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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37649/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risultano reiterativi di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale; considerato che corretto risulta il riferimento all'esistenza dei presupposti della ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale evidenziato come la stessa trovasse fondamento nella presenza di ben sei sentenze passate in giudicato per reati della stessa indole (tra i quali ritenuto sintomatico il delitto di rapina a mano armata oltre ai delitti in materia di stupefacenti) avendo dato conto del perché il reato contestato, seppure mitemente sanzionato, è indice rivelatore di attuale capacità criminale ed indifferenza alla sanzione penale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva risultano reiterativi di analoga doglianza già correttamente confutata dalla Corte territoriale; considerato che corretto risulta il riferimento all'esistenza dei presupposti della ritenuta recidiva, avendo la Corte territoriale evidenziato come la stessa trovasse fondamento nella presenza di ben sei sentenze passate in giudicato per reati della stessa indole (tra i quali ritenuto sintomatico il delitto di rapina a mano armata oltre ai delitti in materia di stupefacenti) avendo dato conto del perché il reato contestato, seppure mitemente sanzionato, è indice rivelatore di attuale capacità criminale ed indifferenza alla sanzione penale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 37649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris