CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 10250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10250/2026196/2003 e ss mm Roma lì 17/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 13/2026* * UP 14/01/2026* * * R G N 27254/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d assise d appello di Cagliarivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto l accoglimento del ricorso inpunto di trattamento sanzionatorio il rigetto nel restolette le conclusioni del difensore della parte civile * * avv * * che hachiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore delle parti civili * * * ** * e * * * avv * * che ha chiesto il rigettodel ricorsolette le conclusioni del difensore della parte civile * * avv * * cheha chiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore dell imputata avv * * che ha insistito perl accoglimento del ricorsoRitenuto in fatto1 Con sentenza del 10 gennaio 2025 la Corte di assise di appello di Cagliari previoproscioglimento per prescrizione dal reato di truffa in danno di * * di cui al capo n6 e riconoscimento del vizio parziale di mente con riferimento agli altri reati contestati harideterminato in 18 anni di reclusione la pena inflitta a * * * per i reati diomicidio volontario aggravato di * * artt 61 n 11 575 e 576 cod pen capo n1 circonvenzione di incapace in danno dello stesso * artt 61 n 11 643 cod pencapo n 2 circonvenzione di incapace in danno di * * capo n 3 circonvenzionedi incapace in danno di * * capo n 4 truffa aggravata in danno di * *e * * artt 61 n 11 640 comma 2 cod pen capo n 5 confermando per il restola sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte di assise di Cagliari del 19 gennaio 2023In particolare l imputata laureata in medicina e chirurgia presso l * degli studidi Cagliari specializzata in medicina ad indirizzo estetico iscritta presso l ordine dei medicidi Nuoro ed esercente la libera professione presso il proprio studio professionale sito in* è stata ritenuta responsabile di aver cagionato la morte di * * unpaziente affetto da un melanoma che l imputata aveva curato presso il suo studio con unatecnologia ad ultrasuoni non prevista dalla medicina ufficiale ed a cui aveva raccomandatodi non recarsi presso strutture sanitarie pubbliche perché ciò avrebbe reso inutile il tipo diterapia che gli stava praticando paziente poi deceduto in conseguenza del naturaleevolversi della malattia non rallentato in alcun modo dai trattamenti che gli aveva praticatol imputata capo n 1 della circonvenzione di incapace in danno dello stesso * che erastato indotto a corrispondere all imputata delle somme di denaro per il pagamento di questitrattamenti nonché per il soggiorno presso un appartamento di proprietà della imputata cheera servito per consentire al paziente di essere vicino allo studio medico nei periodi in cuidovevano essere praticate le cure capo n 2 della circonvenzione di incapace in danno dialtri due pazienti affetti da tumore * * * * che l imputata avevacurato con la stessa metodologia ed a cui aveva chiesto somme di denaro per le medesimecausali capi nn 3 e 4 nonché della truffa in danno di * * e * * padre efiglio che si erano rivolti allo studio medico dell imputata a causa di una patologia il morbodi * che era stata diagnosticata al figlio e che pagando per la visita e le curesuccessive si erano visti diagnosticare dalla dottoressa rispettivamente il padre un tumoreal pancreas ed il figlio una toxoplasmosi ed un tumore alla tiroide rivelatisi poi inesistentiNel giudizio di appello su richiesta della difesa era stata svolta perizia sulla capacità diintendere e di volere dell imputata che era stata risultata affetta da un grave disturboparanoideo della personalità che aveva indotto i giudici del merito a riconoscerle il vizioparziale di mente ed a diminuire di conseguenza la pena inflitta2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l imputata per il tramite deldifensore con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art173 disp att cod proc pen2 1 Ricorso principaleCon il primo motivo deduce vizio di motivazione perché pur essendo stato riconosciutonel giudizio d appello il vizio parziale di mente da cui è affetta l imputata la sentenza diappello non si è posta il problema della compatibilità tra tale vizio di mente ed il dolonecessario per i reati di circonvenzione di incapace e di truffa mancherebbe inoltre unavalutazione del vizio di mente ai fini della dosimetria della pena in particolare con riferimentoall aumento per continuazione con i reati satelliteCon il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alnesso di causalità tra il comportamento contestato all imputata e l evento morte perché conriferimento alle mancate cure per il melanoma da cui era affetto il paziente * lasentenza di appello ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità integrando leinformazioni di carattere statistico con un giudizio controfattuale basato su elementi indiziariovvero l asserita buona salute del paziente la sua ancora giovane età la sua capacità dicontinuare a lavorare e di sostenere viaggi anche pesanti da cui ha preteso di dimostrarecon alta probabilità logica che se sottoposto alle terapie tradizionali il paziente avrebbeavuto significativi margini temporali di sopravvivenza però i parametri scelti dal giudiced appello avrebbero travisato dei dati relativi alla salute del pazienteCon il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall elemento soggettivo del reato di omicidio in quanto la sentenza non prenderebbeneanche in considerazione la possibilità della colpa cosciente e confonde il piano oggettivodell accertamento del messo di causalità con quello soggettivo della rappresentazione eprevisione dell evento omettendo di motivare in ordine all atteggiamento psicologicodell imputata rispetto alle conseguenze pregiudizievoli del suo agire non sarebbe statotenuto conto delle conclusioni della perizia sulla capacità di intendere e di volere da cui èemerso che l imputata già in giovane età si vide diagnosticare una distrofia muscolaremalattia neurologica che ne cambiò le abitudini ed i tratti e la personalità e finì col vivere incostante solitudine o comunque priva di relazioni affettive con un forte senso diinadeguatezza interiore che la portò a sentirsi gratificata soltanto nella vita professionale alperito è risultato evidente che l imputata si fosse ritenuta portatrice di competenzescientifiche fondate su una solidissima formazione con componenti di grandiosità anche inragione di bisogni narcisistici di eccezionalità per tutte queste ragioni l esercizio dellaprofessione e la pretesa di operare nel campo dell oncologia che era estraneo al suo ambitodi studi avrebbe dovuto essere collocato nel bisogno patologico di stimolare ed appagare lagrandiosità di combattere il proprio senso di inadeguatezza interiore e di mostrare a tutti leproprie capacità di bravo medico la sentenza d appello omette di confrontarsi con leintercettazioni e la perizia medico legale da cui emerge che l imputata era realmenteconvinta dell efficacia delle proprie terapie con riferimento al comportamento successivo allamorte del paziente la sentenza di appello omette di verificare che in tutte le conversazionicaptate emerge l atteggiamento ostile dell imputata nei confronti della medicina tradizionalela sua convinzione sincera forse patologica di trovarsi in mezzo ad un complotto sintomodel disturbo di stampo persecutorio da cui è affetta lo stesso perito l ha giudicata incapace dicomprendere la gravità della vicenda in ragione di una spiccata ipocriticità che la convince diessere al centro di una congiura ne consegue la mancanza nel foro interno dell imputata perl accettazione dell evento morte del paziente per l adesione psichica ad esso e per la suaconcreta previsioneCon il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoal mancato accertamento dell estinzione per prescrizione del reato di cui al capo n 2risultando una sola causa di sospensione della prescrizione per il legittimo impedimentodell imputata dall udienza del 14 luglio 2022 a quella del 15 settembre 2022 per un totale digiorni 63 non risulta applicabile la causa di sospensione della prescrizione speciale previstanel periodo dell emergenza sanitaria in cui non si è svolto nessun tipo di adempimentoprocessuale ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 19 dicembre 2024ovvero quasi un mese prima della pronuncia d appelloCon il quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla determinazionedella pena in conseguenza del riconoscimento dell attenuante del vizio parziale di mente inquanto la sentenza d appello ha calcolato l attenuante dopo la pena base per l omicidio maprima dell aumento per continuazione in realtà essa avrebbe dovuto calcolare la diminuenteper il vizio parziale di mente dopo l applicazione degli aumenti di continuazione sulla penacomplessivamente determinata2 2 Ricorso per motivi nuoviCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenzaimpugnata ha del tutto omesso di confrontarsi con gli apporti conoscitivi offerti dal peritosulla persona dell imputata il perito ha ritenuto che il disfunzionamento psico patologicodella mente dell imputata comportava uno “scompenso dissociativo” che si correlava aicomportamenti tenuti e che la convinzione patologica dell imputata di essere al centro diuna congiura l ha resa incapace di valutare completamente il livello di gravità e complessitàdella vicenda i piani dell imputabilità e del dolo pur concettualmente separati non sono inlinea di principio incompatibili fra loro e la verifica dell elemento soggettivo non devetrascurare di verificare se l aspetto patologico lì dove è stato ritenuto influente sull attocommesso abbia potuto in concreto inibire le capacità di lineare ideazione o di autocontrollodell agente3 Con requisitoria scritta il Procuratore generale * * ha concluso perl accoglimento del ricorso in punto di trattamento sanzionatorio il rigetto nel restoIl difensore della parte civile * * avv * * ha depositato memoriascritta e concluso per il rigetto del ricorsoIl difensore delle parti civili * * * * * * e* * * avv * * ha concluso per il rigetto del ricorsoIl difensore della parte civile * * avv * * ha concluso per ilrigetto del ricorsoIl difensore dell imputata avv * * ha depositato memoria di replica edinsistito per l accoglimento del ricorsoConsiderato in dirittoIl ricorso è fondato sia pure soltanto nei limiti di quanto indicato di seguito inmotivazione1 * fondati in particolare il primo ed il terzo motivo integrato dal motivo nuovoche si esamineranno congiuntamente è infondato il secondo motivo sono assorbiti gliulteriori motivi2 È preliminare l esame del secondo motivo relativo al nesso di causalità tra lacondotta attribuita all imputata e l evento morte del paziente * motivo che come dettoè infondato2 1 Va premesso che conformemente al modo in cui era stata strutturata lacontestazione del pubblico ministero che non contesta all imputata alcuna posizione digaranzia ed obbligo giuridico di impedire l evento entrambe le sentenze di merito hannoritenuto che per la morte del paziente che a lei si era affidato l imputata risponda di unacondotta commissivaLa sentenza di primo grado in particolare ha ritenuto che il comportamentodell imputata che è causa dell evento morte del paziente * sia stato costituito dalla“coartazione della libertà del paziente in ambito terapeutico che si è estrinsecata nella falsarappresentazione dei presupposti su cui basare la scelta delle terapie da seguire” pag 115ha aggiunto che * non aveva scelto autonomamente di non curarsi con le terapietradizionali ed era stato indotto a ciò dai consigli dell imputata e ha ritenuto che questocomportamento fosse concausa con la malattia della morte del pazienteAnche la sentenza di appello è strutturata nel senso che la condotta da prendere comeriferimento per verificare l esistenza del nesso di causa con la morte del paziente sia statal aver indirizzato la libera scelta terapeutica del paziente* lettura delle sentenze emerge che nel giudizio di primo grado era stata svoltaanche una istruttoria di tipo scientifico ed il perito aveva concluso nel senso che se fossestato curato con terapie della medicina tradizionale il paziente * sarebbe comunquedeceduto ma ad una distanza di 17 26 mesi dalla diagnosi forcella che dipendeva dallacircostanza che non si sapeva se * avesse meno subito la mutazione del gene *da cui dipende il tipo di terapia da somministrare ed anche la durata della sopravvivenzaSecondo i consulenti tecnici del pubblico ministero con terapie adeguate *sarebbe potuto anche sopravvivere sia pure con percentuali dal 40 al 60% il perito delgiudice ha ritenuto invece che difficilmente il paziente sarebbe sopravvissuto ad unmelanoma del tipo di quello diagnosticato ma ha individuato un periodo di sopravvivenzamedio di 17 26 mesi dalla diagnosi che è stato poi assunto in sentenza dai giudici del meritoa sostegno dell esistenza di un nesso di causa tra il comportamento contestato all imputata el accelerazione della morte di *Il paziente * è morto infatti dopo circa nove mesi dalla diagnosi e dopo circa seimesi dall essersi recato dall imputata egli si reca dalla dottoressa ad ottobre 2016 e muoread aprile 2017 ed aver abbandonato le terapie tradizionali per farsi curare con gliapparecchi ad ultrasuoni che utilizzava l imputata [OSCURATO:PERSONA] il perito del giudice i trattamentipraticati dall imputata non hanno avuto alcun tipo di efficacia né curativa né peggiorativa ela malattia ha semplicemente seguito il suo decorso normale che ha portato ad una morterapida del malato2 2 In questo contesto la sentenza di appello ha motivato in questo modo lasussistenza del nesso di causa tra tale condotta e l evento morte di * “tale relazionenon può essere dimostrata soltanto sulla base dei dati statistici non contestati a mente deiquali in caso di melanoma a seconda degli esiti dell analisi di linfonodi asportati la terapiatradizionale avrebbe potuto garantire una sopravvivenza da 17 fino a 26 mesi Fermorestando che nella media rientravano anche casi di decessi verificatisi dopo soli 5 o 6 mesiladdove la morte del * si era verificata dopo 9 mesi dalla diagnosi” … “nellafattispecie in disamina occorre tuttavia considerare che * al momento della diagnosiaveva appena 54 anni e come risulta dalla documentazione medica in atti era in buonecondizioni generali di salute salvo il melanoma vedi in particolare il referto della T A C totalbody del 24 agosto 2016 aveva anche successivamente la diagnosi ed all asportazionedella massa tumorale continuato per mesi a svolgere le sue mansioni di operaiospecializzato aveva viaggiato con regolarità dal continente dove dimorava per ragioni dilavoro alla Sardegna per sottoporsi alle cure dell imputata nonostante la gravità dellamalattia non era mai stato sottoposto ad alcuna terapia antitumorale riconosciuta efficacedalla comunità scientifica era comunque sopravvissuto per nove mesi dalla diagnosi e peranni dal manifestarsi del tumore” … “il melanoma da cui era affetto era uno dei piùaggressivi tra i tumori della pelle capace se non curato di provocare metastasi diffuse inbrevissimo tempo era stato molto prima della diagnosi maltrattato con un tatuaggio elesionato da una lamiera in occasione di un infortunio sul lavoro aveva all atto delladiagnosi raggiunto il quarto stadio ed era ormai infiltrato senza aver dato di fatto alcunproblema al paziente tant è vero che era stato scoperto dai medici soltanto per caso edaveva avuto un decorso particolarmente lungo essendosi manifestato fin dal 2014” … “insintesi la persona offesa era un uomo poco più che cinquantenne non affetto da altrepatologie e nonostante il melanoma notoriamente tra i tumori più pericolosi e diffusivitrascurato e maltrattato aveva per anni continuato a fare vita attiva e normale senza esseresottoposto ad alcuna terapia mirata e senza avere particolari problemi” … “pertanto allaluce di tali peculiarità proprie del caso concreto che arricchiscono e rendono specifico il merodato statistico non può che aversi per provato con alto grado di probabilità logica che *se si fosse sottoposto alla terapia tradizionale sarebbe sopravvissuto per un tempo significaintimamente superiore ai nove mesi della diagnosi”2 3 A fronte di questa motivazione il ricorso deduce che a differenza della sentenza diprimo grado che avrebbe desunto il nesso di causa semplicemente dalla legge statistica lapronuncia di appello ha integrato le informazioni di carattere statistico con un giudiziocontrofattuale basato su elementi indiziari ovvero l asserita buona salute del paziente la suagiovane età la sua capacità di continuare a lavorare e di sostenere viaggi anche pesantiche sarebbero stati travisatiIn definitiva il ricorso non pone problema sulle leggi scientifiche di copertura chestanno a monte ma soltanto sul ragionamento a valle con cui il giudice del merito è passatodalla legge scientifica di copertura ovvero dalla elevata probabilità statistica alla elevataprobabilità logica2 4 Il ricorso deduce in particolare che contrariamente a quanto affermato insentenza sulle buone condizioni di salute generali del paziente in realtà risultava agli attiche lo stesso avesse fatto accesso al pronto soccorso il 21 maggio 2015 per ipertensionearteriosa che il 6 luglio 2015 era stato sottoposto al c d esame eco doppler e che inoltrela T A C citata in sentenza aveva individuato oltre ai noduli tumorali anche delle formazionicistiche nel fegato l ipotonia del dotto pancreatico una vescica espansa e una prostataaumentata di volume per cui l assunto sulle buone connessioni generali di salute delpaziente affermato dai giudici del merito sarebbe stato derivato da un travisamento dei datidel processo in cui sarebbero incorsi gli stessiL argomento è infondato perché privo di efficacia disarticolante della motivazione dellasentenza impugnata perché si limita ad allegare degli ulteriori problemi di salute delpaziente * senza però supportare questa allegazione con un accertamento scientificosulla possibile incidenza di questi problemi di salute sul decorso della patologia tumorale cheè stata causa della morte del malato nonchè sulla rilevanza di tali problemi di salutesull eventuale efficacia nell organismo del paziente delle terapie mediche conservative chegli avrebbero permesso secondo legge scientifica di vivere circa due anni in più2 5 Il ricorso deduce ancora che sarebbe frutto di travisamento degli elementiprobatori del giudizio l affermazione della sentenza impugnata secondo cui nonostante lamalattia il paziente aveva continuato a fare una vita attiva senza particolari problemiperché in realtà il melanoma aveva iniziato a manifestare i suoi sintomi già versonovembre dicembre 2016 momento in cui il paziente ha sperimentato dolori perdita dipeso perdita momentanea della vista sbandamenti del camminare in costantepeggioramento e che sarebbe oggetto di travisamento anche aver sostenuto che dopol asportazione della massa tumorale egli abbia continuato a svolgere le sue mansioni dioperaio perché in realtà non era stata asportata la massa tumorale ma solo il neo el intervento non era stato invasivo e debilitanteL argomento è infondato La deduzione che * avesse tolto un neo anziché l interamassa tumorale è proposta senza spiegare in che modo questa differenza inciderebbe sulpercorso logico della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il paziente fossein buone condizioni generali di saluteLa deduzione secondo cui in realtà già da novembre o dicembre 2016 il paziente nonfosse più in buone condizioni di salute perché aveva cominciato a peggiorare ed avereperdite della vista o della capacità di stare in piedi non ha efficacia disarticolante perchéall abbandono delle terapie tradizionali ed anche ad un momento in cui la malattia era giàgiunta ad uno stadio avanzato2 6 Il ricorso deduce ancora che pur a voler ritenere corretto il giudizio sulle buonecondizioni di salute del paziente in ogni caso non vi è prova in concreto dell eventualeincidenza eziologica delle terapie tradizionali sulla salute del paziente perché nonessendosi * mai sottoposto alle terapie non si può sapere se egli avrebbe rispostopositivamente o meno alle cureL argomento è infondatoIl giudizio di “alto grado di probabilità razionale” che conclude l accertamento circa lasussistenza del nesso di causalità non presuppone che si conosca l incidenza di ogni fattoredi rischio perché ex post non si potrà mai sapere con riferimento alla verificazionedell evento “quale esatto peso vi abbiano i diversi fattori di rischio quali l età il sesso lecondizioni generali e numerose altre variabili individuali” perché “noi non disponiamo quasimai di uno strumento deduttivo sufficientemente affidabile” Sez U n 38343 del 24/04/2014P g in proc * Rv 261107 01 in motivazione pag 98La mancanza di uno strumento deduttivo sufficientemente affidabile “apre la stradaall introduzione di un aggiuntivo momento di tipo induttivo nella complessiva argomentazioneprobatoria In breve le eventuali generalizzazioni disponibili di cui è già stata mostrata lavocazione nel contesto in esame all utilizzazione in chiave deduttiva vengono integrate daun passaggio di tipo induttivo elaborato dal giudice sulla base delle particolarità del casoconcreto * nell esempio dell infarto se il paziente era giovane l infarto nondevastante le condizioni generali buone si può giungere a ritenere che diagnosi etrattamento tempestivi avrebbero evitato l evento La valutazione finale si esprimerà anchequi in termini di elevata probabilità logica” sempre la sentenza * in motivazioneancora pag 98Il giudizio di elevata probabilità logica che chiude l accertamento del nesso di causalitàavviene pertanto “alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale conducenticonclusivamente all esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo ad ungiudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o confermadell ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare giudizio enunciato dalla giurisprudenzaanche in termini di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla confinante con la –certezza” Sez U n 30328 del 10/07/2002 * Rv 222139 01 in motivazione pag14Come aggiunge la sentenza * “il problema dell indagine causale è nellamaggior parte dei casi quello della pluralità delle cause * può essere plausibilmenterisolto solo cercando sul terreno cioè nell ambito delle prove disponibili i segni i fatti chesolitamente si accompagnano a ciascun ipotizzabile fattore causale e la cui presenza oassenza può quindi accreditare o confutare le diverse ipotesi prospettate Il ragionamentoprobatorio è dunque di tipo ipotetico congetturale ciascuna ipotesi causale viene messa aconfronto in chiave critica con le particolarità del caso concreto che potranno corroborarla ofalsificarla * le contingenze concrete del fatto storico i segni che noi vi scorgiamo chepossono in alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di selezionare una accreditataipotesi eziologia a meno che dai reperti fattuali tragga alimento un alternativa plausibileipotesi esplicativa”Ne consegue che rifiutata “la spiegazione causale di tipo deterministico e nomologicodeduttivo secondo criteri di utopistica certezza assoluta” che “finirebbe col frustrare gli scopipreventivo repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beniprimari” sempre la sentenza * pag 14 l accertamento giudiziale del nesso dicausa tra il comportamento contestato all imputata e la morte del paziente doveva avvenireesattamente con il ragionamento di tipo induttivo formulato nella sentenza impugnata che1 ha inserito il comportamento tenuto ovvero aver distolto il paziente dalle cure tradizionalitra gli antecedenti causali della morte di * 2 ha tratto le conseguenze in base allalegge scientifica di copertura di quanto sarebbe successo se non si fosse verificato losviamento dalle cure tradizionali il paziente sarebbe sopravvissuto da 17 a 26 mesi dalladiagnosi 3 ha individualizzato la legge scientifica con l elemento induttivo delle particolaritàdel caso concreto che ha trasformato l alta probabilità statistica in elevata probabilità logica il paziente era piuttosto giovane non aveva altre patologie faceva vita attivaSi tratta di un giudizio che non presenta difetti sul piano logico che non doveva essereulteriormente individualizzato e che resiste pertanto alle censure del ricorso3 * fondati invece il primo ed il terzo motivo di ricorso nonchè il motivo nuovotutti relativi all elemento soggettivo del reato il terzo motivo ed il motivo nuovo sono dedicatiall elemento soggettivo del reato di omicidio volontario il primo motivo è dedicatoall elemento soggettivi dei reati di circonvenzione d incapace e truffa che possono essereesaminati congiuntamente3 1 * la sentenza di primo grado che quella di appello hanno ritenuto sussistente ildolo di omicidio nella forma del dolo eventuale nella sentenza di primo grado a pag 128nella sentenza di appello a pag 24 ed hanno motivato la decisione facendo leva sugliindicatori del dolo eventuale individuati nella sentenza * per concludere nel sensodell adesione psichica da parte dell imputata all evento morte del proprio paziente comeconseguenza della mancanza di terapie adeguate La sentenza di primo grado che ha unpercorso logico più ampio ha aggiunto che l imputata aveva tutte le possibilità dicomprendere che i propri trattamenti terapeutici non avevano alcuna efficacia nel contenerela malattia perché i pazienti che seguiva morivano ma ciò nonostante lei avevaperseverato a curarli nello stesso modo3 2 Il ricorso aggredisce la decisione di secondo grado evidenziando che nel giudiziodi appello era stata introdotta una prova in più di cui non disponeva il giudice di primo gradoovvero la perizia sulla capacità di intendere e di volere dell imputata che si era conclusa conl individuazione da parte del perito di un disturbo paranoideo della personalità di cui soffrival imputata e con il conseguente riconoscimento da parte del perito e poi del giudice diappello che ne aveva fatto proprie le conclusioni della seminfermità dell imputata agli effettidi cui all art 89 cod penIl ricorso deduce che la sentenza di appello non si sarebbe confrontata con questoelemento nuovo ed avrebbe condotto il giudizio di accertamento dell elemento soggettivodel reato di omicidio prescindendo del tutto dalla verifica dell incidenza del disturbo dipersonalità diagnosticato dal perito sulla sussistenza del dolo di omicidio3 3 L argomento è fondatoIn effetti nella sentenza di appello il giudizio di accertamento del dolo dell evento morteè condotto senza alcun riferimento al disturbo di personalità di cui era afflitta la ricorrenteche non trova alcun posto nel percorso logico della motivazioneI giudici di appello hanno motivato infatti l esistenza del dolo con il contesto illecito incui operava la ricorrente con l elevata probabilità prossima alla certezza che in mancanzadi cure appropriate la morte del paziente sarebbe stata anticipata con la mancanza diragionevoli motivi per ritenere che nel caso concreto l evento morte non si sarebbe verificatocon la determinazione dimostrata dall imputata nel reiterare la condotta finanche di frontealla prova palese ed inoppugnabile data dalla scintigrafia cui aveva sottoposto * delfallimento della propria terapia con l esistenza di un motivo di lucro alla base della propriacondotta con l indifferenza mostrata per la morte del pazienteIl percorso logico della sentenza d appello è proseguito poi con l esame e laconfutazione degli argomenti difensivi proposti in appello della rilevanza delle convinzionipersonali della ricorrente circa l efficacia del proprio particolare piano terapeuticodell assenza di scopo di lucro e del supposto interesse che la stessa avrebbe avuto allasopravvivenza del pazienteAlla luce di tutto ciò la sentenza impugnata ha ritenuto “comprovata oltre ogniragionevole dubbio la ricorrenza in capo all imputata di una ferma e irremovibile volontà diaccettazione dell evento anticipazione della morte del * suscettibile di integrare senzaalcuna incertezza il dolo di omicidio”Nel percorso logico della sentenza impugnata pertanto non vi è alcun confronto tra larappresentazione e volontà da parte dell imputata dell evento morte del paziente comeconseguenza della propria condotta e la situazione di seminfermità mentale accertata ingiudizio la questione della imputabilità ridotta dell autore del reato è relegata soltanto nellaparte finale della sentenza quella che affronta la determinazione del trattamentosanzionatorio* il perito aveva scritto con riferimento all imputata che “la costruzione delpensiero rispecchia il materiale interno che la persona esaminata ha a disposizione e chetende ad utilizzare in modo massiccio e incongruo rispetto al dato di realtà Il tentativo diagganciarsi alla realtà si mostra fallimentare in quanto la confusa ricchezza associativainterferisce su di esso L approccio alla realtà risente pertanto della difficoltà di organizzareun insieme”* considerazioni non sono state tenute in conto nella sentenza impugnata che haaccertato la sussistenza nell imputata del dolo dell evento morte del paziente che aveva incura prescindendo totalmente da esse3 4 Nel sistema di diritto penale la ricostruzione del rapporto esistente tra imputabilità ecolpevolezza è molto complessaIl punto di partenza è che “imputabilità e colpevolezza esprimono categorie giuridicheconcettualmente diverse ed operanti su piani distinti sebbene la prima come substratonaturalistico della responsabilità penale si debba accertare in via prioritaria rispetto allaseconda” Sez U n 40000 del 26/06/2025 E Rv 288799 – 01 in motivazioneLa stessa affermazione di principio si rinviene anche nella dottrina penalistica italianache ritiene l imputabilità un istituto estraneo alla teoria del reato impostazione teorica che èindirizzata peraltro dalle norme di diritto positivo posto che la capacità di intendere e divolere è disciplinata nel titolo IV del libro I del codice penale dedicato al reo e che nelsistema penale vigente sono presenti norme quale quella dell art 224 cod pen cheprevedendo come parametro applicativo della misura di sicurezza per un non imputabileanche la “gravità del fatto” presuppongono implicitamente l applicazione degli schemi dellacolpevolezza anche al non imputabile* base di questa impostazione generale secondo cui imputabilità e colpevolezzaesprimono categorie giuridiche concettualmente diverse la giurisprudenza di legittimità haaffermato più volte che il vizio parziale di mente ed il dolo operano su piani diversi Sez 1 n17496 del 29/11/2022 * Rv 284502 Sez 1 n 39266 del 21/10/2010 * Rv248833 – 01 Sez 1 n 8972 del 11/03/1997 Di * Rv 208470 – 01 nello stessosenso Sez U n 9163 del 25/01/2005 * Rv 230317 – 01 in motivazione nellagiurisprudenza più recente v Sez 5 n 23162 del 08/05/2025 S n m per cui il primo ècompatibile con il secondoCome ha precisato la pronuncia Di * appena citata infatti “è la stessa leggeche concepisce la compatibilità del funzionamento dell intelligenza e della volontà cui varicondotto il dolo con una parziale infermità di mente” per cui per definizione in lineaastratta il vizio parziale di mente è compatibile con il dolo Sez 5 n 14548 del 19/09/2014dep 2015 * Rv 263241 – 01 Sez 6 n 4292 del 13/05/2014 dep 2015 * Rv262151 Sez 6 n 47379 del 13/10/2011 * * Rv 251183 Sez 2 n 42487 del09/07/2021 Lo * n mIl vizio parziale di mente presuppone infatti per definizione il funzionamento sia pureridotto dei meccanismi cognitivi e volitivi dell autore del reato Come è stato detto in unprecedente di legittimità la compromissione soltanto parziale della capacità intellettiva èconciliabile con i concetti di rimproverabilità e di volontà colpevole Sez 5 n 30470 del18/06/2025 D n m3 5 * tuttavia il diverso piano su cui operano imputabilità e colpevolezza nonesclude l esistenza di interferenze tra esse* l indagine sui profili di interferenza tra imputabilità e dolo lagiurisprudenza di legittimità infatti è giunta a chiedere al giudice del merito di verificare inun caso in cui era stata riconosciuta la parziale capacità di intendere e di voleredell imputata ““se la specifica condizione patologica psichica che avvinceva l imputataall epoca dei fatti avesse inciso e in quale misura sulla sua concreta capacità di prevederee accettare con piena consapevolezza non soltanto il rischio delle lesioni generate dallacondotta del convivente in persona di E da lei non impedita ma anche e specificamente ilrischio dell evento letale con l eventuale prezzo da pagare quale esito della condottaomissiva addebitata In tal snodo va ribadito richiamando l orientamento a cui i giudici delmerito pure hanno dato atto di ispirarsi secondo cui in tema di elemento soggettivo delreato il dolo eventuale ricorre quando l agente si sia chiaramente rappresentata lasignificativa possibilità di verificazione dell evento concreto e ciò nonostante dopo averconsiderato il fine perseguito e l eventuale prezzo da pagare si sia determinato ad agirecomunque anche a costo di causare l evento lesivo aderendo a esso per il caso in cui siverifichi laddove non si può non ritenere l elemento soggettivo radicato nella colpa coscientequando la volontà dell agente non è risultata diretta verso l evento ed egli pur avendoconcretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari el evento illecito si astenga dall agire doveroso per trascuratezza imperizia insipienzairragionevolezza o altro biasimevole motivo … * possa ritenersi integrata laresponsabilità per omicidio a titolo di dolo eventuale anche nella forma omissiva ènecessario che l evento mortale rientri nella sfera di rappresentazione dell agente e chequesti lo abbia se non voluto almeno accettato come possibile conseguenza del proprioagire o non agire con adesione consapevole al rischio con il relativo prezzo da pagare” Sez 1 n 19700 del 11/02/2025 S n m3 6 Il collegio ritiene di dare continuità a questo indirizzo interpretativoVa premesso che nella letteratura giuridica più recente la sistemazione teorica checonsidera l imputabilità e la colpevolezza appartenenti a due ambiti separati è giudicata nondel tutto soddisfacente in quanto soltanto la maturità psicologica dell agente consentirebbedi muovere a questi il rimprovero in cui si sostanzia sul piano normativo la colpevolezzaIn concreto il punto di frizione di carattere applicativo tra i due concetti è postoevidentemente dalla situazione del semi imputabile Non è un caso d altronde che il vizioparziale di mente sia considerato tra le figure più problematiche e discusse dellapsicopatologia forense e del diritto Con riferimento alle interferenze tra imputabilità ecolpevolezza si è posta in particolare la questione della possibile incidenza dellacondizione di anormalità della semi imputabilità sulle varie forme della colpevolezza o suuna parte di esseIn effetti se nel sistema dualistico imposto dall art 43 cod pen su cui v per tuttesentenza * citata in motivazione pagg 145 e ss il dolo è previsione e volontàdel fatto materiale tipico e quindi anche dell evento naturalistico del reato la riduzione dellacapacità di intendere ovvero dell attitudine del soggetto a conoscere della realtà esternaalterando i meccanismi cognitivi può in astratto incidere sulla possibilità di rappresentazionedell evento e la riduzione della capacità di volere ovvero dell attitudine del soggetto acontrollare i propri impulsi e determinarsi in modo autonomo interferendo con quelli volitivipuò incidere sulla possibilità di adesione psichica all evento nel significato fatto proprio dallasentenza * pag 179 che nel caso in esame è stata ritenuta in sentenza essereavvenuta nelle forme dell accettazione dello stessoSe il riconoscimento del vizio parziale di mente di cui all art 89 cod pen può inciderein astratto sull accertamento del dolo non è detto però che esso finisca con l incidere inconcreto perché la incidenza in concreto del vizio dipende dalle particolarità del caso dispecie ovvero dal tipo di patologia che è stata riconosciuta affliggere l autore del reato dallacircostanza che essa sia destinata ad incidere sul processo cognitivo o su quello volitivodallo specifico contenuto del dolo della singola fattispecie penale che può essere più omeno articolato e più o meno interferente con il tipo di disturbo diagnosticatoCome è stato ritenuto di recente dalle Sezioni Unite “il giudizio di compatibilità tra statipatologici … e colpevolezza non può essere espresso o negato in termini assoluti edastratti ma pretende una verifica in concreto da condurre sulla scorta dei dati probatoriacquisiti potendosi giungere a negarne la compatibilità soltanto quando le condizionipatologiche siano di tale rilievo da rendere la determinazione volitiva del soggetto agenteuna loro manifestazione” Sez U n 40000 del 26/06/2025 E Rv 288799 – 01 inmotivazioneSi tratta di una soluzione coerente con le conclusioni cui è già giunta la giurisprudenzadi legittimità quando ha affrontato il problema della compatibilità tra il vizio parziale di mentedi cui all art 89 cod pen e l aggravante della premeditazione di cui all art 577 comma 1 n3 cod pen in cui ad un primo indirizzo interpretativo che aveva rilevato che “il vizio parzialedi mente non è inconciliabile con la premeditazione La inconciliabilità non risulta dal codicepenale non sussiste sul piano logico essendo la seminfermità mentale un aspetto dellacapacità di intendere e di volere ossia della imputabilità mentre la premeditazione inerisceal dolo che qualifica con maggiore pericolosità se esso è persistente infine sul piano dellarealtà umana identificata nella persistenza del dolo la nota essenziale della premeditazioneessa non è di tale natura da non poter essere contenuta in una capacità sia puregrandemente scemata” Sez U n 1 del 03/02/1957 * Rv 978010 1 hanno fattoseguito pronunce più recenti che hanno ritenuto che “nell ipotesi di accertato grave disturbodella personalità funzionalmente collegato all agire e tale da incidere facendola scemaregrandemente sulla capacità di volere l accertamento della circostanza aggravante dellapremeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti adescludere con assoluta certezza che la persistenza del proposito criminoso sia stataconcretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od allapersistenza della volontà criminosa” Sez 1 n 17606 del 08/03/2016 * Rv 26771401 e che hanno ritenuto necessaria per la decisione la verifica del “quadrosintomatologico di quella specifica patologia” da cui è stato ritenuto afflitto l imputato Sez 1n 36323 del 17/05/2022 P g in proc * Rv 283476 01In definitiva non è un passaggio logico obbligato di ogni giudizio di responsabilità neiconfronti di un semi imputabile di cui all art 89 cod pen che esso contenga una valutazionedella interferenza tra tale giudizio di responsabilità e la valutazione del perito secondo cui almomento del fatto la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata perché ciòdipende in realtà dal contenuto del dolo della specifica fattispecie penale e dallecaratteristiche del disturbo diagnosticato L accertamento sull interferenza in concreto tra laseminfermità dell agente ed il dolo del reato contestato rientra però nella competenza delgiudice del merito ed esso è sindacabile in sede di legittimità negli ordinari limiti previstidall art 606 cod proc pen3 5 Nel provvedimento impugnato questo tipo di accertamento manca del tutto pur inpresenza di una specifica deduzione sul punto e di considerazioni del perito quale quellesopra meglio riportate circa la costruzione del pensiero dell imputata che rispecchierebbe ilmateriale interno che ha a disposizione e che tenderebbe ad utilizzare in modo massiccio eincongruo rispetto al dato di realtà che ponevano almeno in astratto il problema dellaincidenza del disturbo sulla rappresentazione dell evento del reato da parte dell imputataIl giudizio del perito intervenuto nel corso del giudizio di appello poi fatto proprio dalgiudice nella sentenza impugnata di una capacità di intendere e di volere dell imputatagrandemente scemata avrebbe imposto di rivalutare le conclusioni raggiunte dalla sentenzadi primo grado sulla adesione psichica dell imputata all evento morte del paziente anche allaluce della particolare condizione psichica dell imputataLa sentenza di appello invece si è limitata a riproporre le considerazioni dellasentenza di primo grado sull adesione psichica dell imputata all evento morte del pazientesenza specificare se il disturbo paranoideo di personalità possa aver inciso sulla possibilitàdell imputata di essersi rappresentata ed aver accettato l evento morte del paziente comeconseguenza della propria condotta il che induce a ritenere che la stessa non resista allecensure che le sono state rivolte e debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sulpunto3 6 L annullamento deve riguardare anche la condanna per i reati diversi dall omicidiovolontario attinti dal primo motivo di ricorso anche in conformità quanto allacirconvenzione di incapace alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema dielemento soggettivo del reato l indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilitàdiminuita va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamentecapace anche se la ridotta capacità di intendere e di volere può avere influenza nella ricercadel dolo specifico * in cui la S C ha annullato con rinvio la sentenza di merito pernon avere svolto alcuna verifica sulla compatibilità dello stato di seminfermità dell imputatoderivante da psicosi caratterizzata da alterazioni del pensiero ad impronta delirantepersecutoria ed il dolo specifico del reato di cui all art 609 quinquies cod pen ” Sez 3 n13996 del 25/10/2017 dep 2018 C Rv 273170 01 e potrà avere un esito diverso nelgiudizio di rinvio a seconda delle singole fattispecie penali di cui è stata giudicataresponsabile l imputata in quanto diverso è il contenuto del dolo dei reati di cui agli artt 575643 640 cod pen e diverse potrebbero essere le interferenze in concreto del vizio di mentecon la rappresentazione e volontà di ciascun fatto materiale tipico3 7 L indagine sulla sussistenza del dolo andrà compiuta secondo le regole generalicon gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace e cioèavvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull esame di fatti esterni e certiaventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall agente Sez 5 n 29601 del02/07/2025 D Rv 288507 – 02 Sez 2 n 9311 del 27/11/2018 dep 2019 * Rv275525 – 01 Sez 1 n 16141 del 24/01/2017 dep 2018 * Rv 272700 01L indagine in ordine alla sussistenza del dolo dovrà poi tener conto della “eventualeincidenza che la condizione alterata può avere avuto sulla sua rappresentazione della realtàe delle conseguenze di detto comportamento” Sez U n 40000 del 26/06/2025 E Rv288799 – 01 in motivazioneAll esito di tale indagine se il giudice del rinvio riterrà che l evento di ciascuno dei reaticontestati all imputata sia stato “oggetto di chiara lucida rappresentazione qualepresupposto cognitivo perché possa rispetto ad esso configurarsi l atteggiamento di sceltad azione antigiuridica tipica di tale forma d imputazione soggettiva” sentenza * inmotivazione pag 180 concluderà nel senso della sussistenza del dolo che alla sua basedeve avere necessariamente “un processo intellettuale che lungamente elaborato osubitaneamente sviluppatosi e concluso sfocia pur sempre in una consapevole decisioneche determina la condotta antigiuridica” ibidem pag 179Se invece riterrà che nella scelta d azione dell imputata non “sia ravvisabile unaconsapevole presa di posizione di adesione all evento che consenta di scorgervi undel rinvio dovrà porsi la questione subordinata del se tutto ciò che si può rivolgere alla stessaè il rimprovero di essersi mossa in una situazione di rischio avendo consapevolezza di talecontingenza e pur tuttavia di essersi regolata “in modo malaccorto trascurato irrazionalesenza cautelare il pericolo” ibidem pag 181 in tale ultimo caso verificando anche se vi siastata comunque una previsione dell evento pur “vaga ed alquanto sfumata” ibidem pag1813 8 Il primo ed il terzo motivo sono pertanto fondati e la sentenza deve essereannullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio4 Il quarto ed il quinto motivo sono assorbitiCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10250/2026196/2003 e ss mm Roma lì 17/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 13/2026* * UP 14/01/2026* * * R G N 27254/2025* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nata a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d assise d appello di Cagliarivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto l accoglimento del ricorso inpunto di trattamento sanzionatorio il rigetto nel restolette le conclusioni del difensore della parte civile * * avv * * che hachiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore delle parti civili * * * ** * e * * * avv * * che ha chiesto il rigettodel ricorsolette le conclusioni del difensore della parte civile * * avv * * cheha chiesto il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore dell imputata avv * * che ha insistito perl accoglimento del ricorsoRitenuto in fatto1 Con sentenza del 10 gennaio 2025 la Corte di assise di appello di Cagliari previoproscioglimento per prescrizione dal reato di truffa in danno di * * di cui al capo n6 e riconoscimento del vizio parziale di mente con riferimento agli altri reati contestati harideterminato in 18 anni di reclusione la pena inflitta a * * * per i reati diomicidio volontario aggravato di * * artt 61 n 11 575 e 576 cod pen capo n1 circonvenzione di incapace in danno dello stesso * artt 61 n 11 643 cod pencapo n 2 circonvenzione di incapace in danno di * * capo n 3 circonvenzionedi incapace in danno di * * capo n 4 truffa aggravata in danno di * *e * * artt 61 n 11 640 comma 2 cod pen capo n 5 confermando per il restola sentenza di primo grado pronunciata dalla Corte di assise di Cagliari del 19 gennaio 2023In particolare l imputata laureata in medicina e chirurgia presso l * degli studidi Cagliari specializzata in medicina ad indirizzo estetico iscritta presso l ordine dei medicidi Nuoro ed esercente la libera professione presso il proprio studio professionale sito in* è stata ritenuta responsabile di aver cagionato la morte di * * unpaziente affetto da un melanoma che l imputata aveva curato presso il suo studio con unatecnologia ad ultrasuoni non prevista dalla medicina ufficiale ed a cui aveva raccomandatodi non recarsi presso strutture sanitarie pubbliche perché ciò avrebbe reso inutile il tipo diterapia che gli stava praticando paziente poi deceduto in conseguenza del naturaleevolversi della malattia non rallentato in alcun modo dai trattamenti che gli aveva praticatol imputata capo n 1 della circonvenzione di incapace in danno dello stesso * che erastato indotto a corrispondere all imputata delle somme di denaro per il pagamento di questitrattamenti nonché per il soggiorno presso un appartamento di proprietà della imputata cheera servito per consentire al paziente di essere vicino allo studio medico nei periodi in cuidovevano essere praticate le cure capo n 2 della circonvenzione di incapace in danno dialtri due pazienti affetti da tumore * * * * che l imputata avevacurato con la stessa metodologia ed a cui aveva chiesto somme di denaro per le medesimecausali capi nn 3 e 4 nonché della truffa in danno di * * e * * padre efiglio che si erano rivolti allo studio medico dell imputata a causa di una patologia il morbodi * che era stata diagnosticata al figlio e che pagando per la visita e le curesuccessive si erano visti diagnosticare dalla dottoressa rispettivamente il padre un tumoreal pancreas ed il figlio una toxoplasmosi ed un tumore alla tiroide rivelatisi poi inesistentiNel giudizio di appello su richiesta della difesa era stata svolta perizia sulla capacità diintendere e di volere dell imputata che era stata risultata affetta da un grave disturboparanoideo della personalità che aveva indotto i giudici del merito a riconoscerle il vizioparziale di mente ed a diminuire di conseguenza la pena inflitta2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l imputata per il tramite deldifensore con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art173 disp att cod proc pen2 1 Ricorso principaleCon il primo motivo deduce vizio di motivazione perché pur essendo stato riconosciutonel giudizio d appello il vizio parziale di mente da cui è affetta l imputata la sentenza diappello non si è posta il problema della compatibilità tra tale vizio di mente ed il dolonecessario per i reati di circonvenzione di incapace e di truffa mancherebbe inoltre unavalutazione del vizio di mente ai fini della dosimetria della pena in particolare con riferimentoall aumento per continuazione con i reati satelliteCon il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alnesso di causalità tra il comportamento contestato all imputata e l evento morte perché conriferimento alle mancate cure per il melanoma da cui era affetto il paziente * lasentenza di appello ha ritenuto la sussistenza del nesso di causalità integrando leinformazioni di carattere statistico con un giudizio controfattuale basato su elementi indiziariovvero l asserita buona salute del paziente la sua ancora giovane età la sua capacità dicontinuare a lavorare e di sostenere viaggi anche pesanti da cui ha preteso di dimostrarecon alta probabilità logica che se sottoposto alle terapie tradizionali il paziente avrebbeavuto significativi margini temporali di sopravvivenza però i parametri scelti dal giudiced appello avrebbero travisato dei dati relativi alla salute del pazienteCon il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall elemento soggettivo del reato di omicidio in quanto la sentenza non prenderebbeneanche in considerazione la possibilità della colpa cosciente e confonde il piano oggettivodell accertamento del messo di causalità con quello soggettivo della rappresentazione eprevisione dell evento omettendo di motivare in ordine all atteggiamento psicologicodell imputata rispetto alle conseguenze pregiudizievoli del suo agire non sarebbe statotenuto conto delle conclusioni della perizia sulla capacità di intendere e di volere da cui èemerso che l imputata già in giovane età si vide diagnosticare una distrofia muscolaremalattia neurologica che ne cambiò le abitudini ed i tratti e la personalità e finì col vivere incostante solitudine o comunque priva di relazioni affettive con un forte senso diinadeguatezza interiore che la portò a sentirsi gratificata soltanto nella vita professionale alperito è risultato evidente che l imputata si fosse ritenuta portatrice di competenzescientifiche fondate su una solidissima formazione con componenti di grandiosità anche inragione di bisogni narcisistici di eccezionalità per tutte queste ragioni l esercizio dellaprofessione e la pretesa di operare nel campo dell oncologia che era estraneo al suo ambitodi studi avrebbe dovuto essere collocato nel bisogno patologico di stimolare ed appagare lagrandiosità di combattere il proprio senso di inadeguatezza interiore e di mostrare a tutti leproprie capacità di bravo medico la sentenza d appello omette di confrontarsi con leintercettazioni e la perizia medico legale da cui emerge che l imputata era realmenteconvinta dell efficacia delle proprie terapie con riferimento al comportamento successivo allamorte del paziente la sentenza di appello omette di verificare che in tutte le conversazionicaptate emerge l atteggiamento ostile dell imputata nei confronti della medicina tradizionalela sua convinzione sincera forse patologica di trovarsi in mezzo ad un complotto sintomodel disturbo di stampo persecutorio da cui è affetta lo stesso perito l ha giudicata incapace dicomprendere la gravità della vicenda in ragione di una spiccata ipocriticità che la convince diessere al centro di una congiura ne consegue la mancanza nel foro interno dell imputata perl accettazione dell evento morte del paziente per l adesione psichica ad esso e per la suaconcreta previsioneCon il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoal mancato accertamento dell estinzione per prescrizione del reato di cui al capo n 2risultando una sola causa di sospensione della prescrizione per il legittimo impedimentodell imputata dall udienza del 14 luglio 2022 a quella del 15 settembre 2022 per un totale digiorni 63 non risulta applicabile la causa di sospensione della prescrizione speciale previstanel periodo dell emergenza sanitaria in cui non si è svolto nessun tipo di adempimentoprocessuale ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 19 dicembre 2024ovvero quasi un mese prima della pronuncia d appelloCon il quinto motivo deduce violazione di legge con riferimento alla determinazionedella pena in conseguenza del riconoscimento dell attenuante del vizio parziale di mente inquanto la sentenza d appello ha calcolato l attenuante dopo la pena base per l omicidio maprima dell aumento per continuazione in realtà essa avrebbe dovuto calcolare la diminuenteper il vizio parziale di mente dopo l applicazione degli aumenti di continuazione sulla penacomplessivamente determinata2 2 Ricorso per motivi nuoviCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenzaimpugnata ha del tutto omesso di confrontarsi con gli apporti conoscitivi offerti dal peritosulla persona dell imputata il perito ha ritenuto che il disfunzionamento psico patologicodella mente dell imputata comportava uno “scompenso dissociativo” che si correlava aicomportamenti tenuti e che la convinzione patologica dell imputata di essere al centro diuna congiura l ha resa incapace di valutare completamente il livello di gravità e complessitàdella vicenda i piani dell imputabilità e del dolo pur concettualmente separati non sono inlinea di principio incompatibili fra loro e la verifica dell elemento soggettivo non devetrascurare di verificare se l aspetto patologico lì dove è stato ritenuto influente sull attocommesso abbia potuto in concreto inibire le capacità di lineare ideazione o di autocontrollodell agente3 Con requisitoria scritta il Procuratore generale * * ha concluso perl accoglimento del ricorso in punto di trattamento sanzionatorio il rigetto nel restoIl difensore della parte civile * * avv * * ha depositato memoriascritta e concluso per il rigetto del ricorsoIl difensore delle parti civili * * * * * * e* * * avv * * ha concluso per il rigetto del ricorsoIl difensore della parte civile * * avv * * ha concluso per ilrigetto del ricorsoIl difensore dell imputata avv * * ha depositato memoria di replica edinsistito per l accoglimento del ricorsoConsiderato in dirittoIl ricorso è fondato sia pure soltanto nei limiti di quanto indicato di seguito inmotivazione1 * fondati in particolare il primo ed il terzo motivo integrato dal motivo nuovoche si esamineranno congiuntamente è infondato il secondo motivo sono assorbiti gliulteriori motivi2 È preliminare l esame del secondo motivo relativo al nesso di causalità tra lacondotta attribuita all imputata e l evento morte del paziente * motivo che come dettoè infondato2 1 Va premesso che conformemente al modo in cui era stata strutturata lacontestazione del pubblico ministero che non contesta all imputata alcuna posizione digaranzia ed obbligo giuridico di impedire l evento entrambe le sentenze di merito hannoritenuto che per la morte del paziente che a lei si era affidato l imputata risponda di unacondotta commissivaLa sentenza di primo grado in particolare ha ritenuto che il comportamentodell imputata che è causa dell evento morte del paziente * sia stato costituito dalla“coartazione della libertà del paziente in ambito terapeutico che si è estrinsecata nella falsarappresentazione dei presupposti su cui basare la scelta delle terapie da seguire” pag 115ha aggiunto che * non aveva scelto autonomamente di non curarsi con le terapietradizionali ed era stato indotto a ciò dai consigli dell imputata e ha ritenuto che questocomportamento fosse concausa con la malattia della morte del pazienteAnche la sentenza di appello è strutturata nel senso che la condotta da prendere comeriferimento per verificare l esistenza del nesso di causa con la morte del paziente sia statal aver indirizzato la libera scelta terapeutica del paziente* lettura delle sentenze emerge che nel giudizio di primo grado era stata svoltaanche una istruttoria di tipo scientifico ed il perito aveva concluso nel senso che se fossestato curato con terapie della medicina tradizionale il paziente * sarebbe comunquedeceduto ma ad una distanza di 17 26 mesi dalla diagnosi forcella che dipendeva dallacircostanza che non si sapeva se * avesse meno subito la mutazione del gene *da cui dipende il tipo di terapia da somministrare ed anche la durata della sopravvivenzaSecondo i consulenti tecnici del pubblico ministero con terapie adeguate *sarebbe potuto anche sopravvivere sia pure con percentuali dal 40 al 60% il perito delgiudice ha ritenuto invece che difficilmente il paziente sarebbe sopravvissuto ad unmelanoma del tipo di quello diagnosticato ma ha individuato un periodo di sopravvivenzamedio di 17 26 mesi dalla diagnosi che è stato poi assunto in sentenza dai giudici del meritoa sostegno dell esistenza di un nesso di causa tra il comportamento contestato all imputata el accelerazione della morte di *Il paziente * è morto infatti dopo circa nove mesi dalla diagnosi e dopo circa seimesi dall essersi recato dall imputata egli si reca dalla dottoressa ad ottobre 2016 e muoread aprile 2017 ed aver abbandonato le terapie tradizionali per farsi curare con gliapparecchi ad ultrasuoni che utilizzava l imputata [OSCURATO:PERSONA] il perito del giudice i trattamentipraticati dall imputata non hanno avuto alcun tipo di efficacia né curativa né peggiorativa ela malattia ha semplicemente seguito il suo decorso normale che ha portato ad una morterapida del malato2 2 In questo contesto la sentenza di appello ha motivato in questo modo lasussistenza del nesso di causa tra tale condotta e l evento morte di * “tale relazionenon può essere dimostrata soltanto sulla base dei dati statistici non contestati a mente deiquali in caso di melanoma a seconda degli esiti dell analisi di linfonodi asportati la terapiatradizionale avrebbe potuto garantire una sopravvivenza da 17 fino a 26 mesi Fermorestando che nella media rientravano anche casi di decessi verificatisi dopo soli 5 o 6 mesiladdove la morte del * si era verificata dopo 9 mesi dalla diagnosi” … “nellafattispecie in disamina occorre tuttavia considerare che * al momento della diagnosiaveva appena 54 anni e come risulta dalla documentazione medica in atti era in buonecondizioni generali di salute salvo il melanoma vedi in particolare il referto della T A C totalbody del 24 agosto 2016 aveva anche successivamente la diagnosi ed all asportazionedella massa tumorale continuato per mesi a svolgere le sue mansioni di operaiospecializzato aveva viaggiato con regolarità dal continente dove dimorava per ragioni dilavoro alla Sardegna per sottoporsi alle cure dell imputata nonostante la gravità dellamalattia non era mai stato sottoposto ad alcuna terapia antitumorale riconosciuta efficacedalla comunità scientifica era comunque sopravvissuto per nove mesi dalla diagnosi e peranni dal manifestarsi del tumore” … “il melanoma da cui era affetto era uno dei piùaggressivi tra i tumori della pelle capace se non curato di provocare metastasi diffuse inbrevissimo tempo era stato molto prima della diagnosi maltrattato con un tatuaggio elesionato da una lamiera in occasione di un infortunio sul lavoro aveva all atto delladiagnosi raggiunto il quarto stadio ed era ormai infiltrato senza aver dato di fatto alcunproblema al paziente tant è vero che era stato scoperto dai medici soltanto per caso edaveva avuto un decorso particolarmente lungo essendosi manifestato fin dal 2014” … “insintesi la persona offesa era un uomo poco più che cinquantenne non affetto da altrepatologie e nonostante il melanoma notoriamente tra i tumori più pericolosi e diffusivitrascurato e maltrattato aveva per anni continuato a fare vita attiva e normale senza esseresottoposto ad alcuna terapia mirata e senza avere particolari problemi” … “pertanto allaluce di tali peculiarità proprie del caso concreto che arricchiscono e rendono specifico il merodato statistico non può che aversi per provato con alto grado di probabilità logica che *se si fosse sottoposto alla terapia tradizionale sarebbe sopravvissuto per un tempo significaintimamente superiore ai nove mesi della diagnosi”2 3 A fronte di questa motivazione il ricorso deduce che a differenza della sentenza diprimo grado che avrebbe desunto il nesso di causa semplicemente dalla legge statistica lapronuncia di appello ha integrato le informazioni di carattere statistico con un giudiziocontrofattuale basato su elementi indiziari ovvero l asserita buona salute del paziente la suagiovane età la sua capacità di continuare a lavorare e di sostenere viaggi anche pesantiche sarebbero stati travisatiIn definitiva il ricorso non pone problema sulle leggi scientifiche di copertura chestanno a monte ma soltanto sul ragionamento a valle con cui il giudice del merito è passatodalla legge scientifica di copertura ovvero dalla elevata probabilità statistica alla elevataprobabilità logica2 4 Il ricorso deduce in particolare che contrariamente a quanto affermato insentenza sulle buone condizioni di salute generali del paziente in realtà risultava agli attiche lo stesso avesse fatto accesso al pronto soccorso il 21 maggio 2015 per ipertensionearteriosa che il 6 luglio 2015 era stato sottoposto al c d esame eco doppler e che inoltrela T A C citata in sentenza aveva individuato oltre ai noduli tumorali anche delle formazionicistiche nel fegato l ipotonia del dotto pancreatico una vescica espansa e una prostataaumentata di volume per cui l assunto sulle buone connessioni generali di salute delpaziente affermato dai giudici del merito sarebbe stato derivato da un travisamento dei datidel processo in cui sarebbero incorsi gli stessiL argomento è infondato perché privo di efficacia disarticolante della motivazione dellasentenza impugnata perché si limita ad allegare degli ulteriori problemi di salute delpaziente * senza però supportare questa allegazione con un accertamento scientificosulla possibile incidenza di questi problemi di salute sul decorso della patologia tumorale cheè stata causa della morte del malato nonchè sulla rilevanza di tali problemi di salutesull eventuale efficacia nell organismo del paziente delle terapie mediche conservative chegli avrebbero permesso secondo legge scientifica di vivere circa due anni in più2 5 Il ricorso deduce ancora che sarebbe frutto di travisamento degli elementiprobatori del giudizio l affermazione della sentenza impugnata secondo cui nonostante lamalattia il paziente aveva continuato a fare una vita attiva senza particolari problemiperché in realtà il melanoma aveva iniziato a manifestare i suoi sintomi già versonovembre dicembre 2016 momento in cui il paziente ha sperimentato dolori perdita dipeso perdita momentanea della vista sbandamenti del camminare in costantepeggioramento e che sarebbe oggetto di travisamento anche aver sostenuto che dopol asportazione della massa tumorale egli abbia continuato a svolgere le sue mansioni dioperaio perché in realtà non era stata asportata la massa tumorale ma solo il neo el intervento non era stato invasivo e debilitanteL argomento è infondato La deduzione che * avesse tolto un neo anziché l interamassa tumorale è proposta senza spiegare in che modo questa differenza inciderebbe sulpercorso logico della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il paziente fossein buone condizioni generali di saluteLa deduzione secondo cui in realtà già da novembre o dicembre 2016 il paziente nonfosse più in buone condizioni di salute perché aveva cominciato a peggiorare ed avereperdite della vista o della capacità di stare in piedi non ha efficacia disarticolante perchéall abbandono delle terapie tradizionali ed anche ad un momento in cui la malattia era giàgiunta ad uno stadio avanzato2 6 Il ricorso deduce ancora che pur a voler ritenere corretto il giudizio sulle buonecondizioni di salute del paziente in ogni caso non vi è prova in concreto dell eventualeincidenza eziologica delle terapie tradizionali sulla salute del paziente perché nonessendosi * mai sottoposto alle terapie non si può sapere se egli avrebbe rispostopositivamente o meno alle cureL argomento è infondatoIl giudizio di “alto grado di probabilità razionale” che conclude l accertamento circa lasussistenza del nesso di causalità non presuppone che si conosca l incidenza di ogni fattoredi rischio perché ex post non si potrà mai sapere con riferimento alla verificazionedell evento “quale esatto peso vi abbiano i diversi fattori di rischio quali l età il sesso lecondizioni generali e numerose altre variabili individuali” perché “noi non disponiamo quasimai di uno strumento deduttivo sufficientemente affidabile” Sez U n 38343 del 24/04/2014P g in proc * Rv 261107 01 in motivazione pag 98La mancanza di uno strumento deduttivo sufficientemente affidabile “apre la stradaall introduzione di un aggiuntivo momento di tipo induttivo nella complessiva argomentazioneprobatoria In breve le eventuali generalizzazioni disponibili di cui è già stata mostrata lavocazione nel contesto in esame all utilizzazione in chiave deduttiva vengono integrate daun passaggio di tipo induttivo elaborato dal giudice sulla base delle particolarità del casoconcreto * nell esempio dell infarto se il paziente era giovane l infarto nondevastante le condizioni generali buone si può giungere a ritenere che diagnosi etrattamento tempestivi avrebbero evitato l evento La valutazione finale si esprimerà anchequi in termini di elevata probabilità logica” sempre la sentenza * in motivazioneancora pag 98Il giudizio di elevata probabilità logica che chiude l accertamento del nesso di causalitàavviene pertanto “alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale conducenticonclusivamente all esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo ad ungiudizio di responsabilità caratterizzato da alto grado di credibilità razionale o confermadell ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare giudizio enunciato dalla giurisprudenzaanche in termini di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla confinante con la –certezza” Sez U n 30328 del 10/07/2002 * Rv 222139 01 in motivazione pag14Come aggiunge la sentenza * “il problema dell indagine causale è nellamaggior parte dei casi quello della pluralità delle cause * può essere plausibilmenterisolto solo cercando sul terreno cioè nell ambito delle prove disponibili i segni i fatti chesolitamente si accompagnano a ciascun ipotizzabile fattore causale e la cui presenza oassenza può quindi accreditare o confutare le diverse ipotesi prospettate Il ragionamentoprobatorio è dunque di tipo ipotetico congetturale ciascuna ipotesi causale viene messa aconfronto in chiave critica con le particolarità del caso concreto che potranno corroborarla ofalsificarla * le contingenze concrete del fatto storico i segni che noi vi scorgiamo chepossono in alcuni casi consentire di risolvere il dubbio e di selezionare una accreditataipotesi eziologia a meno che dai reperti fattuali tragga alimento un alternativa plausibileipotesi esplicativa”Ne consegue che rifiutata “la spiegazione causale di tipo deterministico e nomologicodeduttivo secondo criteri di utopistica certezza assoluta” che “finirebbe col frustrare gli scopipreventivo repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beniprimari” sempre la sentenza * pag 14 l accertamento giudiziale del nesso dicausa tra il comportamento contestato all imputata e la morte del paziente doveva avvenireesattamente con il ragionamento di tipo induttivo formulato nella sentenza impugnata che1 ha inserito il comportamento tenuto ovvero aver distolto il paziente dalle cure tradizionalitra gli antecedenti causali della morte di * 2 ha tratto le conseguenze in base allalegge scientifica di copertura di quanto sarebbe successo se non si fosse verificato losviamento dalle cure tradizionali il paziente sarebbe sopravvissuto da 17 a 26 mesi dalladiagnosi 3 ha individualizzato la legge scientifica con l elemento induttivo delle particolaritàdel caso concreto che ha trasformato l alta probabilità statistica in elevata probabilità logica il paziente era piuttosto giovane non aveva altre patologie faceva vita attivaSi tratta di un giudizio che non presenta difetti sul piano logico che non doveva essereulteriormente individualizzato e che resiste pertanto alle censure del ricorso3 * fondati invece il primo ed il terzo motivo di ricorso nonchè il motivo nuovotutti relativi all elemento soggettivo del reato il terzo motivo ed il motivo nuovo sono dedicatiall elemento soggettivo del reato di omicidio volontario il primo motivo è dedicatoall elemento soggettivi dei reati di circonvenzione d incapace e truffa che possono essereesaminati congiuntamente3 1 * la sentenza di primo grado che quella di appello hanno ritenuto sussistente ildolo di omicidio nella forma del dolo eventuale nella sentenza di primo grado a pag 128nella sentenza di appello a pag 24 ed hanno motivato la decisione facendo leva sugliindicatori del dolo eventuale individuati nella sentenza * per concludere nel sensodell adesione psichica da parte dell imputata all evento morte del proprio paziente comeconseguenza della mancanza di terapie adeguate La sentenza di primo grado che ha unpercorso logico più ampio ha aggiunto che l imputata aveva tutte le possibilità dicomprendere che i propri trattamenti terapeutici non avevano alcuna efficacia nel contenerela malattia perché i pazienti che seguiva morivano ma ciò nonostante lei avevaperseverato a curarli nello stesso modo3 2 Il ricorso aggredisce la decisione di secondo grado evidenziando che nel giudiziodi appello era stata introdotta una prova in più di cui non disponeva il giudice di primo gradoovvero la perizia sulla capacità di intendere e di volere dell imputata che si era conclusa conl individuazione da parte del perito di un disturbo paranoideo della personalità di cui soffrival imputata e con il conseguente riconoscimento da parte del perito e poi del giudice diappello che ne aveva fatto proprie le conclusioni della seminfermità dell imputata agli effettidi cui all art 89 cod penIl ricorso deduce che la sentenza di appello non si sarebbe confrontata con questoelemento nuovo ed avrebbe condotto il giudizio di accertamento dell elemento soggettivodel reato di omicidio prescindendo del tutto dalla verifica dell incidenza del disturbo dipersonalità diagnosticato dal perito sulla sussistenza del dolo di omicidio3 3 L argomento è fondatoIn effetti nella sentenza di appello il giudizio di accertamento del dolo dell evento morteè condotto senza alcun riferimento al disturbo di personalità di cui era afflitta la ricorrenteche non trova alcun posto nel percorso logico della motivazioneI giudici di appello hanno motivato infatti l esistenza del dolo con il contesto illecito incui operava la ricorrente con l elevata probabilità prossima alla certezza che in mancanzadi cure appropriate la morte del paziente sarebbe stata anticipata con la mancanza diragionevoli motivi per ritenere che nel caso concreto l evento morte non si sarebbe verificatocon la determinazione dimostrata dall imputata nel reiterare la condotta finanche di frontealla prova palese ed inoppugnabile data dalla scintigrafia cui aveva sottoposto * delfallimento della propria terapia con l esistenza di un motivo di lucro alla base della propriacondotta con l indifferenza mostrata per la morte del pazienteIl percorso logico della sentenza d appello è proseguito poi con l esame e laconfutazione degli argomenti difensivi proposti in appello della rilevanza delle convinzionipersonali della ricorrente circa l efficacia del proprio particolare piano terapeuticodell assenza di scopo di lucro e del supposto interesse che la stessa avrebbe avuto allasopravvivenza del pazienteAlla luce di tutto ciò la sentenza impugnata ha ritenuto “comprovata oltre ogniragionevole dubbio la ricorrenza in capo all imputata di una ferma e irremovibile volontà diaccettazione dell evento anticipazione della morte del * suscettibile di integrare senzaalcuna incertezza il dolo di omicidio”Nel percorso logico della sentenza impugnata pertanto non vi è alcun confronto tra larappresentazione e volontà da parte dell imputata dell evento morte del paziente comeconseguenza della propria condotta e la situazione di seminfermità mentale accertata ingiudizio la questione della imputabilità ridotta dell autore del reato è relegata soltanto nellaparte finale della sentenza quella che affronta la determinazione del trattamentosanzionatorio* il perito aveva scritto con riferimento all imputata che “la costruzione delpensiero rispecchia il materiale interno che la persona esaminata ha a disposizione e chetende ad utilizzare in modo massiccio e incongruo rispetto al dato di realtà Il tentativo diagganciarsi alla realtà si mostra fallimentare in quanto la confusa ricchezza associativainterferisce su di esso L approccio alla realtà risente pertanto della difficoltà di organizzareun insieme”* considerazioni non sono state tenute in conto nella sentenza impugnata che haaccertato la sussistenza nell imputata del dolo dell evento morte del paziente che aveva incura prescindendo totalmente da esse3 4 Nel sistema di diritto penale la ricostruzione del rapporto esistente tra imputabilità ecolpevolezza è molto complessaIl punto di partenza è che “imputabilità e colpevolezza esprimono categorie giuridicheconcettualmente diverse ed operanti su piani distinti sebbene la prima come substratonaturalistico della responsabilità penale si debba accertare in via prioritaria rispetto allaseconda” Sez U n 40000 del 26/06/2025 E Rv 288799 – 01 in motivazioneLa stessa affermazione di principio si rinviene anche nella dottrina penalistica italianache ritiene l imputabilità un istituto estraneo alla teoria del reato impostazione teorica che èindirizzata peraltro dalle norme di diritto positivo posto che la capacità di intendere e divolere è disciplinata nel titolo IV del libro I del codice penale dedicato al reo e che nelsistema penale vigente sono presenti norme quale quella dell art 224 cod pen cheprevedendo come parametro applicativo della misura di sicurezza per un non imputabileanche la “gravità del fatto” presuppongono implicitamente l applicazione degli schemi dellacolpevolezza anche al non imputabile* base di questa impostazione generale secondo cui imputabilità e colpevolezzaesprimono categorie giuridiche concettualmente diverse la giurisprudenza di legittimità haaffermato più volte che il vizio parziale di mente ed il dolo operano su piani diversi Sez 1 n17496 del 29/11/2022 * Rv 284502 Sez 1 n 39266 del 21/10/2010 * Rv248833 – 01 Sez 1 n 8972 del 11/03/1997 Di * Rv 208470 – 01 nello stessosenso Sez U n 9163 del 25/01/2005 * Rv 230317 – 01 in motivazione nellagiurisprudenza più recente v Sez 5 n 23162 del 08/05/2025 S n m per cui il primo ècompatibile con il secondoCome ha precisato la pronuncia Di * appena citata infatti “è la stessa leggeche concepisce la compatibilità del funzionamento dell intelligenza e della volontà cui varicondotto il dolo con una parziale infermità di mente” per cui per definizione in lineaastratta il vizio parziale di mente è compatibile con il dolo Sez 5 n 14548 del 19/09/2014dep 2015 * Rv 263241 – 01 Sez 6 n 4292 del 13/05/2014 dep 2015 * Rv262151 Sez 6 n 47379 del 13/10/2011 * * Rv 251183 Sez 2 n 42487 del09/07/2021 Lo * n mIl vizio parziale di mente presuppone infatti per definizione il funzionamento sia pureridotto dei meccanismi cognitivi e volitivi dell autore del reato Come è stato detto in unprecedente di legittimità la compromissione soltanto parziale della capacità intellettiva èconciliabile con i concetti di rimproverabilità e di volontà colpevole Sez 5 n 30470 del18/06/2025 D n m3 5 * tuttavia il diverso piano su cui operano imputabilità e colpevolezza nonesclude l esistenza di interferenze tra esse* l indagine sui profili di interferenza tra imputabilità e dolo lagiurisprudenza di legittimità infatti è giunta a chiedere al giudice del merito di verificare inun caso in cui era stata riconosciuta la parziale capacità di intendere e di voleredell imputata ““se la specifica condizione patologica psichica che avvinceva l imputataall epoca dei fatti avesse inciso e in quale misura sulla sua concreta capacità di prevederee accettare con piena consapevolezza non soltanto il rischio delle lesioni generate dallacondotta del convivente in persona di E da lei non impedita ma anche e specificamente ilrischio dell evento letale con l eventuale prezzo da pagare quale esito della condottaomissiva addebitata In tal snodo va ribadito richiamando l orientamento a cui i giudici delmerito pure hanno dato atto di ispirarsi secondo cui in tema di elemento soggettivo delreato il dolo eventuale ricorre quando l agente si sia chiaramente rappresentata lasignificativa possibilità di verificazione dell evento concreto e ciò nonostante dopo averconsiderato il fine perseguito e l eventuale prezzo da pagare si sia determinato ad agirecomunque anche a costo di causare l evento lesivo aderendo a esso per il caso in cui siverifichi laddove non si può non ritenere l elemento soggettivo radicato nella colpa coscientequando la volontà dell agente non è risultata diretta verso l evento ed egli pur avendoconcretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari el evento illecito si astenga dall agire doveroso per trascuratezza imperizia insipienzairragionevolezza o altro biasimevole motivo … * possa ritenersi integrata laresponsabilità per omicidio a titolo di dolo eventuale anche nella forma omissiva ènecessario che l evento mortale rientri nella sfera di rappresentazione dell agente e chequesti lo abbia se non voluto almeno accettato come possibile conseguenza del proprioagire o non agire con adesione consapevole al rischio con il relativo prezzo da pagare” Sez 1 n 19700 del 11/02/2025 S n m3 6 Il collegio ritiene di dare continuità a questo indirizzo interpretativoVa premesso che nella letteratura giuridica più recente la sistemazione teorica checonsidera l imputabilità e la colpevolezza appartenenti a due ambiti separati è giudicata nondel tutto soddisfacente in quanto soltanto la maturità psicologica dell agente consentirebbedi muovere a questi il rimprovero in cui si sostanzia sul piano normativo la colpevolezzaIn concreto il punto di frizione di carattere applicativo tra i due concetti è postoevidentemente dalla situazione del semi imputabile Non è un caso d altronde che il vizioparziale di mente sia considerato tra le figure più problematiche e discusse dellapsicopatologia forense e del diritto Con riferimento alle interferenze tra imputabilità ecolpevolezza si è posta in particolare la questione della possibile incidenza dellacondizione di anormalità della semi imputabilità sulle varie forme della colpevolezza o suuna parte di esseIn effetti se nel sistema dualistico imposto dall art 43 cod pen su cui v per tuttesentenza * citata in motivazione pagg 145 e ss il dolo è previsione e volontàdel fatto materiale tipico e quindi anche dell evento naturalistico del reato la riduzione dellacapacità di intendere ovvero dell attitudine del soggetto a conoscere della realtà esternaalterando i meccanismi cognitivi può in astratto incidere sulla possibilità di rappresentazionedell evento e la riduzione della capacità di volere ovvero dell attitudine del soggetto acontrollare i propri impulsi e determinarsi in modo autonomo interferendo con quelli volitivipuò incidere sulla possibilità di adesione psichica all evento nel significato fatto proprio dallasentenza * pag 179 che nel caso in esame è stata ritenuta in sentenza essereavvenuta nelle forme dell accettazione dello stessoSe il riconoscimento del vizio parziale di mente di cui all art 89 cod pen può inciderein astratto sull accertamento del dolo non è detto però che esso finisca con l incidere inconcreto perché la incidenza in concreto del vizio dipende dalle particolarità del caso dispecie ovvero dal tipo di patologia che è stata riconosciuta affliggere l autore del reato dallacircostanza che essa sia destinata ad incidere sul processo cognitivo o su quello volitivodallo specifico contenuto del dolo della singola fattispecie penale che può essere più omeno articolato e più o meno interferente con il tipo di disturbo diagnosticatoCome è stato ritenuto di recente dalle Sezioni Unite “il giudizio di compatibilità tra statipatologici … e colpevolezza non può essere espresso o negato in termini assoluti edastratti ma pretende una verifica in concreto da condurre sulla scorta dei dati probatoriacquisiti potendosi giungere a negarne la compatibilità soltanto quando le condizionipatologiche siano di tale rilievo da rendere la determinazione volitiva del soggetto agenteuna loro manifestazione” Sez U n 40000 del 26/06/2025 E Rv 288799 – 01 inmotivazioneSi tratta di una soluzione coerente con le conclusioni cui è già giunta la giurisprudenzadi legittimità quando ha affrontato il problema della compatibilità tra il vizio parziale di mentedi cui all art 89 cod pen e l aggravante della premeditazione di cui all art 577 comma 1 n3 cod pen in cui ad un primo indirizzo interpretativo che aveva rilevato che “il vizio parzialedi mente non è inconciliabile con la premeditazione La inconciliabilità non risulta dal codicepenale non sussiste sul piano logico essendo la seminfermità mentale un aspetto dellacapacità di intendere e di volere ossia della imputabilità mentre la premeditazione inerisceal dolo che qualifica con maggiore pericolosità se esso è persistente infine sul piano dellarealtà umana identificata nella persistenza del dolo la nota essenziale della premeditazioneessa non è di tale natura da non poter essere contenuta in una capacità sia puregrandemente scemata” Sez U n 1 del 03/02/1957 * Rv 978010 1 hanno fattoseguito pronunce più recenti che hanno ritenuto che “nell ipotesi di accertato grave disturbodella personalità funzionalmente collegato all agire e tale da incidere facendola scemaregrandemente sulla capacità di volere l accertamento della circostanza aggravante dellapremeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti adescludere con assoluta certezza che la persistenza del proposito criminoso sia stataconcretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od allapersistenza della volontà criminosa” Sez 1 n 17606 del 08/03/2016 * Rv 26771401 e che hanno ritenuto necessaria per la decisione la verifica del “quadrosintomatologico di quella specifica patologia” da cui è stato ritenuto afflitto l imputato Sez 1n 36323 del 17/05/2022 P g in proc * Rv 283476 01In definitiva non è un passaggio logico obbligato di ogni giudizio di responsabilità neiconfronti di un semi imputabile di cui all art 89 cod pen che esso contenga una valutazionedella interferenza tra tale giudizio di responsabilità e la valutazione del perito secondo cui almomento del fatto la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata perché ciòdipende in realtà dal contenuto del dolo della specifica fattispecie penale e dallecaratteristiche del disturbo diagnosticato L accertamento sull interferenza in concreto tra laseminfermità dell agente ed il dolo del reato contestato rientra però nella competenza delgiudice del merito ed esso è sindacabile in sede di legittimità negli ordinari limiti previstidall art 606 cod proc pen3 5 Nel provvedimento impugnato questo tipo di accertamento manca del tutto pur inpresenza di una specifica deduzione sul punto e di considerazioni del perito quale quellesopra meglio riportate circa la costruzione del pensiero dell imputata che rispecchierebbe ilmateriale interno che ha a disposizione e che tenderebbe ad utilizzare in modo massiccio eincongruo rispetto al dato di realtà che ponevano almeno in astratto il problema dellaincidenza del disturbo sulla rappresentazione dell evento del reato da parte dell imputataIl giudizio del perito intervenuto nel corso del giudizio di appello poi fatto proprio dalgiudice nella sentenza impugnata di una capacità di intendere e di volere dell imputatagrandemente scemata avrebbe imposto di rivalutare le conclusioni raggiunte dalla sentenzadi primo grado sulla adesione psichica dell imputata all evento morte del paziente anche allaluce della particolare condizione psichica dell imputataLa sentenza di appello invece si è limitata a riproporre le considerazioni dellasentenza di primo grado sull adesione psichica dell imputata all evento morte del pazientesenza specificare se il disturbo paranoideo di personalità possa aver inciso sulla possibilitàdell imputata di essersi rappresentata ed aver accettato l evento morte del paziente comeconseguenza della propria condotta il che induce a ritenere che la stessa non resista allecensure che le sono state rivolte e debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sulpunto3 6 L annullamento deve riguardare anche la condanna per i reati diversi dall omicidiovolontario attinti dal primo motivo di ricorso anche in conformità quanto allacirconvenzione di incapace alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema dielemento soggettivo del reato l indagine sulla colpevolezza di un soggetto ad imputabilitàdiminuita va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamentecapace anche se la ridotta capacità di intendere e di volere può avere influenza nella ricercadel dolo specifico * in cui la S C ha annullato con rinvio la sentenza di merito pernon avere svolto alcuna verifica sulla compatibilità dello stato di seminfermità dell imputatoderivante da psicosi caratterizzata da alterazioni del pensiero ad impronta delirantepersecutoria ed il dolo specifico del reato di cui all art 609 quinquies cod pen ” Sez 3 n13996 del 25/10/2017 dep 2018 C Rv 273170 01 e potrà avere un esito diverso nelgiudizio di rinvio a seconda delle singole fattispecie penali di cui è stata giudicataresponsabile l imputata in quanto diverso è il contenuto del dolo dei reati di cui agli artt 575643 640 cod pen e diverse potrebbero essere le interferenze in concreto del vizio di mentecon la rappresentazione e volontà di ciascun fatto materiale tipico3 7 L indagine sulla sussistenza del dolo andrà compiuta secondo le regole generalicon gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto pienamente capace e cioèavvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull esame di fatti esterni e certiaventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall agente Sez 5 n 29601 del02/07/2025 D Rv 288507 – 02 Sez 2 n 9311 del 27/11/2018 dep 2019 * Rv275525 – 01 Sez 1 n 16141 del 24/01/2017 dep 2018 * Rv 272700 01L indagine in ordine alla sussistenza del dolo dovrà poi tener conto della “eventualeincidenza che la condizione alterata può avere avuto sulla sua rappresentazione della realtàe delle conseguenze di detto comportamento” Sez U n 40000 del 26/06/2025 E Rv288799 – 01 in motivazioneAll esito di tale indagine se il giudice del rinvio riterrà che l evento di ciascuno dei reaticontestati all imputata sia stato “oggetto di chiara lucida rappresentazione qualepresupposto cognitivo perché possa rispetto ad esso configurarsi l atteggiamento di sceltad azione antigiuridica tipica di tale forma d imputazione soggettiva” sentenza * inmotivazione pag 180 concluderà nel senso della sussistenza del dolo che alla sua basedeve avere necessariamente “un processo intellettuale che lungamente elaborato osubitaneamente sviluppatosi e concluso sfocia pur sempre in una consapevole decisioneche determina la condotta antigiuridica” ibidem pag 179Se invece riterrà che nella scelta d azione dell imputata non “sia ravvisabile unaconsapevole presa di posizione di adesione all evento che consenta di scorgervi undel rinvio dovrà porsi la questione subordinata del se tutto ciò che si può rivolgere alla stessaè il rimprovero di essersi mossa in una situazione di rischio avendo consapevolezza di talecontingenza e pur tuttavia di essersi regolata “in modo malaccorto trascurato irrazionalesenza cautelare il pericolo” ibidem pag 181 in tale ultimo caso verificando anche se vi siastata comunque una previsione dell evento pur “vaga ed alquanto sfumata” ibidem pag1813 8 Il primo ed il terzo motivo sono pertanto fondati e la sentenza deve essereannullata sul punto con rinvio per nuovo giudizio4 Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti P Q MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diassise di appello di CagliariCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diassise di appello di CagliariCosì è deciso 14/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *