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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 08527/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34569/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. Con sentenza del 23 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato senza rinvio, accogliendo una preliminare eccezione in rito relativa all'in- staurazione del contraddittorio, la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila emessa in data 30 giugno 2023, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia.

Con sentenza del 13 giugno 2025, quest'ultima ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di Chieti in data 22 settembre 2021 ha rite- nuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.187 commi 2, 2-bis e 8 D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (accertato in Chieti il 4 marzo 2019) e lo ha condan- nato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, condizionai- mente sospesa, con la sospensione della patente di guida per anni uno e confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, pro- pone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo e deduce l'inosservanza delle norme penali e processuali, nonché vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p, per non essergli stato dato avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'ambito degli accertamenti volti a verificare il suo stato di ebbrezza.

Il difensore ha, inoltre, depositato memoria con la quale ha contestato la proposta di assegnazione alla Sezione settima e ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per mo- tivo manifestamente infondato, perché basato su tesi errata in diritto e contra- stante con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionaie a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 dei 10/02/2021; Rv. 281745; n. 34470 del 2016 rv. 267877; n. 4896 del 2020 rv. 278579, n. 34355 del 2020 rv. 279920; n. 29939 del 2020 rv. 280028; n. 43845 del 2014 rv. 260603; n. 16816 del 2021 rv. 281072).

4. Il ricorrente, inoltre, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha logicamente evidenziato che il verbale di accerta- mento riassuntivo dell'intera vicenda conteneva l'attestazione del ricevimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché del suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza. kfr 7 N. 34569/2025 R.G.

5. Il reato non è prescritto, in applicazione del principio espresso da S.U. n. n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025) Rv. 288175 - 02, secondo cui la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non supe- riore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospen- sione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 18/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] "gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34569/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha annullato senza rinvio, accogliendo una preliminare eccezione in rito relativa all'in- staurazione del contraddittorio, la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila emessa in data 30 giugno 2023, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia. Con sentenza del 13 giugno 2025, quest'ultima ha confer- mato la sentenza con cui il Tribunale di Chieti in data 22 settembre 2021 ha rite- nuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.187 commi 2, 2-bis e 8 D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (accertato in Chieti il 4 marzo 2019) e lo ha condan- nato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, condizionai- mente sospesa, con la sospensione della patente di guida per anni uno e confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, pro- pone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo e deduce l'inosservanza delle norme penali e processuali, nonché vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p, per non essergli stato dato avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'ambito degli accertamenti volti a verificare il suo stato di ebbrezza. Il difensore ha, inoltre, depositato memoria con la quale ha contestato la proposta di assegnazione alla Sezione settima e ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per mo- tivo manifestamente infondato, perché basato su tesi errata in diritto e contra- stante con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionaie a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 dei 10/02/2021; Rv. 281745; n. 34470 del 2016 rv. 267877; n. 4896 del 2020 rv. 278579, n. 34355 del 2020 rv. 279920; n. 29939 del 2020 rv. 280028; n. 43845 del 2014 rv. 260603; n. 16816 del 2021 rv. 281072). 4. Il ricorrente, inoltre, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha logicamente evidenziato che il verbale di accerta- mento riassuntivo dell'intera vicenda conteneva l'attestazione del ricevimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'avviso orale della facoltà di farsi assistere da un difensore nonché del suo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza. kfr 7 N. 34569/2025 R.G. 5. Il reato non è prescritto, in applicazione del principio espresso da S.U. n. n. 20989 del 12/12/2024 (dep. 2025) Rv. 288175 - 02, secondo cui la concreta operatività della sospensione del termine di prescrizione per la durata non supe- riore a un anno e sei mesi, prevista dall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, postula che il "dies a quo" di tale sospen- sione sopravvenga in un momento in cui il predetto termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] "gl
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