CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 02/02/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena finale di mesi otto di reclusione e euro 2.000,00 di multa, per fattispecie in materia di stupefacenti, disponendo la confisca (anche) di telefoni cellulari. 2. Avverso la citata sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente si duole, con il primo motivo, dell'omessa valutazione della possibilità di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, della mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari, in termini di mancata compiuta argomentazione circa il collegamento tra i detti beni e il reato per il quale è stata richiesta l'applicazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Circa la prima doglianza, deve evidenziarsi che secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 2.1. Ciò premesso, il motivo di ricorso in esame nell'appuntarsi sull'omessa valutazione di possibili cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile poiché non indica elementi favorevoli all'imputato acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, ai fini di un proscioglimento.2.2. La doglianza di cui innanzi si mostra iA comunque manifestamente infondata in quanto il Tribunale, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intercorso tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, i presupposti di cui al citato art. 129 c.p.p., e ha ritenuto corretta la proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Tali argomentazioni, appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda ex art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (si vedano in merito, tra le altre, Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135-01; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270-01; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637-01; Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671-01). La Suprema Corte ha in particolare ricostruito l'archetipo dei contenuti della sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., secondo uno schema di delibazione positiva e negativa. Positiva quanto all'accertamento: a) della sussistenza dell'accordo delle parti sull'applicazione di una determinata pena; b) della correttezza della qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione delle eventuali circostanze; c) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma terzo, Cost.; d) della concedibilità della sospensione condizionale della pena, solo qualora l'efficacia della richiesta sia stata subordinata alla concessione del beneficio. La delibazione deve essere negativa invece quanto alla esclusione della sussistenza di cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777/1992, [OSCURATO:PERSONA], cit.). L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., per tutte le sentenze, opera dunque anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti ma, in tal caso, esso deve essere rapportato alla loro particolare natura giuridica e all'esistenza della congiunta richiesta delle parti sulla pena, sicché, anche una valutazione sintetica del fatto e dell'adeguatezza della pena, operate in sentenza, devono considerarsi sufficienti a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti (sul punto si veda Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione, oltre che ai riferimenti giurisprudenziali di legittimità in essa contenuti; in merito all'obbligo motivazionale delle sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. si veda altresì Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, dep. 2021, Giuliano, Rv. 280417-01). 2.2. Esattamente questo è accaduto nel caso del provvedimento impugnato dal ricorrente, in cui il giudice ha descritto brevemente i fatti, con particolare riferimento al diverso tipo di sostanze stupefacenti rinvenute e alle modalità di confezionamento, ha condiviso la loro qualificazione giuridica, ha escluso la sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento dettate dall'art. 129 cod. proc. pen., e ha valutato la congruità della pena. 3. Parimenti inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla disposta confisca dei telefoni cellulari, in termini di mancata compiuta argomentazione circa il collegamento tra i detti beni e il reato per il quale è stata richiesta l'applicazione della pena. 3.1. In merito rileva evidenziare che nell'applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta, con la conseguente ricorribilità per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. Pen. Per converso, ove, come nella specie, la misura non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, la sentenza sarà ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). 3.2. Ne consegue che, dando seguito a principio già ribadito dalla Suprema Corte, la particolare sinteticità della motivazione tipica del rito in oggetto non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358-01). 3.3. Orbene, la censura concilia il suo dire con la motivazione della sentenza la quale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha omesso di motivare in merito alla disposta confisca dei telefoni cellulari ravvisando il collegamento tra essi e il reato per il quale è stata richiesta l'applicazione della pena, con particolare riferimento alla detenzione di sostanze stupefacenti di diverse tipologie concretamente finalizzata allo spaccio e alla pluralità di telefoni cellulati contestualmente posseduti dallo spacciatore. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della