CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19475/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Mormino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate edifese anche disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Luca EmilioCarlo Parazzini e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 466/2020 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola che ha concluso per rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (per delega del prof. [OSCURATO:PERSONA])per parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.Le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2013convenivano, innanzi al Tribunale di Roma, la sorella [OSCURATO:PERSONA] alfine di ottenere la divisione dell'immobile di Roma, piazza Alessandrian.17, piano quarto (in catasto a foglio 587, particella 182, sub. 41),appartenuto al padre [OSCURATO:PERSONA], deceduto a Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]senza lasciare disposizioni di ultima volontà.Costituitasi, la convenuta eccepiva preliminarmente l’incompetenza delTribunale di Roma in favore del Tribunale di Milano, chiedendo – nelmerito – il rigetto delle pretese attoree e spiegava altresì una serie didomande riconvenzionali, chiedendo l’attribuzione a sé per interodell’immobile oggetto di successione legittima ed il rendiconto delle attriciper il possesso esclusivo dalle medesime asseritamente esercitatosull'immobile, nonché il rimborso delle spese per oneri tributari e sanzionida lei sostenuti, e svolgendo richieste risarcitorie quantificate in€200.000,00 per la mancata fruttificazione, per la mancata manutenzioneordinaria e straordinaria e per la mancata custodia del bene.Riassunta la causa davanti al Tribunale di Milano, a seguito dell'adesionedelle attrici all'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta, lereconventionis di ottenere la condanna della sorella [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della quota parte di sua competenza, delle spese ordinarie eNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026straordinarie per la manutenzione e gestione dell’immobile, da lorosostenute per l'intero a causa dell'inerzia della comproprietaria.Con la sentenza n. 2405/2018 il Tribunale di Milano accertava la comodadivisibilità del predetto immobile e, sulla scorta del progetto divisionaleelaborato dal CTU, assegnava l’unità identificata con la lettera A alleoriginarie attrici, quella identificata con la lettera B a [OSCURATO:PERSONA], edeterminava un conguaglio a favore di quest'ultima di € 23.233,32, uncontrocredito opponibile in compensazione delle originarie attrici per ilrimborso pro quota delle spese condominiali da loro sostenute per interodi € 22.633,43, respingeva le riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA], ponevaa favore di quest'ultima il credito differenziale di € 599,89 e la condannavaalle spese processuali delle originarie attrici, ponendo però in solido acarico di tutte le parti le spese di CTU.Avverso tale sentenza, proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], al qualeresistevano le originarie attrici, spiegando anche appello incidentalecondizionato.La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 466/2020 del18.9.2019/11.2.2020 rigettava l'appello principale, dichiarato assorbitoquello incidentale condizionato delle appellate, e condannava RosannaColombo al rimborso delle spese processuali del grado.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a sette doglianze, cui le originarie attrici hannoresistito con controricorso.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigettodel ricorso.Nell’imminenza dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], entrambe le partihanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degliartt. 718, 720 e 1114 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1°, n. 3)Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026c.p.c., per non avere la Corte distrettuale riconosciuto che l’immobile nonera comodamente divisibile, nonché la violazione degli artt. 871 c.c. e 196c.p.c., per non avere rilevato l’insufficienza dell’indagine peritale effettuatain primo grado dal CTU e per non avere conseguentemente disposto ilrinnovo delle operazioni peritali, nonché la violazione dell’art. 40, lett. c)del Regolamento edilizio del Comune di Roma.2) Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma1°, n. 5), si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, dell’omessa motivazione edella violazione degli artt. 24 e 111, comma VI Cost., 132 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c., non avendo la Corte indicato nella motivazione dellasentenza le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le osservazioni delCTP della ricorrente.3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione, falsaapplicazione e/o interpretazione dell’art. 183, commi 5 e 6 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per non avere la Cortedistrettuale ritenuto inammissibile, tardiva e preclusa la reconventioreconventionis delle originarie attrici, volta alla condanna della convenutaal rimborso pro quota delle spese condominiali ordinarie e straordinarie,nonché di tutte le spese di pulizia e di manutenzione ordinaria estraordinaria relative all’immobile dalle stesse sostenute per l'intero.Lamenta, altresì, la ricorrente la violazione del principio del giustoprocesso e dell’art. 1110 c.c. per non aver rigettato la predetta domandaper mancanza dei presupposti e per avere giudicato in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità, nonché la violazione degli artt. 1123 e 1134c.c.4) Con il quarto motivo, articolato in relazione in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., la ricorrente rileva la violazione dell’art. 164,comma 5 c.p.c., per avere la Corte distrettuale respinto la domanda direndiconto da lei avanzata, senza tenere conto del contenuto complessivoNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e deidocumenti allegati, nonché per non avere deciso in conformità allagiurisprudenza di legittimità. Deduce, altresì, la violazione dell’art. 723c.c., non avendo accolto nel merito neppure il giudice di secondo grado ladomanda di rendiconto.5) Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n.3) c.p.c., della violazione degli artt. 1102, 1703, 2030, 2043e 2051 c.c., per avere la Corte distrettuale rigettato le domanderisarcitorie da lei formulate, ritenendo insussistente il danno in re ipsa,nonché della violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo ilgiudice di secondo grado ritenuto provato il presupposto delle predettedomande, e degli artt. 230 e 244 c.p.c., laddove ha ritenuto inammissibilile prove orali da lei richieste in quanto generiche.6) Con il sesto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., la ricorrente deduce la violazione degli artt. 213, 115 c.p.c. e 2697c.c., per non avere la Corte distrettuale richiesto e/o autorizzato arichiedere presso il Comune di Roma - [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative al pagamento da parte dei comproprietari deitributi relativi all’immobile oggetto di causa, non accogliendo peraltro lasua domanda riconvenzionale di condanna delle originarie attrici alrimborso delle spese sostenute per il pagamento degli oneri tributari.7) Con il settimo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., si duole della falsa applicazione dell’art. 720 c.c., non essendostato attribuito alla ricorrente l’intero immobile oggetto di causanonostante ella ne avesse fatto espressa richiesta e l'immobile non fossecomodamente divisibile in natura.Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'interoricorso sollevata dalle controricorrenti ex art. 360 bis c.p.c. per avere lasentenza impugnata deciso la controversia uniformandosi allagiurisprudenza di questa Corte senza che [OSCURATO:PERSONA] offrisse conNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026tutti e sette i motivi proposti elementi per confermare o mutarel'orientamento espresso da questa Corte, dovendosi tale eccezioneesaminare in relazione ai singoli motivi proposti, che interpellanoorientamenti diversi della giurisprudenza di legittimità richiamati nellasentenza impugnata a seconda delle varie questioni giuridiche affrontate.Venendo ai motivi, vanno anzitutto affrontati unitariamente, per la lorointerconnessione, i primi due motivi di ricorso.Con essi si assume che: a) l'impugnata sentenza abbia erroneamenteconsiderato come comodamente divisibile l'appartamento di Roma, piazzaAlessandria n. 17, piano quarto, in due unità abitative, contrassegnaterispettivamente dal CTU con le lettere A e B, con ingressi ed impiantiautonomi, ed assegnate in natura, la prima alle originarie attrici e laseconda all'attuale ricorrente, in violazione degli artt. 718, 720 e 1114cod. civ. e dell'art. 40 lett. c) del Regolamento edilizio del Comune diRoma; b) a tale statuizione il giudice di secondo grado sarebbepervenuto tenendo conto solo dei costi tecnici di frazionamento e dellaCILA per esso prevista (per complessivi € 12.181,25), e non delle speseper i lavori di manutenzione straordinaria (stimati dal CTP della ricorrente,arch. [OSCURATO:PERSONA], in € 141.000,00), asseritamente occorrenti perdotare le due unità immobiliari di autonomi impianti e per il risanamentodelle lesioni e degli stati fessurativi presenti sulle pareti e sui plafonidell'appartamento e per il consolidamento del solaio di calpestio, necessariper il conseguimento dell'agibilità e richiedenti la presentazione di unaSCIA ex art. 19 L. n. 241/1990 secondo l'art. 22 comma 1 lett. a) del T.U.dell'edilizia; c) la sentenza impugnata sarebbe nulla per avere fornito unamotivazione carente (omessa, meramente apparente, insufficiente econtraddittoria) sulle osservazioni critiche formulate dal CTP dellaricorrente alla prima CTU, che non avrebbero trovato esaustiva risposta daparte del CTU (pagine 14-18 della relazione del 5.6.2016 e pagine 17-19della relazione integrativa del 20.3.2017), le cui relazioni erano stateNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026condivise dal giudice di secondo grado; d) neppure avrebbe dato adeguatarisposta a tali osservazioni critiche la sentenza impugnata, conl'indicazione che la spesa dei lavori quantificata in € 141.000,00 dal CTPAtanasio, era riferibile a lavori di manutenzione straordinaria estranei alfrazionamento e quindi al costo della divisione, e che dato il comune statodi prolungato abbandono dell'appartamento, disabitato dal 1977, benpotevano essere effettuati dopo la divisione dai singoli assegnatari delledue unità abitative, aventi in realtà diverse esigenze di adeguamentoimpiantistico, indispensabili anche per la loro funzionalità, regolaritàedilizia ed agibilità; e) per la carenza di adeguate risposte alleosservazioni critiche del CTP Atanasio alla CTU, sarebbe stato necessariodisporre in secondo grado la rinnovazione della CTU, richiesta col decimomotivo di appello.I primi due motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto diautosufficienza.Va premesso che il richiamo nel secondo motivo all'art. 360 comma primo,n. 5) c.p.c., peraltro non accompagnato dall'indicazione del fatto storicoprincipale, o secondario decisivo, che non sarebbe stato considerato, èinammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppia conforme”,dato che la ricorrente non ha evidenziato differenze nella ricostruzione infatto tra le sentenze di primo e di secondo grado.[OSCURATO:PERSONA], essendo vincolata dai fatti già accertati dai giudici dimerito, per consentire a questa Corte di valutare compiutamente, senzaaccedere agli atti dei precedenti gradi di giudizio, sia il dedotto vizio dierronea sussunzione della fattispecie nell'ambito applicativo degli artt. 718e 1114 cod. civ., anziché in quello dell'art. 720 cod. civ., sia il vizio dimotivazione meramente apparente sulle osservazioni critiche formulatedal CTP Atanasio alle quali avevano fatto rinvio i primi due motivi diappello (la motivazione insufficiente, o contraddittoria non è piùcensurabile in sede di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, commaNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026primo, n. 5 c.p.c. operata dall'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L.22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134),come evidenziato anche dalla Procura Generale, avrebbe dovutoritrascrivere testualmente le osservazioni critiche alla prima CTU formulatedal CTP Atanasio e le risposte fornite dal CTU nella relazione integrativadel 20.3.2017, che era stata richiesta dal giudice istruttore di primo gradoproprio per rispondere ai rilievi del CTP Atanasio, nonché le contestazionispecifiche sul punto mosse dopo il deposito di quest'ultima, confutata sologenericamente, e mosse nei successivi scritti difensivi.In realtà, il ricorso alla pagina 18 si limita a richiamare le osservazioni del13.5.2015 e del 16.2.2017, di cui ai documenti 6 e 8 allegati al ricorso,senza riportarne il contenuto testuale, e alla pagina 24 è stato riportatosolo un breve stralcio della relazione del CTP del 16.2.2017, inerente allacontestazione della comoda divisibilità dell'immobile per il rilevante costodegli impianti da realizzare nell'unità B, smentita però dalla successivarelazione integrativa del CTU del 20.3.2017, richiamata alla pagina 10dell'impugnata sentenza, nella quale il costo delle opere necessarie alladivisione, comprensive delle spese di allaccio agli impianti condominialidelle due unità abitative è stato quantificato in complessivi € 12.181,25 enon nella superiore cifra di oltre € 150.000,00 indicata dal CTP.Nessun rilievo del CTP Atanasio alla CTU è stato riportato nel ricorsoriguardo alla riferibilità specifica dei lavori di manutenzione straordinariadal medesimo indicati in € 141.000,00, o di parte di essi, all'eliminazionedei vizi strutturali dell'appartamento in questione riconosciuti dal CTU(lesioni e stati fessurativi presenti sulle pareti e sui plafonidell'appartamento e vizi richiedenti il consolidamento del solaio dicalpestio) in funzione della libera fruibilità ed autonoma godibilità degliimmobili e della loro regolarità edilizia, anziché in relazioneall'ammodernamento e miglioramento della condizione di abbandono delleunità abitative.Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, per infirmare,sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, la motivazione dellasentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenzatecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, comeavvenuto nel caso di specie (vedi pagina 10 della sentenza impugnata), ènecessario che la parte alleghi di aver rivolto critiche alla consulenzastessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza,almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini didecisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina deivari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, sirisolve nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sededi legittimità (Cass. Sez. Lav., 20.7.2025 n. 20311; Cass. n. 2067/2025;Cass. n. 37027/2022; Cass. n. 15147/2018; Cass. n. 19427/2017; Cass.,Sez. Un., n. 11482/2016).Nella specie l'impugnata sentenza ha correttamente richiamato a pagina 9la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale allorché aduna CTU siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un CTP, il giudiceche intenda disattenderle, ha l'obbligo di indicare nella motivazione dellasentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamareacriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua voltanon si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (in talsenso sono state richiamate, Cass. n. 23637/2016; Cass. n. 25862/2011;Cass. n. 10688/2008).La Corte distrettuale, però, ha richiamato anche la giurisprudenza dilegittimità che afferma che il giudice che aderisca alle conclusioni del CTU,che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del CTP,esaurisce il proprio obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti delproprio convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anchesulle contrarie allegazioni dei CTP, che sebbene non espressamenteconfutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quantoNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio giàvalutati dal CTU, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.n.1815/2015; Cass. n. 282/2009).La Corte distrettuale ha quindi rilevato che il CTU ha preso in esame econfutato le osservazioni critiche del CTP Atanasio nelle pagine da 14 a 18della relazione del 5.6.2016 e nelle pagine da 17 a 19 della relazioneintegrativa del 20.3.2017, e che il Tribunale ha fatto proprio il progettodivisionale predisposto dal CTU, che ha ritenuto possibile redigere unprogetto di frazionamento dell'appartamento oggetto di causa senzalimitazioni d'uso e servitù e senza deprezzamento dello stesso, avendoverificato le caratteristiche dimensionali e distributive dell'unitàimmobiliare, la conformità alla normativa edilizia/urbanistica, la presenzadi eventuali vincoli nel regolamento condominiale, le reti di distribuzionedegli impianti condominiali, la fattibilità di demolizione delle muraturedivisorie e stimato i costi necessari per attuare la divisione in due porzioniin complessivi € 12.181,25 (di cui € 6.000,00 per costi tecnici).Infine la Corte distrettuale ha rilevato, che le spese di ristrutturazionedelle due unità immobiliari, quantificate dal CTP Atanasio in € 141.000,00,non potevano essere considerate tra i costi della divisione, in quantoestranee al semplice frazionamento delle unità abitative, e che eventualiinterventi di manutenzione straordinaria, resi necessari dal pessimo statodi manutenzione dell'intero appartamento, sarebbero stati effettuati aproprie spese dagli assegnatari delle singole unità immobiliari dopo ladivisione.Per le risposte date ai rilievi reiterati del CTP Atanasio e per lacompletezza degli accertamenti già svolti dal CTU, la Corte d'Appello haquindi respinto l'istanza di rinnovazione della CTU.Occorre a questo punto ricordare che il giudizio sulla comoda divisibilità diun immobile è un giudizio di fatto, che compete al giudice di merito e chenon è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (vedi inNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026tal senso, Cass. 23.2.2024 n. 4817; Cass. 15.10.2019 n. 26041). Inoltre,per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di divisionegiudiziale di compendio immobiliare ereditario, la nozione di comodadivisibilità di cui all'art. 720 cod. civ. non si esaurisce nella merapossibilità materiale del frazionamento del bene, richiedendosi invece chele porzioni risultanti siano suscettibili di autonomo e libero godimento, noncompromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, non richiedanoopere complesse o di notevole costo e non risultino, sotto l'aspettoeconomico-funzionale, sensibilmente deprezzate in proporzione al valoredell'intero (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 8346; Cass. 28.7.2021 n. 21612; Cass.15.12.2016 n. 25888).La motivazione addotta dalla Corte distrettuale, sopra compendiata,certamente idonea a soddisfare il minimo costituzionale, si è uniformataalla giurisprudenza di questa Corte sia in ordine alla nozione di comodadivisibilità, sia in ordine agli oneri motivazionali esistenti a carico delgiudice quando la CTU sia stata fatta oggetto di osservazioni critiche daparte di un CTP.Per superare l'accertamento in fatto sulla comoda divisibilitàdell'appartamento di Roma, piazza Alessandria n. 17, piano quarto,dimostrare l'erronea sussunzione della fattispecie, la ricorrente avrebbedovuto riprodurre testualmente le osservazioni critiche del suo CTP e lerisposte ad esse date dal CTU, al fine di allegare compiutamente leargomentazioni addotte a sostegno dell'indivisibilità che sarebbero rimasteprive di risposta, onere che nella specie non ha assolto, come sopraevidenziato.Col terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbiarespinto il suo terzo motivo di appello, col quale aveva chiesto didichiarare inammissibile per genericità, oltre ad essere tardiva, l'avversadomanda di sua condanna al rimborso pro quota delle spese condominiali,Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'immobile diRoma, piazza Alessandria n. 17, piano quarto. Tale domanda era stataavanzata dalle originarie attrici come reconventio reconventionis solo nellaprima udienza del giudizio riassunto davanti al Tribunale di Milano, e nonnella prima udienza del giudizio del Tribunale di Roma, che poi si eradichiarato incompetente a favore del primo, domanda che era stata pureaccolta dalla sentenza di primo grado.Chiarisce la ricorrente che non è stato considerato che la suddettadomanda era stata avanzata alla prima udienza del giudizio riassunto inmodo assolutamente generico, senza definire compiutamente il petitum ela causa petendi, e che non era stata precisata nella memoria ex art. 183comma 6° n. 1) c.p.c., avendo le originarie attrici fatto riferimento all'art.1110 cod. civ., o alla negotiorum gestio, o in subordine all'arricchimentosenza causa, ed ai documenti a supporto della misura del preteso credito,solo nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c., sicché sarebbestato leso il suo diritto di difesa.Ulteriormente si duole la ricorrente, in relazione al suo quarto motivo diappello, concernente il merito della reconventio reconventionis avversaria,che la Corte distrettuale lo abbia respinto ritenendo applicabile alladomanda di rimborso pro quota delle spese condominiali sostenute dalleoriginarie attrici e documentate ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., che inrealtà regola i rapporti tra condominio e singoli proprietari degli alloggicondominiali, anziché dell'art. 1110 cod. civ., in base al quale il condominoche abbia sostenuto le spese di conservazione può chiederne il rimborso, aprescindere dall'urgenza dei lavori, purché abbia preventivamenteinterpellato o quantomeno preavvertito gli altri partecipanti, condizioniqueste ultime che le attrici non avevano dimostrato, visto che l'art. 1134cod. civ. consente al condomino di agire in regresso per il rimborso dellesole spese urgenti, previa procedura di interpello ex art. 1110 cod. civ..Il motivo è infondato.Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026La Corte d'Appello, sotto il profilo dell'ammissibilità della reconventioreconventionis, ha spiegato, a pagina 11, che la domanda era stataavanzata dalle originarie attrici nell'udienza di prima comparizione delgiudizio riassunto del Tribunale di Milano dopo che la causa, iniziatadavanti al Tribunale di Roma, era stata cancellata dal ruolo a seguitodell'adesione delle originarie attrici all'eccezione d'incompetenzaterritoriale sollevata dalla attuale ricorrente a favore del Tribunalemeneghino.In effetti, come si evince dall'esame degli atti, consentito quando si facciavalere un vizio processuale, tale adesione è stata immediatamentemanifestata all'udienza di prima comparizione del Tribunale di Roma,senza che fossero svolte le normali attività di trattazione dell'udienza diprima comparizione.Tra esse rientrava, in base al vigente art. 183 comma 4° c.p.c., laproposizione delle domande ed eccezioni che fossero conseguenti alledomande riconvenzionali avanzate da parte convenuta, che per parte suaaveva chiesto la condanna delle originarie attrici al rendiconto perl'asserito godimento esclusivo dei beni comuni ed in subordine alrisarcimento dei danni per la mancata fruttificazione dei beni comuni, oper la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, o perla loro mancata custodia, per l'importo di € 200.000,00.Dal momento che la competenza territoriale attiene ad una questionepreliminare di rito, essa andava trattata, come avvenuto, con precedenzarispetto alle questioni di merito, tra le quali la proposizione della domandadi rimborso pro quota delle spese condominiali sostenute dalle originarieriassunto davanti al Tribunale di Milano, individuato da entrambe le particome competente, in quanto giudice del luogo di apertura dellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026La domanda di rimborso pro quota avanzata, contenendo il riferimentoalla comproprietà dell'appartamento oggetto di causa facente capo alle tresorelle [OSCURATO:PERSONA], ed alla circostanza che le spese condominiali approvate eripartite dall'assemblea erano state pagate per intero dalle due originariecausa petendi, competendo poi l'esatta qualificazione giuridica e laquantificazione del rimborso sulla base della documentazionetempestivamente prodotta avanti al giudice adito, ed avendo avutol'attuale ricorrente la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa e diprodurre prove contrarie nel termine dell'art. 183, comma 6°, n. 3) c.p.c.all'epoca vigente.Nel merito, poi, la sentenza impugnata, a pagina 12, ha richiamato l'art.1123 cod. civ. solo per ricordare che grava sui proprietari di tutti gliimmobili condominiali, e quindi anche su coloro che siano comproprietaridello stesso immobile, l'obbligo di pagare al Condominio le spesecondominiali che siano state approvate e ripartite dall'assembleacondominiale. La sentenza di secondo grado ha poi ritenuto applicabile alrapporto interno tra i comproprietari dell'immobile di causa ricompreso nelcondominio, quando uno solo o soltanto alcuni dei comproprietari si sianofatti carico di tali spese, l'art. 1294 cod. civ. sulla solidarietà passiva tracondebitori, e quindi implicitamente l'art. 1299 cod. civ., che consente alcondebitore che abbia pagato l'intero debito di agire in regresso perripetere dagli altri condebitori non solventi la quota da ciascuno dovuta(vedi in tal senso Cass. 27.12.2022 n. 37825; Cass. 21.10.2011 n.21907).Col quarto motivo la ricorrente si duole che la Corte distrettuale,confermando la sentenza di primo grado, abbia ritenuto inammissibile pergenericità ed indeterminatezza la sua domanda riconvenzionale direndiconto, che non aveva individuato i beni ereditari, né le attività digestione degli stessi poste in essere dalle originarie attrici.Numero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026Tale domanda non era stata precisata nel suo contenuto neppure tramiteil riferimento generico ai documenti prodotti, benché la appellante avesselamentato la mancata concessione in primo grado del termine perl'integrazione della domanda ex art. 164 comma 5° c.p.c. ed avesseallegato il decesso del proprietario dei beni [OSCURATO:PERSONA],incombendo sulle originarie attrici l'onere di allegare e provare eventualifatti modificativi, estintivi, o impeditivi.Sostiene la ricorrente che il contenuto della domanda di rendiconto potevaessere individuato attraverso il riferimento al contesto della sua comparsadi risposta ed alla corrispondenza scambiata tra le parti prodotta, e che lagiurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte d'Appello (Cass.n.9798/2018) non fosse pertinente, perché si riferiva ad un caso in cui erastata la parte appellata a far valere, con una sua impugnazione, la nullitàdella sentenza di primo grado per indeterminatezza della domandaavversaria, non rilevata, né sanata nel giudizio di primo grado.Il motivo è infondato.I giudici di merito hanno evidenziato che la domanda di rendicontodell'attuale ricorrente era nulla per indeterminatezza, non essendo statiindividuati i beni ereditari (il solo desumibile dal contesto della comparsadi risposta era l'appartamento di Roma, piazza Alessandria n. 17, pianoquarto, risultato però in stato di abbandono da parte di tutti icomproprietari fin dal 1977 secondo la CTU espletata), né le attività digestione asseritamente poste in essere dalle originarie attrici, e nonvalendo certo a sopperire a tale indeterminatezza il riferimento allacorrispondenza scambiata tra le sorelle prodotta, inidonea a dimostrareuna gestione esclusiva del suddetto appartamento ad opera delleoriginarie attrici, posto che non basta allegare la morte del de cuius perlegittimare l'azione di rendiconto verso i coeredi, occorrendo ancheallegare e provare il possesso esclusivo dei beni ereditari da parte degliNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026stessi comportante un'acquisizione da essi di frutti, che ne travalichi lequote di spettanza.Quanto alla circostanza che la parte appellante avesse lamentato lamancata fissazione d'ufficio del termine d'integrazione della domanda direndiconto da parte del giudice istruttore nell'ambito del suo doverecollaborativo ex art. 165 comma 5° c.p.c., termine peraltro non richiestodall'appellante medesima, se può convenirsi con la ricorrente che ilpregiudizio era insito nel fatto di non avere potuto ottenere una decisionedi merito nel giudizio di primo grado, correttamente la sentenzaimpugnata ha ulteriormente evidenziato, che alla mancata concessione delsuddetto termine in primo grado, non poteva porsi rimedio nel giudizio disecondo grado, evidentemente perché ciò avrebbe comportato perl'incolpevole controparte la perdita di un grado di giudizio di merito, e cheessendo stata prospettata la doglianza nell'atto di appello, il giudice disecondo grado non poteva che pronunciarsi in rito sull'inammissibilitàdella domanda di rendiconto, citando in proposito la sentenza n.9798/2018 di questa Corte.Al riguardo va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte è consolidatanell'affermare l'impossibilità di sanare, nel giudizio di secondo grado, lanullità per indeterminatezza della domanda avanzata nel giudizio di primogrado e non sanata nel termine ex art. 164 comma 5° c.p.c. in quel grado,e la conseguente necessità che il giudice di appello si limiti ad emettere inproposito una pronuncia in rito, senza entrare nel merito della domandanon compiutamente formulata da chi l'aveva avanzata in primo grado(Cass. 12.6.2023 n. 16517; Cass. n. 9798/2018; Cass. n. 896/2014;Cass. n. 17408/2012).Col quinto motivo la ricorrente si duole del mancato accoglimento dellesue domande riconvenzionali di condanna delle originarie attrici alrisarcimento dei danni asseritamente subiti per la mancata fruttificazionee per la mancata manutenzione e custodia dei beni ereditari da parte dellaNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026sentenza di primo grado, confermata in appello. Essa aveva ritenuto nonprovati il possesso esclusivo dei beni ereditari da parte delle originariedall'effettuazione di interventi manutentivi, sottolineando che dalla CTUera emerso lo stato di abbandono da decenni dell'appartamento di Roma,piazza Alessandria n. 17, piano quarto, e che la corrispondenza prodottaera inidonea a dimostrare un possesso esclusivo dell'immobile da partedelle originarie attrici, gravando quindi su tutte e tre le parti gli oneri dicustodia e manutenzione dell'immobile in comproprietà.Invoca la ricorrente l'efficacia probatoria delle lettere scambiate con lesorelle prodotte e lamenta che siano stati ritenuti inammissibili pergenericità delle circostanze capitolate l'interrogatorio formale delleoriginarie attrici e le prove testimoniali coi testi [OSCURATO:PERSONA] e Cesaredel giudice di primo grado (di essi vengono riportati per autosufficienza icapitoli A, B, C e D alle pagine 46 e 47 del ricorso).Il motivo è inammissibile, perché da un lato richiede a questa Corte dilegittimità una pronuncia di merito non consentita, che sulla base dellelettere prodotte ritenga, in contrasto con quanto accertato in fatto daigiudici di merito, che la ricorrente sia stata estromessa dalle sorelle dalgodimento e dalla manutenzione dell'immobile.Dall'altro i mezzi istruttori riproposti erano tutti relativi alla domanda direndiconto, che è stata ritenuta inammissibile per genericità, sicché sitrattava di prove irrilevanti ai fini della decisione, dovendosi fermare inrito la pronuncia su quella domanda.Col sesto motivo la ricorrente si duole, in relazione alla sua domanda dicondanna delle sorelle al rimborso di quanto versato a titolo di tributi esanzioni per l'immobile oggetto di causa, del fatto che i giudici di meritonon abbiano disposto l'assunzione di informazioni ex art. 213 c.p.c. dalComune di [OSCURATO:PERSONA] sui pagamenti fatti aNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026titolo di tributi e sanzioni dalle comproprietarie, che aveva richiesto inprimo grado nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c..La sentenza impugnata, che aveva ritenuto non assolto l'onere probatorioa suo carico per la mancata produzione di ricevute di versamento, harilevato l'insindacabilità del mancato ordine di assunzione di informazioniex art. 213 c.p.c. da parte del giudice di primo grado, strumento che nonpuò essere utilizzato come mezzo istruttorio per supplire al mancatoassolvimento dell'onere probatorio e che può essere utilizzato quando siinvochi l'impossibilità del richiedente di procurarsi personalmente leinformazioni, e non per acquisire atti e documenti della P.A. che ilrichiedente sia in grado di produrre. La ricorrente evidenzia che in realtà leinformazioni richieste riguardavano i versamenti di tributi e sanzionieffettuati per l'immobile dalle sorelle e non da lei stessa, trattandosi quindidi atti e prove dei quali non aveva la disponibilità.Il motivo è infondato, in quanto i giudici di merito hanno evidenziato comel'attuale ricorrente non abbia prodotto alcuna prova a sostegno delladomanda riconvenzionale in questione, e l'assunzione di informazioni exart. 213 c.p.c. non può essere richiesta per supplire al mancatoassolvimento dell'onere probatorio (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 22584; Cass.12.10.2017 n. 23941). A ciò va aggiunto che essendo stata formulata larichiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. solo nella memoria ex art. 183comma 6° n. 3) c.p.c., e quindi a prova contraria, non era un mezzoistruttorio tempestivamente richiesto dall'attuale ricorrente a prova direttaa supporto della propria domanda di rimborso degli oneri tributari esanzioni asseritamente sostenuti, apoditticamente quantificati in€200.000,00 senza alcun riferimento a dati concreti, essendo per taledomanda palesemente irrilevanti i dati dei tributi e delle sanzioniasseritamente versati dalle sorelle dell'attuale ricorrente.Col settimo motivo la ricorrente ripropone la domanda di attribuzione a séper l'intero dell'appartamento di Roma, piazza Alessandria n. 17, pianoNumero registro generale 15991/2020Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 19475/2026Data pubblicazione 12/06/2026quarto, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., sul presupposto che lo stesso nonrisulti comodamente divisibile, per l'ipotesi non verificatasidell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che censuravano laritenuta divisibilità in natura dell'immobile in due distinte ed autonomeunità abitative.Per effetto dell'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, deveritenersi infondato il motivo in questione, che confligge irrimediabilmentecon l'accertata comoda divisibilità dell'appartamento di Roma, piazzaAlessandria n. 17, piano quarto, riconosciuta da parte dei giudici di merito.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza e vanno poste a carico della ricorrente ed in favore dellecontroricorrenti.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per disporre il versamento di unulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna alpagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore contributounificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 29.01.2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]