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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22301/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- intimato -2026 avverso la sentenza n. 468/2023 della CORTE D'APPELLO di2749 PALERMO, depositata il 30/06/2023 R.G.N. 1024/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOche la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenzadi primo grado, sulla base di una nuova consulenza tecnicad’ufficio, a mezzo della quale sono state ricalcolate le differenzeNumero registro generale 1576/2024retributive spettanti alla lavoratrice in ragione del rapportoN umero sezionale 2749/2026Numero di raccolta generale 22301/2026lavorativo alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], perData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]un primo periodo, in regime di full-time e, per un secondoperiodo, di part-time, e che, inoltre, ha disposto che nulla fossedovuto per il periodo successivo al licenziamento e fino allaprecedente pronuncia di accertamento dell’illegittimità dellostesso, costituendo quest’ultima un titolo giudiziale suscettibiledi esecuzione forzata in relazione al profilo economico dellastatuizione, rispetto cui la condanna al pagamento dellemedesime retribuzioni disposta dal giudice di primo gradocostituiva una duplicazione;che avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorsoarticolato in cinque motivi; la controparte è rimasta intimata;che il 29.5.2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunziaal ricorso avendo appreso del decesso della controparte;CONSIDERATOche nel caso di specie sussistono le condizioni previstedall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione delprocesso;che la rinuncia al ricorso per cassazione producel'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, inquanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede,cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo dieffetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interessea contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva lacondanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Cass., S.U.34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);che, a norma dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto dirinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alleparti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che viNumero registro generale 1576/2024appongono il visto e, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinunciaN umero sezionale 2749/2026Numero di raccolta generale 22301/2026non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma,Data pubblicazione 29/06/2026poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, nedetermina comunque l'inammissibilità (cfr. Cass. Sez.

U n.3876/2010, Rv. 611473 - 01);che, tuttavia, nel caso di specie non vi è stata costituzionedella parte intimata, per cui non opera la previsione dell’art.390, ultimo comma c.p.c., e non era necessaria la notifica allastessa;che non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso che lacontroparte è rimasta intimata;che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis,al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13,comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabileal rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perl'impugnazione proposta.La Corte dichiara estinto il processo.

Nulla per le spese dilite.Così deciso nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteCarla PonterioNumero registro generale 1576/2024Numero sezionale 2749/2026Numero di raccolta generale 22301/2026Data pubblicazione 29/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- intimato -2026 avverso la sentenza n. 468/2023 della CORTE D'APPELLO di2749 PALERMO, depositata il 30/06/2023 R.G.N. 1024/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOche la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenzadi primo grado, sulla base di una nuova consulenza tecnicad’ufficio, a mezzo della quale sono state ricalcolate le differenzeNumero registro generale 1576/2024retributive spettanti alla lavoratrice in ragione del rapportoN umero sezionale 2749/2026Numero di raccolta generale 22301/2026lavorativo alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], perData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]un primo periodo, in regime di full-time e, per un secondoperiodo, di part-time, e che, inoltre, ha disposto che nulla fossedovuto per il periodo successivo al licenziamento e fino allaprecedente pronuncia di accertamento dell’illegittimità dellostesso, costituendo quest’ultima un titolo giudiziale suscettibiledi esecuzione forzata in relazione al profilo economico dellastatuizione, rispetto cui la condanna al pagamento dellemedesime retribuzioni disposta dal giudice di primo gradocostituiva una duplicazione;che avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorsoarticolato in cinque motivi; la controparte è rimasta intimata;che il 29.5.2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunziaal ricorso avendo appreso del decesso della controparte;CONSIDERATOche nel caso di specie sussistono le condizioni previstedall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione delprocesso;che la rinuncia al ricorso per cassazione producel'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, inquanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede,cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo dieffetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interessea contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva lacondanna del rinunciante alle spese del giudizio. Cass., S.U.34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);che, a norma dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto dirinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alleparti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che viNumero registro generale 1576/2024appongono il visto e, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinunciaN umero sezionale 2749/2026Numero di raccolta generale 22301/2026non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma,Data pubblicazione 29/06/2026poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, nedetermina comunque l'inammissibilità (cfr. Cass. Sez. U n.3876/2010, Rv. 611473 - 01);che, tuttavia, nel caso di specie non vi è stata costituzionedella parte intimata, per cui non opera la previsione dell’art.390, ultimo comma c.p.c., e non era necessaria la notifica allastessa;che non vi è luogo a provvedere sulle spese atteso che lacontroparte è rimasta intimata;che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis,al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13,comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabileal rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto perl'impugnazione proposta.La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese dilite.Così deciso nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteCarla PonterioNumero registro generale 1576/2024Numero sezionale 2749/2026Numero di raccolta generale 22301/2026Data pubblicazione 29/06/2026
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