CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2022
Cassazione n. 41550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 21 novembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza 29 ottobre 2021 del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso il 5 maggio 2019, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Nel corso della notte fra il 4 e il 5 maggio 2019, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto in data 17 ottobre 2011 del Tribunale di L'Aquila e successiva risottoposizione in data 20 febbraio 2019, non era stato trovato presso la sua abitazione da parte del personale del locale commissariato di pubblica sicurezza. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'assenza dell'imputato dal domicilio, non risultando superato l'argomento alternativo secondo il quale l'imputato, presente in casa, non avesse udito il campanello, vuoi perché dormiente vuoi perché il campanello non era funzionante. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge, mancando il necessario accertamento dell'attuale pericolosità del sorvegliato. La misura era stata disposta nell'anno 2011 e non vi era stata in seguito alcuna rivalutazione della pericolosità. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'applicazione della recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste, in quanto la nuova sottoposizione dell'imputato alla misura di prevenzione era avvenuta senza la necessaria rivalutazione della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. In relazione alla motivazione concernente l'accertamento in fatto dell'assenza dalla abitazione dell'imputato al momento dei controlli effettuati dall'autorità preposta, il motivo denuncia che il giudice del merito non aveva valutato l'ipotesi che l'imputato non avesse risposto alla pattuglia perché addormentato né quella che il campanello, nella circostanza specifica, non avesse funzionato. La sentenza di appello ha esaminato la specifica doglianza proposta con l'atto di appello - laddove la difesa aveva sostenuto che gli operanti si erano limitati a suonare al campanello dell'apparecchio citofono e non erano anche andati a bussare alla porta d'ingresso, condotta che dunque rendeva ragionevole l'ipotesi che l'imputato fosse in casa, ma addormentato - rilevando che la pattuglia aveva fatto un doppio controllo alle ore 0.20 e alle ore 1.10, provvedendo in ciascuna occasione a suonare diverse volte, ma senza ricevere risposta, diversamente da quanto era accaduto in occasione di altri controlli, ed ha quindi ritenuto, con motivazione che in questa sede non è censurabile in quanto priva di vizi logici o giuridici, che fosse provata la circostanza dell'assenza dall'abitazione dell'imputato. Il motivo ripropone l'argomento, attinente al merito, della condizione di sonno, già valutata dal secondo giudice, e propone l'ulteriore deduzione relativa al mancato funzionamento del campanello, non sottoposta alla cognizione del giudice di appello, alla quale, peraltro, il primo giudice aveva già risposto, rilevando che il non funzionamento del citofono non era mai stata prospettata dall'imputato e, comunque, smentita dagli esiti di altri controlli nel medesimo periodo. ipiNu 2. Il secondo motivo è infondato. A norma dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lvo n. 159/2011, l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa nel caso di esecuzione di pena detentiva e, nel caso di detenzione protrattasi per "almeno due anni", è necessaria una nuova valutazione della pericolosità prima della ripresa della misura personale. La giurisprudenza ha chiarito che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, Rv. 273952). Nel caso in esame, peraltro, la misura era stata sospesa, per carcerazione, dapprima, per un periodo di un anno e tre mesi (dal 23 novembre 2016 al 12 febbraio 2018) e, quindi, per soli due giorni (dal 18 al 20 febbraio 2019), e quindi non era necessaria una nuova valutazione della pericolo »tà sociale.3. Il terzo motivo è generico. La sentenza di appello ha specificamente esaminato il punto relativo all'applicazione della recidiva, ritenendo, in accordo col primo giudice, che il fatto fosse espressione della capacità delinquere già manifestata in relazione alle precedenti condanne. Il motivo di ricorso ripropone l'assunto relativo alla non adeguatezza delle argomentazioni a sostegno del giudizio sulla recidiva, senza peraltro confrontarsi con i rilievi dei giudici del merito, che hanno evidenziato sia la specificità che la prossimità temporale dei reati, dati ritenuti, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, significativi della manifestazione di maggiore capacità a delinquere desumibile dall'ennesimo delitto. 4. Va, dunque, respinto il ricorso con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen