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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 16239/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2149/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 101/2017depositata il 06/07/2017 , N.R.G. 12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.7.2017, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronunciadi primo grado, ha accolto nei limiti di quanto devoluto dal gravame l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso l’avviso di accertamento con cui l’INPS le aveva contestato il mancato pagamento di contributi, dichiarando non dovute le somme richieste; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell'

8.3. 2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, l. n. 153/1969, 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la controversia sul falso presupposto che ilfondamento della sua pretesa creditoria risiedesse nella violazione dell’obbligo di pagare i contributi in misura non inferiore al minimale di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, laddove invece era in discussione l’assoggettamento a contribuzione di tutte le somme versate dall’impresa ai lavoratori, giusta la previsione dell’art. 12, l. n. 153/1969 e succ. mod. e integraz.; che, al riguardo, va premesso che la Corte territoriale, dopo aver dato atto che “nel verbale ispettivo opposto si legge [che] la ditta […], per i mesi da gennaio 2008 a settembre 2010, non ha adeguato le retribuzioni a quelle previste dal CCNL in vigore per il settore cui essa appartiene […] e quindi non ha corrisposto ai lavoratori dipendenti occupati in tali mesi il trattamento economico previsto dal contratto collettivo”, ha rilevato che “nel prospetto contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evince come le retribuzioni dei dipendenti della società appellante fossero tutte superiori rispetto ai minimi di cui al CCNL di settore”, giungendo pertanto a ritenere indebita la richiesta di corrispondere differenze contributive, siccome fondata su un “travisamento dei fatti” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che, riferendosi chiaramente il verbale cit. al pagamentodi contributi in misura inferiore al minimale di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, e non comprendendosi dalla narrativa del ricorso per cassazione come e in che modo sia stata introdotta in giudizio la diversa questione dell’assoggettamento a contribuzione di tutte le somme versate dall’odierna controricorrente ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dall’art. 12, l. n. 153/1969, la censura di cui al motivo va dichiarata inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così tra le più recenti Cass. n. 32804 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2149/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO n. 101/2017depositata il 06/07/2017 , N.R.G. 12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.7.2017, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della pronunciadi primo grado, ha accolto nei limiti di quanto devoluto dal gravame l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso l’avviso di accertamento con cui l’INPS le aveva contestato il mancato pagamento di contributi, dichiarando non dovute le somme richieste; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell' 8.3. 2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, l. n. 153/1969, 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito deciso la controversia sul falso presupposto che ilfondamento della sua pretesa creditoria risiedesse nella violazione dell’obbligo di pagare i contributi in misura non inferiore al minimale di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, laddove invece era in discussione l’assoggettamento a contribuzione di tutte le somme versate dall’impresa ai lavoratori, giusta la previsione dell’art. 12, l. n. 153/1969 e succ. mod. e integraz.; che, al riguardo, va premesso che la Corte territoriale, dopo aver dato atto che “nel verbale ispettivo opposto si legge [che] la ditta […], per i mesi da gennaio 2008 a settembre 2010, non ha adeguato le retribuzioni a quelle previste dal CCNL in vigore per il settore cui essa appartiene […] e quindi non ha corrisposto ai lavoratori dipendenti occupati in tali mesi il trattamento economico previsto dal contratto collettivo”, ha rilevato che “nel prospetto contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evince come le retribuzioni dei dipendenti della società appellante fossero tutte superiori rispetto ai minimi di cui al CCNL di settore”, giungendo pertanto a ritenere indebita la richiesta di corrispondere differenze contributive, siccome fondata su un “travisamento dei fatti” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); che, riferendosi chiaramente il verbale cit. al pagamentodi contributi in misura inferiore al minimale di cui all’art. 1, d.l. n. 338/1989, e non comprendendosi dalla narrativa del ricorso per cassazione come e in che modo sia stata introdotta in giudizio la diversa questione dell’assoggettamento a contribuzione di tutte le somme versate dall’odierna controricorrente ai propri dipendenti, secondo quanto previsto dall’art. 12, l. n. 153/1969, la censura di cui al motivo va dichiarata inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui, qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così tra le più recenti Cass. n. 32804 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
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