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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13612/2026

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d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. piuttosto che in quello ditruffa, è generico per mancanza di specificità, in quanto fondato su considerazioniindeterminate e disancorate dalle argomentazioni del giudice di merito, non essendosufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che vengano aggiunte “frasi incidentali dicensura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino diuna critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni dellaloro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito” (Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);considerato, che la motivazione della corte di appello -nella quale si evidenzia chel’imputato aveva già sottratto la refurtiva, che abbandonava soltanto al sopraggiungere dellafiglia della vittima- è conforme all’insegnamento di questa corte, a mente del quale «il reatodi rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo delsoggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata lasottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costrettoad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica(Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01);considerato, altresì, che la motivazione è conforme all’insegnamento di questaCorte, con il quale è stato chiarito che «presupposto del reato di rapina impropria non ènecessariamente un reato di furto seguito da violenza e minaccia, potendo essere costituitoda qualsiasi reato che abbia comportato una sottrazione della cosa da parte dell'autore delreato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dallavittima all'autore del reato. (Fattispecie in cui la violenza o minaccia erano state adoperatedall'agente per assicurarsi il profitto di una truffa o di una frode informatica)» (Sez. 2, n.23779 del 28/04/2021, Petralia, Rv. 281460 – 01).ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alladeterminazione della pena, per la mancata applicazione del minimo edittale, dal quale lacorte di merito aveva ritenuto congruo discostarsi, è manifestamente infondato giacchécensura un vizio non emergente dalla motivazione della sentenza, ove anzi vengonospecificati gli elementi sulla base dei quali tale discostamento è stato ritenuto praticabile edadeguato (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento all’intensità deldolo, alle modalità della condotta, all’entità del danno e alla gravità del fatto considerata nelsuo complesso), non essendo comunque scrutinabile in sede di legittimità la graduazionedella pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza del delitto di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. piuttosto che in quello ditruffa, è generico per mancanza di specificità, in quanto fondato su considerazioniindeterminate e disancorate dalle argomentazioni del giudice di merito, non essendosufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che vengano aggiunte “frasi incidentali dicensura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino diuna critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l’indicazione delle ragioni dellaloro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito” (Sez. 6, n. 8700 del21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);considerato, che la motivazione della corte di appello -nella quale si evidenzia chel’imputato aveva già sottratto la refurtiva, che abbandonava soltanto al sopraggiungere dellafiglia della vittima- è conforme all’insegnamento di questa corte, a mente del quale «il reatodi rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo delsoggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata lasottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costrettoad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica(Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01);considerato, altresì, che la motivazione è conforme all’insegnamento di questaCorte, con il quale è stato chiarito che «presupposto del reato di rapina impropria non ènecessariamente un reato di furto seguito da violenza e minaccia, potendo essere costituitoda qualsiasi reato che abbia comportato una sottrazione della cosa da parte dell'autore delreato, intesa tale sottrazione come qualsiasi atto in base al quale la cosa sia passata dallavittima all'autore del reato. (Fattispecie in cui la violenza o minaccia erano state adoperatedall'agente per assicurarsi il profitto di una truffa o di una frode informatica)» (Sez. 2, n.23779 del 28/04/2021, Petralia, Rv. 281460 – 01).ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alladeterminazione della pena, per la mancata applicazione del minimo edittale, dal quale lacorte di merito aveva ritenuto congruo discostarsi, è manifestamente infondato giacchécensura un vizio non emergente dalla motivazione della sentenza, ove anzi vengonospecificati gli elementi sulla base dei quali tale discostamento è stato ritenuto praticabile edadeguato (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata con riferimento all’intensità deldolo, alle modalità della condotta, all’entità del danno e alla gravità del fatto considerata nelsuo complesso), non essendo comunque scrutinabile in sede di legittimità la graduazionedella pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico(Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Mastro, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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