CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 39189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] CiR,I\UR0i, \ --') lette/IP:fitte le conclusioni del PG , , i Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo avanzato dal P.m. presso il Tribunale di Viterbo avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 4 gennaio 2021, con cui veniva concesso a [OSCURATO:PERSONA] un permesso di necessità per la durata di trenta minuti al fine di recarsi presso la tomba del padre, tumulato nella cappella di famiglia sita nel cimitero del quartiere Napoli-Barra; e ha, quindi, annullato detto decreto. Nella specie il primo Giudice riteneva di accogliere l'istanza avanzata dal detenuto, tenuto conto che il decesso del padre (avvenuto il 27.11.2020) era da considerarsi un evento familiare eccezionale e di massima gravità e che il decorso di un non breve lasso di tempo dall'evento luttuoso, oltre a non essere imputabile al detenuto, non incideva sulla gravità ed eccezionalità dell'evento. Diversamente il Tribunale di sorveglianza, rilevato che il permesso di necessità avrebbe comportato la presenza di Cuccaro proprio nel territorio di origine (quartiere Napoli-Barra), luogo nel quale risulta tuttora operativa l'associazione criminale di riferimento del suddetto, considerati il lasso di tempo decorso dal decesso del padre «tale da scolorire il presupposto della particolare gravità ed eccezionalità di cui all'art. 30 o.p.» e la pericolosità del suddetto dimostrata anche dall'ulteriore decreto di proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., a conferma della sua persistente capacità di mantenere collegamenti con il contesto camorristico di appartenenza, nel bilanciamento tra l'esigenza di umanizzazione della pena e l'esigenza, del pari riconosciuta, volta al contrasto alle organizzazioni criminali e alla tutela della pubblica sicurezza ed incolumità, posta in concreto pericolo dal beneficio in oggetto, ha annullato il provvedimento che lo aveva concesso, ritenendo fondato il reclamo del P.m. facente leva proprio su detti profili. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 30, comma 2, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in relazione agli artt. 3 Cedu e 27 Cost., e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Tribunale di sorveglianza, nell'accogliere il reclamo del P.m., ha dato rilievo ad elementi cui non avrebbe dovuto dar peso. Al riguardo rileva che il dolore per la morte del padre non ha scadenza e tale morte integra l'ipotesi di evento grave ed eccezionale richiesto dalla norma; che, comunque, la scelta del condannato di recarsi al cimitero in data diversa da quella di celebrazione del funerale e della tumulazione era volta proprio ad evitare contatti con persone e familiari; e, infine, che il Magistrato di sorveglianza nel decreto di accoglimento del permesso aveva previsto una serie di prescrizioni volte proprio a scongiurare il pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Il provvedimento impugnato è difatti esente dai vizi denunciati. Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere i tre requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. il 2016, Vitale, Rv. 267210: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di permesso di necessità avanzata dal detenuto per recarsi a pregare sulla tomba del fratello prematuramente scomparso). Il permesso di necessità è, quindi, un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto, può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Graviano, Rv. 272400). Né vale a disattendere il suddetto principio la circostanza che il decesso del congiunto del ricorrente sia avvenuto ben prima della richiesta, in ossequio ad altro principio pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità in cui si sottolinea che « è sussumibile nella nozione di "evento di particolare gravità" di cui all'art. 30 ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione che, all'esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenuto» (Sez. 1 n.56195 del 16/11/2018, P.g. c/Arena, Rv. 274655).Tanto premesso, è evidente che l'ordinanza impugnata erra laddove fa leva sull'assenza nel caso di specie dell'immediatezza dell'evento luttuoso, pur non escludendone la gravità. Tuttavia, deve osservarsi che il Tribunale fonda la revoca anche su altro, pregiudiziale, aspetto, che è quello della pericolosità attuale del richiedente, in relazione alla quale, acquisita recente documentazione informativa, specifica la persistente capacità del Cuccaro di mantenere collegamenti con il contesto criminale di appartenenza, nonché l'allocazione della cappella cimiteriale di famiglia proprio nel quartiere teatro e cuore dell'associazione; e che col ricorso non sono proposti argomenti idonei a superare tale aspetto, insistendosi sulla concedibilità del beneficio. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d