CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28359-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1298/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 28359 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg n. 28359/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 4019/2020, dep. il 31.3.2021, che in controversia su impugnazione di una cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n. 633/1972 della dichiarazione IVA 2016, per l'anno d'imposta 2015, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di prime cure. La CTP aveva dichiarato la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla luce dello sgravio parziale effettuato dall'Ente impositore, annullando per la restante parte il provvedimento esattoriale. La CTR, confermando quanto statuito dai giudici di primo grado, ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo nel merito infondata la ricostruzione e la quantificazione dell'imposta contenuta nella cartella di pagamento. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per aver la CTR motivato la sentenza in modo apparente, essendo le informazioni ivi contenute inidonee a descrivere e a far comprendere i tratti elementari della vicenda in fatto, nonché le singole questioni giuridiche sottese. 2. Il motivo è infondato. 3. Secondo costante orientamento di codesta Corte, deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. N. 13248 del 2020; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass., 6 giugno 2012, n. 9113). 4. Nella specie, la CTR confermando la decisione di prime cure ha affermato che "passando al merito e alla infondatezza della ricostruzione e della quantificazione dell'Ufficio, è sufficiente in questa sede evidenziare come la parte privata abbia documentalmente compiutamente dimostrato il corretto adempimento e rispetto degli obblighi ad essa normativamente imposti, sia sul piano contabile (tenuta di contabilità separata per ogni fondo gestito) sia sul piano dichiarativo (formalizzazione di una unica dichiarazione fiscale sebbene corredata dalla compilazione di un modello specifico per ciascuno dei fondi gestiti) sia sul piano dei versamenti dovuti (versamento cumulativo dell'IVA a debito/quantificazione unitaria dell'eventuale credito unitario). Con riguardo alla ricostruzione specifica delle posizioni Iva dei fondi immobiliari acquistati (...) la parte si è anche, diligentemente, onerata di acquisire presso le proprie controparti commerciali, la documentazione giustificativa delle quantificazioni degli importi, gli F24 che attestano i relativi versamenti, regolarmente quietanzati. Con riferimento alle metodologie di calcolo e alle quantificazioni sviluppate dall'ufficio (...) deve anche rilevarsi come gli errori indicati dalla parte privata rispetto alle residue contestazioni mosse dall'ufficio (...) riscontrano la totale inaffidabilità del calcolo operato, la prova della cui correttezza incombe sull'ufficio". 5. Alla luce delle suesposte argomentazioni non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, nè tanto meno che sia stata costruita in modo tale da rendere impossibile un controllo sulla esattezza del ragionamento decisorio e, quindi, tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248). Pertanto la CTR, nell'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e in base ad apprezzamenti di fatto, ha dato pieno conto del percorso logico giuridico posto a fondamento del proprio convincimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 15949/2001), laddove da un lato ha riconosciuto il corretto adempimento degli obblighi del contribuente sulla scorta della documentazione in atti; dall'altro ha riconosciuto gli errori nel calcolo operato dall'Ufficio. 6. Il ricorso va conclusivamente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00, oltre 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge. Roma, 14 dicembre 2022 Il Presidente