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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 09108/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1686/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimata – avverso la sentenza n. 254/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/06/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non si risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1686/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -intimata – avverso la sentenza n. 254/2022 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/06/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai difensori dei ricorrenti, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l’intimata non si risulta costituita nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenutoche non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma il gio
Decreto Cassazione n. 09108/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris