CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, qualificato il fatto contestato all'imputato alla stregua del delitto di truffa aggravata, rideterminava il trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono genericamente vizi della motivazione posta a base del provvedimento impugnato, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte delle lineari e logiche argomentazioni poste dalla Corte territoriale a base del giudizio di responsabilità dell'odierno ricorrente (pag. 3), sono state prospettate deduzioni prive di puntuale e specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata che non consentono al giudice adito di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte