Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36224/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso in data 24/11/2022 dalla Corte di appello di Torino sezione Misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino, sezione Misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale in sede, sezione Misure di prevenzione, in data 18 maggio 2022, ha ,applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con la prescrizione di versare cauzione, ritenendo la pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 1, lett. b) e c) d.

Igs. n. 159 del 2011.

Il provvedimento fonda la conferma del giudizio di pericolosità sociale di Bresciani in particolare sulle due sentenze di applicazione di pena, relative a fatti riconosciuti come gravi per il rilevante profitto che si è ricavato dalle condotte poste in essere.

Si tratta della sentenza di cd. patteggiamento allargato del Tribunale di Torino, del 17 luglio 2017, divenuta definitiva il 13 settembre 2017, relativa al traffico di ingenti quantitativi di oro per un valore di circa 16 milioni di euro, nonché quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, relativa al reato di riciclaggio in particolare per aver trasportato circa 6 chili di lamine d'oro frutto di fusione di gioielli provento di furto e di rapina.

La prima sentenza ha riguardato ventisei episodi contestati irispetto ai quali il riconoscimento del vincolo della continuazione non ha ridotto, per la Corte territoriale, la portata della pericolosità avendo efficacia l'unificazione ex art. 81 cod. pen. soltanto relativamente all'entità della pena.

A pagina 3 del provvedimento sono, poi, indicati ulteriori episodi dai quali la Corte di appello trae il giudizio all'attualità della pericolosità del proposto, facendo riferimento alle indagini svolte dai Carabinieri di Pinerolo per violazione degli articoli 416 e 648 cod. pen. nelle quali è emersa la figura del proposto (noto come Nino lo zingaro) quale ricettatore di fiducia di un gruppo di pregiudicati per furto.

Assai allarmante viene riconosciuta nello stesso periodp (16 aprile 2019) la vicenda del rinvenimento di un borsone, di proprietà di Bresciani, contenente oltre 20mila euro in contanti, lasciato in un chiosco in prossimità del carcere dal quale è scaturito altro procedimento penale.

La Corte territoriale ha, in definitiva, ritenuto che le condotte sono state poste in essere per un rilevante periodo temporale, anche recente, gestite in prima persona da Bresciani con l'attuazione di ricezione e vendita di oggetti preziosi in forza di contatti con ambienti criminali, di cui ha goduto ininterrottamente. [OSCURATO:PERSONA] ritenute le condotte abituali, lucrose E tali da rendere pienamente sussistenti i presupposti della pericolosità indicati dal Tribunale.

Viene, poi, valutata negativamente la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ;misura, immediatamente dopo la quale/il Bresciani ha ripreso la commissione di gravi delitti e che, quindi, ha dimostrato di non essere riuscita ad attuare il reinserimento del condannato.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore, avv.

W. Voarino, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011.

Per l'inquadramento del proposto nella categoria criminologica di cui al citato art. 1 lett. b) del d.

Igs. n. 159 del 2011 occorre, in primo luogo, la perpetrazione di una pluralità di delitti che abbiano generato reddito in un arco significativo della vita del proposto.

Nel caso di Bresciani i fatti di ricettazione sono commessi tra il febbraio 2016 e il febbraio 2017, si tratta di ventisette episodi per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione.

L'istituto della continuazione, a parere della difesa, è incompatibile con quello della abitualità della condotta. oke( Invero, la previsione di 931e-trafficalo 102 cod. pen. prevede che i delitti non debbano essere contestuali e con riguardo all'abitualità di cui all'art. 103 cod. pen., per costante giurisprudenza, i delitti presi in considerazione non devono essere avvinti dal vincolo della continuazione.

Sicché la circostanza che più delitti siano stati commessi in un arco temporale non di breve durata ma come frutto di una programmazione unitaria esclude che l'autore di tali delitti possa essere dichiarato socialmente pericoloso perché delinquente abituale.

Le due sentenze di applicazione di pena, quindi, non sono da sole sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità.

Infatti, per aversi abitualità del delitto è necessaria la commissione di almeno quattro delitti, nel caso di i q9m4Varticolo 102 cod. pen. e di tre delitti nel secondo caso di cui all'art. 103 cod. pen.

Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento di un soggetto nella categoria criminologica del citato art. 1 lett. b) del d.

Igs. cit., per l'eventuale applicazione nei suoi confronti delle misure di prevenzione quando siano state ascritte a suo carico solo due vicende delittuose, la pericolosità va esclusa.

Quanto al fatto di riciclaggio oggetto della sentenza di patteggiamento del luglio 2021, il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la vicenda della vendita di lamine d'oro, per conto e sul mandato del fratello Fabio, non ha provocato per il ricorrente alcun profitto.

Infatti circa 90mila euro, sono indicati come profitto dela prima cessione di lamine/ a fronte di intercettazioni ambientali disposte nell'ambito di un procedimento penale collegato, allegate alla proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale,/evidenziano come questi furono consegnati alla compagna del fratello: sicché Bresciani nella descritta vicenda non ha percepito alcun profitto.

Non valgono, a parere del ricorrente, a integrare le fonti del giudizio di pericolosità le due vicende che sono richiamate nel decreto impugnato relative al rinvenimento del borsone contenente la somma di danaro di circa 20mila euro e alle vicende oggetto,e rocedimento penale n. 3247 del 2019 per reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen., in quanto concluso con archiviazione.Si tratta di misura di prevenzione con pericolosità generica per la quale l'accertamento dell'ascrivibilità al proposto di una pluralità di delitti, in un significativo arco temporale della vita, tali da aver generato profitto ed aver costituito, per tale lasso temporale, la componente esclusiva o significativa del suo reddito deve fondarffpsu fatti specifici più significativi e pregnanti di meri indizi richiesti in materia di pericolosità sociale qualificata.

Si richiama giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di legittimità iche non ha mancato di evidenziare come, fatta salva l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, per ascrivere al soggetto proposto un determinato fatto delittuoso produttivo di reddito non sono sufficienti indizi, come di regola avviene in caso di giudicato penale assolutorio nel merito.

Le due vicende delittuose ulteriori rispetto a quelle prese in esame dalla sentenza di patteggiamento si sono concluse con provvedimento di archiviazione; ne consegue che, a fronte di un provvedimento di tale natura, il giudice della prevenzione potrà tenere conto della vicenda delittuosa oggetto di tale provvedimento solo in presenza di elementi nuovi, mai valutati dal giudice penale suscettibili di aggravare il quadro indiziario a carico del proposto e di consentire, in astratto, la riapertura delle indagini ma non attraverso la mera lettura alternativa di atti che sono alla base della risposta archiviazione. 3.L'Avvocato generale P. Gaeta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.La censura relativa alla mancanza di profitto derivato al proposto dalle condotte della seconda sentenza di patteggiamento è integralmente versata in fatto e vuole attribuire, con argomenti di merito, l'arricchimento derivante dall'operazione al solo fratello del proposto, allegando circostanze che pretendono, per essere debitamente vagliate, l'esame di atti allegati alla richiesta del Pubblico ministero, operazione non consentita.

La giurisprudenza di legittimità che richiama l'Avvocato generale nella requisitoria, poi, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è orientata nel senso che, anche per le misure di prevenzione disposte per pericolosità generica, è possibile valutare diversamente i fatti che sono a fondamento di una pronuncia assolutoria.

Si sostiene, inveroiche il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna in sede penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655).

Si tratta di arresto che ribadisce e si pone in continuità, anche dopo la citata sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, cori un costante orientamento secondo il quale il principio cd. di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito ha valenza generale per tutte le misure di prevenzione, in quanto esse non rinvengono nel carattere sanzionatorio-punitivo la loro peculiarità.

Queste, anzi, nulla hanno a che vedere, dal punto di vista teleologico, con la punizione per ciò che il proposto ha compiuto nel passato (così, in motivazione, Sez. 5, n. 33156 del 27/10/2020, Staniscia, non massimata).

Quindi, la motivazione del decreto impugnato è immune da censure nella parte in cui valuta anche le condotte oggetto del provvedimento di archiviazione, onde collocare l'esame della personalità del proposto nel contesto di riferimento, alla stregua del quale questi è ritenuto ricettatore di fiducia di soggetti dediti a furti, per la ricettazione di oro e gioielli sottratti.

1.2. Quanto., sin qui esposto consente di ritenere immune da vizi la motivazione, al di là della questione, sollevata dal ricorrente, circa il rapporto tra abitualità e continuazione che, invero, la Corte territoriale affronta soltanto etaikt~.". e fondando la ratio decidendi del provvedimento ,r1t:sumuzclui sull'esame non soltanto dei ventisette episodi giudicati con le pronunce di patteggiamento, ma anche in base a fatti specifici oggetto di successivi accertamenti.

In particolare si osserva che Bresciani, secondo il ragionamento non apparente e completo della Corte di appello, ai fini della pericolosità, ha posto in essere non solo delitti produttivi di reddito oggetto di accertamento giudiziale, ma ulteriori fatti, ritenuti sintomatici della sua pericolosità sociale, tenuto conto della sua qualità di "ricettatore di fiducia" di gruppi criminali dediti ai furti in appartamento, onde provvedere alla successiva ricettazione della refurtiva, dato coerente rispetto alla specializzazione criminosa del proposto, avuto riguardo agli accertamenti giudiziali già conseguiti e definitivi in ordine ai reati dallo stesso commessi (cfr. requisitoria dell'Avvocato generale).

Non va, poi, trascurato l'episodio valutato dalla Corte territoriale, che si colloca nello stesso spazio temporale (aprile 2019) 1 relativo al rinvenimento del borsone di Bresciani contenente 20mila euro, importo non correlato ai redditi di lecita provenienza del proposto e da questi collegato all'attività di rivendita di auto che, tuttavia, non risulta debitamente documentata dal proposto (cfr. pag. 4 del decreto).

Sicché si deve concludere, in piena sintonia con la requisitoria della parte pubblica, che la motivazione del decreto deve essere reputata non apparente e congrua rispetto alla correlazione temporale tra l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e condotte espressione del collegamento del proposto a contesti delinquenziali operativi rispetto ad identica attività delittuosa accertata con pronunce irrevocabili a suo carico. 2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso in data 24/11/2022 dalla Corte di appello di Torino sezione Misure di prevenzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino, sezione Misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale in sede, sezione Misure di prevenzione, in data 18 maggio 2022, ha ,applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con la prescrizione di versare cauzione, ritenendo la pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 1, lett. b) e c) d. Igs. n. 159 del 2011. Il provvedimento fonda la conferma del giudizio di pericolosità sociale di Bresciani in particolare sulle due sentenze di applicazione di pena, relative a fatti riconosciuti come gravi per il rilevante profitto che si è ricavato dalle condotte poste in essere. Si tratta della sentenza di cd. patteggiamento allargato del Tribunale di Torino, del 17 luglio 2017, divenuta definitiva il 13 settembre 2017, relativa al traffico di ingenti quantitativi di oro per un valore di circa 16 milioni di euro, nonché quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, relativa al reato di riciclaggio in particolare per aver trasportato circa 6 chili di lamine d'oro frutto di fusione di gioielli provento di furto e di rapina. La prima sentenza ha riguardato ventisei episodi contestati irispetto ai quali il riconoscimento del vincolo della continuazione non ha ridotto, per la Corte territoriale, la portata della pericolosità avendo efficacia l'unificazione ex art. 81 cod. pen. soltanto relativamente all'entità della pena. A pagina 3 del provvedimento sono, poi, indicati ulteriori episodi dai quali la Corte di appello trae il giudizio all'attualità della pericolosità del proposto, facendo riferimento alle indagini svolte dai Carabinieri di Pinerolo per violazione degli articoli 416 e 648 cod. pen. nelle quali è emersa la figura del proposto (noto come Nino lo zingaro) quale ricettatore di fiducia di un gruppo di pregiudicati per furto. Assai allarmante viene riconosciuta nello stesso periodp (16 aprile 2019) la vicenda del rinvenimento di un borsone, di proprietà di Bresciani, contenente oltre 20mila euro in contanti, lasciato in un chiosco in prossimità del carcere dal quale è scaturito altro procedimento penale. La Corte territoriale ha, in definitiva, ritenuto che le condotte sono state poste in essere per un rilevante periodo temporale, anche recente, gestite in prima persona da Bresciani con l'attuazione di ricezione e vendita di oggetti preziosi in forza di contatti con ambienti criminali, di cui ha goduto ininterrottamente. [OSCURATO:PERSONA] ritenute le condotte abituali, lucrose E tali da rendere pienamente sussistenti i presupposti della pericolosità indicati dal Tribunale. Viene, poi, valutata negativamente la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ;misura, immediatamente dopo la quale/il Bresciani ha ripreso la commissione di gravi delitti e che, quindi, ha dimostrato di non essere riuscita ad attuare il reinserimento del condannato. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del difensore, avv. W. Voarino, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 1, lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011. Per l'inquadramento del proposto nella categoria criminologica di cui al citato art. 1 lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 occorre, in primo luogo, la perpetrazione di una pluralità di delitti che abbiano generato reddito in un arco significativo della vita del proposto. Nel caso di Bresciani i fatti di ricettazione sono commessi tra il febbraio 2016 e il febbraio 2017, si tratta di ventisette episodi per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione. L'istituto della continuazione, a parere della difesa, è incompatibile con quello della abitualità della condotta. oke( Invero, la previsione di 931e-trafficalo 102 cod. pen. prevede che i delitti non debbano essere contestuali e con riguardo all'abitualità di cui all'art. 103 cod. pen., per costante giurisprudenza, i delitti presi in considerazione non devono essere avvinti dal vincolo della continuazione. Sicché la circostanza che più delitti siano stati commessi in un arco temporale non di breve durata ma come frutto di una programmazione unitaria esclude che l'autore di tali delitti possa essere dichiarato socialmente pericoloso perché delinquente abituale. Le due sentenze di applicazione di pena, quindi, non sono da sole sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità. Infatti, per aversi abitualità del delitto è necessaria la commissione di almeno quattro delitti, nel caso di i q9m4Varticolo 102 cod. pen. e di tre delitti nel secondo caso di cui all'art. 103 cod. pen. Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento di un soggetto nella categoria criminologica del citato art. 1 lett. b) del d. Igs. cit., per l'eventuale applicazione nei suoi confronti delle misure di prevenzione quando siano state ascritte a suo carico solo due vicende delittuose, la pericolosità va esclusa. Quanto al fatto di riciclaggio oggetto della sentenza di patteggiamento del luglio 2021, il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la vicenda della vendita di lamine d'oro, per conto e sul mandato del fratello Fabio, non ha provocato per il ricorrente alcun profitto. Infatti circa 90mila euro, sono indicati come profitto dela prima cessione di lamine/ a fronte di intercettazioni ambientali disposte nell'ambito di un procedimento penale collegato, allegate alla proposta di applicazione della misura di sorveglianza speciale,/evidenziano come questi furono consegnati alla compagna del fratello: sicché Bresciani nella descritta vicenda non ha percepito alcun profitto. Non valgono, a parere del ricorrente, a integrare le fonti del giudizio di pericolosità le due vicende che sono richiamate nel decreto impugnato relative al rinvenimento del borsone contenente la somma di danaro di circa 20mila euro e alle vicende oggetto,e rocedimento penale n. 3247 del 2019 per reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen., in quanto concluso con archiviazione.Si tratta di misura di prevenzione con pericolosità generica per la quale l'accertamento dell'ascrivibilità al proposto di una pluralità di delitti, in un significativo arco temporale della vita, tali da aver generato profitto ed aver costituito, per tale lasso temporale, la componente esclusiva o significativa del suo reddito deve fondarffpsu fatti specifici più significativi e pregnanti di meri indizi richiesti in materia di pericolosità sociale qualificata. Si richiama giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di legittimità iche non ha mancato di evidenziare come, fatta salva l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, per ascrivere al soggetto proposto un determinato fatto delittuoso produttivo di reddito non sono sufficienti indizi, come di regola avviene in caso di giudicato penale assolutorio nel merito. Le due vicende delittuose ulteriori rispetto a quelle prese in esame dalla sentenza di patteggiamento si sono concluse con provvedimento di archiviazione; ne consegue che, a fronte di un provvedimento di tale natura, il giudice della prevenzione potrà tenere conto della vicenda delittuosa oggetto di tale provvedimento solo in presenza di elementi nuovi, mai valutati dal giudice penale suscettibili di aggravare il quadro indiziario a carico del proposto e di consentire, in astratto, la riapertura delle indagini ma non attraverso la mera lettura alternativa di atti che sono alla base della risposta archiviazione. 3.L'Avvocato generale P. Gaeta ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.La censura relativa alla mancanza di profitto derivato al proposto dalle condotte della seconda sentenza di patteggiamento è integralmente versata in fatto e vuole attribuire, con argomenti di merito, l'arricchimento derivante dall'operazione al solo fratello del proposto, allegando circostanze che pretendono, per essere debitamente vagliate, l'esame di atti allegati alla richiesta del Pubblico ministero, operazione non consentita. La giurisprudenza di legittimità che richiama l'Avvocato generale nella requisitoria, poi, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è orientata nel senso che, anche per le misure di prevenzione disposte per pericolosità generica, è possibile valutare diversamente i fatti che sono a fondamento di una pronuncia assolutoria. Si sostiene, inveroiche il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna in sede penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655). Si tratta di arresto che ribadisce e si pone in continuità, anche dopo la citata sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, cori un costante orientamento secondo il quale il principio cd. di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito ha valenza generale per tutte le misure di prevenzione, in quanto esse non rinvengono nel carattere sanzionatorio-punitivo la loro peculiarità. Queste, anzi, nulla hanno a che vedere, dal punto di vista teleologico, con la punizione per ciò che il proposto ha compiuto nel passato (così, in motivazione, Sez. 5, n. 33156 del 27/10/2020, Staniscia, non massimata). Quindi, la motivazione del decreto impugnato è immune da censure nella parte in cui valuta anche le condotte oggetto del provvedimento di archiviazione, onde collocare l'esame della personalità del proposto nel contesto di riferimento, alla stregua del quale questi è ritenuto ricettatore di fiducia di soggetti dediti a furti, per la ricettazione di oro e gioielli sottratti. 1.2. Quanto., sin qui esposto consente di ritenere immune da vizi la motivazione, al di là della questione, sollevata dal ricorrente, circa il rapporto tra abitualità e continuazione che, invero, la Corte territoriale affronta soltanto etaikt~.". e fondando la ratio decidendi del provvedimento ,r1t:sumuzclui sull'esame non soltanto dei ventisette episodi giudicati con le pronunce di patteggiamento, ma anche in base a fatti specifici oggetto di successivi accertamenti. In particolare si osserva che Bresciani, secondo il ragionamento non apparente e completo della Corte di appello, ai fini della pericolosità, ha posto in essere non solo delitti produttivi di reddito oggetto di accertamento giudiziale, ma ulteriori fatti, ritenuti sintomatici della sua pericolosità sociale, tenuto conto della sua qualità di "ricettatore di fiducia" di gruppi criminali dediti ai furti in appartamento, onde provvedere alla successiva ricettazione della refurtiva, dato coerente rispetto alla specializzazione criminosa del proposto, avuto riguardo agli accertamenti giudiziali già conseguiti e definitivi in ordine ai reati dallo stesso commessi (cfr. requisitoria dell'Avvocato generale). Non va, poi, trascurato l'episodio valutato dalla Corte territoriale, che si colloca nello stesso spazio temporale (aprile 2019) 1 relativo al rinvenimento del borsone di Bresciani contenente 20mila euro, importo non correlato ai redditi di lecita provenienza del proposto e da questi collegato all'attività di rivendita di auto che, tuttavia, non risulta debitamente documentata dal proposto (cfr. pag. 4 del decreto). Sicché si deve concludere, in piena sintonia con la requisitoria della parte pubblica, che la motivazione del decreto deve essere reputata non apparente e congrua rispetto alla correlazione temporale tra l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e condotte espressione del collegamento del proposto a contesti delinquenziali operativi rispetto ad identica attività delittuosa accertata con pronunce irrevocabili a suo carico. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget
Decreto Cassazione n. 36224/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris