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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 12171/2025

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Sul ricorso n. 27793/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 1453 / 13 /202 2 depositata l’11 aprile 2022.

Visto l’atto depositato il 7 marzo2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale in autotutela; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 27793/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentat a e dife sa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 1453 / 13 /202 2 depositata l’11 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 7 marzo2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale in autotutela; considerato che, pertanto,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresiden
Decreto Cassazione n. 12171/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris