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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 32948/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], nato Velipoje (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/04/2026 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]L, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha ravvisato i presupposti per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiesta dalla Repubblica di Albania per il reato di lesioni gravi dolose, oggetto di sentenza pronunciata dal Tribunale di Scutari.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].3.

Con successivo atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, è stata fatta rinuncia al ricorso e alla dichiarazione di opposizione all'estradizione a suo tempo formulata da [OSCURATO:PERSONA].

4. La rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non potendosi prospettare assenza di colpa alla base

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], nato Velipoje (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/04/2026 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]L, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha ravvisato i presupposti per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiesta dalla Repubblica di Albania per il reato di lesioni gravi dolose, oggetto di sentenza pronunciata dal Tribunale di Scutari. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].3. Con successivo atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, è stata fatta rinuncia al ricorso e alla dichiarazione di opposizione all'estradizione a suo tempo formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 4. La rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, non potendosi prospettare assenza di colpa alla base
Sentenza Cassazione n. 32948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris