CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19909/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d’appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/10/2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma dellasentenza del 21/11/2024 del Tribunale di Brescia, esclusa la contestata recidiva, riduceva aun anno di reclusione ed euro 250,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reatodi tentata rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], commessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Brescia, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, dello stessocodice, «per aver operato una riduzione ex art. 56 c.p. inferiore a quella operata dal giudicedi primo grado»; «eventualmente, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,«motivazione mancante».Espone che il Tribunale di Brescia, il quale aveva ritenuto la circostanza aggravantedella recidiva equivalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, neldeterminare la pena per il tentativo con il metodo cosiddetto bifasico, aveva ridotto la penadetentiva per il reato consumato di quattro anni di reclusione nella misura massima di dueterzi prevista dall’art. 56, secondo comma, cod. pen., così ottenendo la pena detentiva di unanno e quattro mesi di reclusione.Ciò esposto, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte d’appello di Brescia, nell’escludere larecidiva contestata, avrebbe operato «una riduzione della pena detentiva per il reato tentatoinferiore a quella effettuata dal Tribunale di Brescia».Rappresenta al riguardo che, «se fosse stata applicata la medesima riduzione di 2/3 exart. 56 cod. pen., così come già riconosciuta dal giudice di primo grado, la pena detentivafinale avrebbe dovuto essere di mesi dieci e giorni venti di reclusione anziché di anni uno»,secondo il seguente calcolo: «pena base anni 4 di reclusione ed € 927,00 di multa, ridotta exart. 62-bis c.p. ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 618,00 di multa ovvero 32 mesi ovvero960 giorni, ridotta ulteriormente di 2/3 ovvero di 640 giorni, per una pena finale di 320 giorniovvero mesi 10 e giorni 20».[OSCURATO:PERSONA] deduce poi che, in ogni caso, «anche qualora fosse ritenuta legittima ladiversa riduzione applicata dalla Corte d’Appello», tale «circostanza avrebbe dovuto essereadeguatamente motivata al fine di consentire l’effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la mancanza, la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione«con riferimento al giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa edall’imputato» (il quale aveva reso esame davanti alla Corte d’appello di Brescia).Dopo avere esposto che, con il proprio atto di appello, aveva rappresentato lanecessità di un ulteriore rigoroso vaglio di attendibilità della persona offesa, il Ghanmilamenta che la Corte d’appello di Brescia: a) non avrebbe «affrontato il problema (emersoanche in aula) relativo alle evidenti difficoltà linguistiche manifestate dalla persona offesa»;b) non avrebbe considerato la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] «una volta mi dice perché harubato il mio caricatore di cellulare, io ho pagato 40 euro», dalla quale sarebbe risultato: b.1)la veridicità di quanto era stato riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] gli avevain precedenza rubato il caricabatterie del cellulare; b.2) l’esistenza «in capo alla personaoffesa [di] un motivo di ostilità (l’aver corrisposto 40 euro per il caricabatterie del cellulare),tale, quantomeno, di opportuna verifica e pesatura da parte del giudice»; b.3) la mancanza,contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Brescia, di ragioni di ostilità daparte sua nei confronti della persona offesa, «in quanto soddisfatto dall’avvenutorisarcimento»; c) avrebbe ritenuto l’infondatezza della versione dei fatti dell’imputato «sullabase delle dichiarazioni del teste [della polizia giudiziaria] [OSCURATO:PERSONA] che, in realtà, nonscalfiscono e non attengono alla ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine logico, deve essere esaminato per primo il secondo motivo.Esso è manifestamente infondato.1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondocui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppiaconforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda conquella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale(tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615-01).È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nelcaso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedottocon il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dalprimo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2,n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv.256837-01).Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – eanch’esso, come i precedenti, condiviso dal [OSCURATO:PERSONA] – quello secondo cui, in tema di motividi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante),su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sonoinammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanzadi rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverseprove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, O., Rv. 262965-01).Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2,n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare unrigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie secostituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della suaobiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01. Successivamente: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020,Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazionedella credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha unapropria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essererivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01).1.2. Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale i giudicidel merito, con le loro conformi sentenze, nel riscontrare come non fossero emersi motivi talida aver potuto indurre il [OSCURATO:PERSONA] ad accusare falsamente il [OSCURATO:PERSONA], hanno argomentato,senza incorrere in manifeste contraddizioni, come il racconto del [OSCURATO:PERSONA], il quale, aseguito di contestazioni in aiuto della memoria, aveva al fine confermato quanto avevadenunciato ai Carabinieri nell’immediatezza della verificazione dei fatti – cioè che, al suorifiuto di dargli dei soldi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di sottargli il portafogli, afferrandolo a talefine per la maglietta, e che, poiché al suo tentativo di divincolarsi e di darsi alla fuga ilGhanmi non lasciava la presa, i due erano caduti a terra e il [OSCURATO:PERSONA] lo aveva morso albraccio destro e lo aveva colpito con calci e pugni, fino a che egli era riuscito a fuggire–avesse anche trovato riscontro nelle dichiarazioni del testimone della polizia giudiziariaMassimo [OSCURATO:PERSONA], il quale, intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, aveva potutoverificare lo stato di agitazione in cui versava il [OSCURATO:PERSONA] e i segni che egli presentava sulcorpo.Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicchéessa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dalricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversavalutazione dell’attendibilità della persona offesa e della valenza probatoria dell’ulterioreindicato elemento di prova, il che, come si è detto al punto 1.1., non è possibile fare in sededi legittimità.In ordine a tali censure si osserva comunque che: a) né i Carabinieri che raccolsero ladenuncia del [OSCURATO:PERSONA] né il giudice del Tribunale di Brescia che lo ha sentito nel corsodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno rappresentato che le «difficoltà linguistiche» dellapersona offesa fossero tali da non consentirle di esprimersi e di essere compreso; b)l’eventuale veridicità del precedente episodio di sottrazione del caricabatterie del cellularenon appare di per sé tale da inficiare logicamente il giudizio di attendibilità del riscontratoracconto della persona offesa in ordine all’episodio in contestazione né da fare ritenereinvece veritiera la versione dell’imputato di non avere avuto, in occasione dello stessoepisodio, alcun contatto con il [OSCURATO:PERSONA]; c) diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, il racconto del testimone della polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] circa la verifica,da parte sua, di segni sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] si deve ritenere logicamente tale da costituireun riscontro alla versione dei fatti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e una smentita della versione deifatti dell’imputato.2. Il primo motivo è fondato.Il Tribunale di Brescia, ritenuta la circostanza aggravante della recidiva equivalenterispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva determinato la pena per iltentativo con il metodo cosiddetto bifasico, determinando prima la pena per il reatoconsumato in quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa (pari al minimo edittaleapplicabile ratione temporis) e riducendo poi tale pena nella misura massima di due terziprevista dall’art. 56, secondo comma, cod. pen., così pervenendo alla pena irrogata di unanno e quattro mesi di reclusione ed euro 320,00 di multa.La Corte d’appello di Brescia, avendo escluso la circostanza aggravante della recidiva,ha: 1) determinato la pena per il reato consumato sempre in quattro anni di reclusione edeuro 927,00 di multa (come il Tribunale di Brescia); 2) diminuito tale pena per le giàriconosciute circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, cosìpervenendo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa; 3)diminuito tale pena per il tentativo, così pervenendo alla pena finale detentiva di un anno direclusione.Il ricorrente sostiene che, così facendo, la Corte d’appello di Brescia avrebbe violato ildivieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché, inpresenza di appello proposto dal solo imputato, ha applicato per il tentativo, sulla pena inconcreto per il reato consumato diminuita per le circostanze attenuanti generiche, unadiminuzione proporzionalmente inferiore a quella di due terzi che era stata applicata dalTribunale di Brescia.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale tesi sia corretta.Si deve in proposito ribadire il principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione,secondo cui, in tema di divieto di reformatio in peius a seguito di impugnativa proposta dalsolo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, nonpuò aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro deisegmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo a una penacomplessivamente inferiore rispetto a quella già applicata (Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017,Khelif, Rv. 269802-01).Allo stesso modo, viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, suimpugnazione del solo imputato, riconosca a quest’ultimo una circostanza attenuante e, perl’effetto, gli infligga una pena inferiore a quella precedentemente irrogata, determinando lapena base in misura superiore a quella stabilita dal giudice di prime cure (Sez. 3, n. 24860del 26/04/2021, M., Rv. 281428-01; Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, Tufano, Rv. 263193-01).E parimenti viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito diimpugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuiscacomplessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante giàriconosciuta in primo grado (Sez. 1, n. 45236 del 22/10/2013, Stralaj, Rv. 257775-01); cosìcome ugualmente viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, inmancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, dicui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primogiudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena (Sez. 2, n. 18865 del 03/04/2024,Da tali princìpi discende che la Corte d’appello di Brescia, avendo escluso lacircostanza aggravante della recidiva e avendo di conseguenza applicato la diminuzione dipena per le circostanze attenuanti generiche, nel determinare la pena per il delitto tentatocon il metodo bifasico, non poteva diminuire la pena prevista per il delitto consumato di unafrazione inferiore a quella che era stata applicata dal Tribunale di Brescia, atteso che, cosìfacendo, la stessa Corte d’appello ha finito col determinare la pena base per il delitto tentatoin misura superiore a quella che era stata stabilita dal giudice di prime cure, con laconseguente violazione del divieto di reformatio in peius.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorio, potendo la pena essere rideterminata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base dellestatuizioni dei giudici del merito (art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.) nei seguentitermini: pena per il delitto consumato quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa;ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni e otto mesi di reclusione ed euro618,00 di multa; ridotta di due terzi ai sensi dell’art. 56, secondo comma, cod. pen., alla penafinale di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206,00 di multa. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio cheridetermina in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 206 di multa. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]