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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 09440/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29535-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 5 Loc. [OSCURATO:PERSONA] - Grosseto (GR), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il condominio del fabbricato sito a Grosseto, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, denominato "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora innanzi, per brevità "il Condominio"), essendo munito di titolo esecutivo, nel 2014 iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, nella contumacia del Condominio, con sentenza 17 ottobre 2014 n. 910 accolse l'opposizione.

Tale sentenza venne appellata dal Condominio.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza 19 febbraio 2019 n. 260 accolse il gravame.

Il Tribunale ritenne nulla la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e di conseguenza illegittima la dichiarazione di contumacia del Condominio; provvede di conseguenza ai sensi dell'articolo 353 c.p.c. rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Perugia.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività.

Ric. 2019 n. 29535 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -2-

2. La sentenza d'appello è stata infatti pubblicata il 19.2.2019; il termine per impugnarla, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., è scaduto il 19 agosto 2019; il ricorso per cassazione è stato invece proposto il 19.9.2019.

Non giova alla ricorrente la sospensione feriale dei termini, istituto inapplicabile alle controversie in materia di opposizione all'esecuzione.

2.1. Nemmeno ha rilievo, ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, la circostanza (invocata dalla ricorrente nella memoria illustrativa) che l'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre ad opporsi all'esecuzione aveva richiesto la rifusione della somma di euro 136, già versata al condominio.

Infatti questa Corte ha già ripetutamente affermato che "il giudi.zio in cui vi sia connessione per pregiudkialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudkio d'impligna.zione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessd' (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020, Rv. 659254 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv. 609441 - 01).

2.2. Non pertinenti, pertanto, rispetto al caso di specie, sono i due precedenti invocati dal ricorrente a pagina 2 della propria memoria.

Quanto a Cass. 24047/09, infatti, quel giudizio aveva ad oggetto una vicenda in cui l'opponente all'esecuzione aveva domandato non già la restituzione di somme già versate nell'ambito del medesimo rapporto oggetto dell'esecuzione forzata, ma aveva domandato al proprietario di un immobile, che agiva esecutivamente per il rilascio, il controvalore Ric. 2019 n. 29535 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -3- delle migliorie apportate all'immobile stesso: una domanda, pertanto, che non si poneva affatto in rapporto di pregiudizialità rispetto alla legittimità dell'esecuzione.

Quanto a Cass. 95/17, invece, essa non costituisce un "precedente", in quanto in quel caso venne esclusa l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, e solo obiter dictum in motivazione venne richiamato, a mo' d'esempio delle ipotesi in cui la sospensione non opera, il precedente già ricordato di Cass. 24047/09, che per quanto detto non è pertinente rispetto al nostro caso.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 febbraio 2022.

Ric. 2019 n. 29535 sez.

M3 - ud. 02-02-2022 -4- Il Presidente (Adel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29535-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 5 Loc. [OSCURATO:PERSONA] - Grosseto (GR), in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condominio del fabbricato sito a Grosseto, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, denominato "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora innanzi, per brevità "il Condominio"), essendo munito di titolo esecutivo, nel 2014 iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Perugia. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Perugia, nella contumacia del Condominio, con sentenza 17 ottobre 2014 n. 910 accolse l'opposizione. Tale sentenza venne appellata dal Condominio. 2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza 19 febbraio 2019 n. 260 accolse il gravame. Il Tribunale ritenne nulla la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, e di conseguenza illegittima la dichiarazione di contumacia del Condominio; provvede di conseguenza ai sensi dell'articolo 353 c.p.c. rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Perugia. 3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Ric. 2019 n. 29535 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- 2. La sentenza d'appello è stata infatti pubblicata il 19.2.2019; il termine per impugnarla, ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., è scaduto il 19 agosto 2019; il ricorso per cassazione è stato invece proposto il 19.9.2019. Non giova alla ricorrente la sospensione feriale dei termini, istituto inapplicabile alle controversie in materia di opposizione all'esecuzione. 2.1. Nemmeno ha rilievo, ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, la circostanza (invocata dalla ricorrente nella memoria illustrativa) che l'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre ad opporsi all'esecuzione aveva richiesto la rifusione della somma di euro 136, già versata al condominio. Infatti questa Corte ha già ripetutamente affermato che "il giudi.zio in cui vi sia connessione per pregiudkialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla sospensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate - fino a che il giudkio d'impligna.zione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessd' (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020, Rv. 659254 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv. 609441 - 01). 2.2. Non pertinenti, pertanto, rispetto al caso di specie, sono i due precedenti invocati dal ricorrente a pagina 2 della propria memoria. Quanto a Cass. 24047/09, infatti, quel giudizio aveva ad oggetto una vicenda in cui l'opponente all'esecuzione aveva domandato non già la restituzione di somme già versate nell'ambito del medesimo rapporto oggetto dell'esecuzione forzata, ma aveva domandato al proprietario di un immobile, che agiva esecutivamente per il rilascio, il controvalore Ric. 2019 n. 29535 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -3- delle migliorie apportate all'immobile stesso: una domanda, pertanto, che non si poneva affatto in rapporto di pregiudizialità rispetto alla legittimità dell'esecuzione. Quanto a Cass. 95/17, invece, essa non costituisce un "precedente", in quanto in quel caso venne esclusa l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, e solo obiter dictum in motivazione venne richiamato, a mo' d'esempio delle ipotesi in cui la sospensione non opera, il precedente già ricordato di Cass. 24047/09, che per quanto detto non è pertinente rispetto al nostro caso. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Condominio "[OSCURATO:PERSONA]" delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 2 febbraio 2022. Ric. 2019 n. 29535 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -4- Il Presidente (Adel
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