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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32195/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel dedurre, anche con i motivi nuovi del 21 aprile 2023, che il reato di calunnia per il quale il ricorrente è stato condannato si sarebbe 'prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata, trascura che per effetto della recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma secondo, n. 2 cod. pen. e dell'applicazione degli artt. 160, comma terzo e 161 comma secondo, cod. pen., ai quali si aggiunge anche il computo dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, questa non si era compiuta al momento della pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo di ricorso, dedotto in questa sede, circa la prova della sussistenza del dolo di calunnia in capo al ricorrenteiviene genericamente correlato all'esistenza di sentenze a lui favorevoli; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel dedurre, anche con i motivi nuovi del 21 aprile 2023, che il reato di calunnia per il quale il ricorrente è stato condannato si sarebbe 'prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata, trascura che per effetto della recidiva infraquinquennale ex art. 99, comma secondo, n. 2 cod. pen. e dell'applicazione degli artt. 160, comma terzo e 161 comma secondo, cod. pen., ai quali si aggiunge anche il computo dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, questa non si era compiuta al momento della pronuncia della sentenza impugnata; ritenuto che il motivo di ricorso, dedotto in questa sede, circa la prova della sussistenza del dolo di calunnia in capo al ricorrenteiviene genericamente correlato all'esistenza di sentenze a lui favorevoli; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris