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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13069/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Frosinone, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada; commesso in Frosinone il 24/2/2015.

Sono state altresì applicate le sanzioni amministrative accessorie della confisca della vettura e della sospensione della patente di guida per la durata di mesi dodici.

2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 186 cod. strada.

3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (cosi Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto ji giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Si revocano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Frosinone, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per guanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione delle sanzioni amministrative accessoria applicate.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Frosinone per guanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] irt•riia [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Frosinone, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada; commesso in Frosinone il 24/2/2015. Sono state altresì applicate le sanzioni amministrative accessorie della confisca della vettura e della sospensione della patente di guida per la durata di mesi dodici. 2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 186 cod. strada. 3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (cosi Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto ji giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revocano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Frosinone, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per guanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione delle sanzioni amministrative accessoria applicate. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Frosinone per guanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] irt•riia [OSCURATO:PERSONA] DE
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