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris