CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20533/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tac-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice documentale; - che il 31 marzo 2026, la parte civile costituita ha depositato una memoria difensiva concludendo per l'inammissibilità del ricorso; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le censure sollevate con i motivi d'appello - è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione fondante la condanna, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si fonda sulla ritenuta inattendibilità delle scritture contabili depositate, ma sulla mancanza della documentazione specificamente indicata dai curatori; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],oco Maria sa e [OSCURATO:PERSONA] CANC5-' 17_4 :