CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28081/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato da violenza sulle cose; Considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare pag. 7-11 sulla ritenuta responsabilità concorsuale; pag. 11 sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla luce del valore dei beni sottratti stimato in circa 500-600 euro; pag. 11 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; pag. 12 sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale); Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i