CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, sia perché( come noto, è insufficiente in sede di ricorso il motivo circa la mancata valutazione di motivi di gravame cui si rinvii senza alcuna specificazione né illustrazione della loro decisività - come accaduto nel caso in esame - sia perché è generica la critica all'apparato motivazionale anche per un mancato integrale confronto con la stessa e in particolare con la citazione della intervenuta confessione da parte del ricorrente. Rilevante e pure non oggetto di specifica contestazione è la illustrazione e valorizzazione delle modalità dell'azione connotata da ben 10 panetti di droga e il suo rinvenimento nella leva del cambio. Quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 02 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente