CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28219/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); ─ ricorrente ─ contro [OSCURATO:PERSONA]. S.p.a.; ─ intimata─ avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 263 /20 20 depositata il 29 luglio2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –Art. 143 cod. proc. civ. - [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] propose avanti il Tribunale di Udine opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. relativo a canoni di locazione per il cui pagamento egli aveva prestato garanziafideiussoria; dedusse di essere venuto a conoscenza del decreto in questione solo dopo avere ricevuto la notifica di atto di pignoramento presso terzi ed eccepìla nullità della notifica del d.i. opposto perché eseguita presso domicili errati e non nel luogo dove la società sapeva che il Leone aveva la effettiva residenza; con sentenza n. 1095/2019 del 1° ottobre 2019 il Tribunale dichiarò inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto che il provvedimento monitorio era stato validamente notificato con il rito previstoper i destinatari irreperibili ex art. 143 cod. proc. civ.; tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Trieste con la sentenza in epigrafe indicata; i giudici d’appello hanno, infatti , ritenuto infondato il gravame interposto dal soccombente con riferimento a tutti e tre gli argomenti posti a suo fondamento, ossia: conoscibilità del reale indirizzo del notificando anche a seguito di verbale redatto dalla Guardia di Finanza (relativo a operazioni di sequestro di quadri di valore) ne l quale egli, alla presenza del rappresentante e del difensore della odierna resistente, aveva dichiarato l’indirizzo della sua attuale dimora; sua reperibilità a mezzo indirizzo p.e.c. della [OSCURATO:SOCIETA].; sua reperibilità, in alternativa, presso il [OSCURATO:PERSONA], luogo di lavoro; al riguardo hanno osservato in sentenza che: — non vi è prova che l’appellata sia stata parte del verbale redatto dalla Guardia di Finanza o che ne abbia ricevuto copia, né si può ritenere che la stessa possa essere stata a conoscenza di nuova e diversa residenza per avere assistito o meno a colloqui avvenuti durante tale accesso; n essuna prova ha dato l'opponente di una conoscenza in tal senso, né di tipo documentale (per avere l’appellata ricevuto copia di verbale o avuto comunicazioni scritte) né di tipo testimoniale, nulla avendo dedotto l'opponente in tal senso; —non poteva onerarsi l’appellata di notificare il decreto ingiuntivo ottenuto a carico di una persona fisica a mezzo comunicazione p.e.c. ad una società ([OSCURATO:SOCIETA].), sia pure se la persona fisica in questione era legale rappresentante di quella società: si tratta di soggetti diversi e giuridicamente distinti, il primo una persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) al quale si deve notificare presso la residenza, il secondouna società di capitali che non può legittimamente ricevere le notifiche riservate alle persone fisiche; — non vi è prova certa che la società ingiungente avesse conoscenza del fatto che il Leone aveva in gestione o lavorava presso il [OSCURATO:PERSONA]; l’appellata ha prodotto visura camerale della società che all'epoca gestiva il bar in questione dalla quale non risulta che il Leone ne fossel’amministratore; in ogni caso un eventuale legame di fatto o di diritto del Leone con la società che gestiva il bar Contarena non comporta come conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avrebbe dovuto notificare in quel luogo il decreto ; avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’intimata non svolge difese nella presente sede; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa ed errata applicazione dell'art. 143 cod. proc. civ., in relazione alla notifica del decreto ingiuntivo n. 541/2018 del 7 aprile 2018 e del pedissequo atto di precetto del 7 maggio 2018; contesta che la società ingiungente non potesse conoscere la dimora effettiva dell’ingiunto, avuto riguardo: a) alla corrispondenza intercorsa tra le parti per l’acquisto di una cucina, al relativo accordo sfociato in una scrittura privata del 25 luglio 2018 ed a i numerosi contatti tra le parti avvenuti nei mesi precedenti e successivi alla notifica del d.i.; b) al verbale di sequestro (sopra menzionato) nel quale è indicato l’indirizzo della sua effettiva dimora e dal quale risulta la presenza alle operazioni per il quale quel verbale venne redatto di rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA].; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.,«violazione e falsa ed errata applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 47 cod. civ.; 3 - bis , c omma 1 , legge n. 53 del 1994 e 3 - bis , c omma 4 - quinquies, d.lgs . n. 82 del 2005 », nonché ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ. pe r omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che si esplicitano nei punti seguenti» (così nell’intestazione); deduce di aver indicato alla IFN a mezzo p.e.c., dalla stessa riscontrata, l’indirizzo p.e.c. cui inviare le comunicazioni a lui dirette e che erroneamente la Corte d’appello lo ha ritenuto non idoneo per la notifica del decreto ingiuntivo; sostiene che il combinato disposto tra l'art. 3-bis, comma1, legge n.53 del 1994 e l'art. 3 - bis , comma 4 - quinquies , del d.lgs . n. 82 del 2005 consente di fatto ai soggetti non obbligati ad avere la p.e.c. (quali le semplici persone fisiche) di eleggere domicilio speciale di cui all'art. 47 cod. civ. presso un indirizzo di posta elettronica certificata, anche se pertinente ad una impresa o ad una attività economica dagli stessi gestita, ben potendo ivi ricevere anche notificazioni su questioni diverse o estranee alle stesse e inerenti alla sfera privata, a patto che colui il quale intende ricevere le notifiche e comunicazioni presso tale indirizzo rilasci esplicito consenso alla ricezione delle stesse a mezzo p.e.c. , circostanze verificatesi pienamente nella vicenda de qua; con una seconda sub-censura deduce che la sua presenza e costante reperibilità presso il [OSCURATO:PERSONA] era facilmente evincibile dai ripetuti incontri ivi svoltisi tra le parti; il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; le argomentazioni evocano documentazione che si indica prodotta nelle fasi di merito ma sono svolte senza p recisare se e dove nelle dette fasi e segnatamente in appello fossero state prospettate in modo che la corte territoriale dovesse farsene carico come viene richiesto in questa sede; quanto al verbale di sequestro , inoltre, si allude alla presenza di due persone, il Delle Mule e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non si dice come e perché sarebbero riferibili all’intimata e nemmeno si dice se ciò era stato sostenuto nel corso del giudizio di merito e dove; sul punto, peraltro, rimane non adeguatamente censurata la motivazione addotta in sentenza là dove si rileva che, dalla mera lettura del verbale, quand’anche contenente l’indicazione della dimora effettiva, non poteva trarsi che di questa ne a vesse avuto , in quella occasione, anche effettiva conoscenza la società, dal momento che: a) non v’è prova che quella dichiarazione fosse stata in quella occasione anche specificamente diretta a (o comunque percepita da) i presunti rappresentanti della società; b) non v’è prova che copia del verbale fosse stata consegnata anche alla società; oltre che generiche, sono poi comunque inconferenti le considerazioni secondo cui l’ingiungente doveva ritenersi a conoscenza della inattualità de gli indirizzi presso i quali erano stati effettuati senza successo tentativi di notifica, atteso che per inficiare l’accertamento operato in sentenza circa la validità della notifica successivamente effettuata secondo il rito degli irreperibili sarebbe stato ben diversamente necessario evidenziare la sussistenza (e la rituale prospettazione in giudizio) di elementi atti a dimostrare la conoscibilità, secondo ordinaria diligenza, degli attuali residenza, domicilio o dimora del destinatario della notifica, essendo invece irrilevante la conoscibilità della non attualità dei precedenti recapiti; il secondo motivo è parimenti inammissibile; l’evocata comunicazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di un indirizzo p.e.c. espressamente indicato quale recapito digitale, « al fine di ricevere qualsivoglia tipologia di comunicazione », non può considerarsi equivalente, in mancanza di alcuna ulteriore specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, ad una elezione di domicilio (digitale), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 141 cod. proc. civ., con riferimento alla controversia de qua; si rammenti in proposito che, secondo principio incontrastato, «l'art. 141 cod. proc. civ., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 cod. civ., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio» (Cass. n. 13897 del 19/09/2003; v. anche Cass. n. 16900 del 2003; n.19129 del 2003; n. 2713 del 2019); la seconda sub-censura si appalesa infine generica e meramente oppositiva rispetto alle contrarie valutazioni espresse in sentenza; il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile; non avendo la società intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere in ordine al regolamento delle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che delle ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,