Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34233/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Cosenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente a escludere l'unitaria anticipata ideazione, soprattutto considerata la medesimezza del modus operandi e la comune causale dei fatti (ossia il soddisfacimento del propri bisogni primari a causa delle precarie condizioni economiche); rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tale principio e, pur rilevando che si trattava di reati omogenei (rapine), ha utilizzato, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di tre anni e sei mesi) tra i fatti oggetto di giudizio; ricordato che neppure coglie nel segno la dedotta comune causale dell'affermato stato di bisogno dell’imputata, poiché ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione non si deve avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose e l'eventuale identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che infatti non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TONA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Cosenza dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe reso una motivazione insoddisfacente in punto di insussistenza dell’unicità di disegno criminoso, trascurando che la distanza temporale tra i fatti oggetto delle sentenze non è da sola sufficiente a escludere l'unitaria anticipata ideazione, soprattutto considerata la medesimezza del modus operandi e la comune causale dei fatti (ossia il soddisfacimento del propri bisogni primari a causa delle precarie condizioni economiche); rilevato che il ricorso è manifestamente infondato poiché deduce enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242537); rilevato che nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tale principio e, pur rilevando che si trattava di reati omogenei (rapine), ha utilizzato, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso, la distanza temporale (di tre anni e sei mesi) tra i fatti oggetto di giudizio; ricordato che neppure coglie nel segno la dedotta comune causale dell'affermato stato di bisogno dell’imputata, poiché ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione non si deve avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose e l'eventuale identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che infatti non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 34233/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris