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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19209/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3496-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 3496/2018 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 2465/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2017 R.G.N. 830/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza in data 27 luglio 2017, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte dall’appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., volte ad ottenere il riconoscimento del diritto all’iscrizione al Ruolo “A” a far data dall’agosto 1977 ed il conseguente diritto al superiore inquadramento nel grado di [OSCURATO:PERSONA] “A” a decorrere dall’autunno 1987, nonché alla corresponsione della provvidenza pro-terremotati dal marzo 1981 ed ha, quindi, condannato la società al pagamento, in favore del Manna, della complessiva somma di euro 1.549,37 a tale ultimo titolo; per ciò che qui ancora interessa la Corte, nell’escludere il riconoscimento del diritto del ricorrente all’inquadramento richiesto -già negato in primo grado – ha ritenuto come correttamente il Tribunale avesse reputato tempestiva la comunicazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di studio necessario per l’avanzamento, secondo il Regolamento dell’azienda (art.43) ma, al contempo, ha confermato la statuizione di primo grado secondo cui, in fatto, il diritto avrebbe dovuto essere escluso non essendo l’avanzamento medesimo automatico ma, piuttosto, subordinato ad ulteriori requisiti, di anzianità e di merito, sottoposti a valutazione discrezionale della datrice ed essendo state effettuate le relative allegazioni soltanto in secondo grado; per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 437 cod. proc. civ., in relazione alla indicazione nella domanda della omessa valutazione del Banco di Napoli dipendente dalla anzianità comparata ex art 360 co. 1, n. 3, cod. proc. civ.; deduce parte ricorrente la violazione di legge per aver la Corte ritenuto che l’allegazione, a fondamento della domanda volta ad ottenere l’iscrizione al Ruolo “A”, di requisiti di merito in aggiunta all’acquisizione del superiore titolo di studio richiesto, costituisse inammissibile novum in appello; nella specie, la Corte territoriale ha rilevato come il Tribunale avesse chiarito che effettivamente il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente, avesse tempestivamente comunicato l’acquisizione del titolo, presupposto indispensabile per l’avanzamento richiesto; nondimeno, il giudice di primo grado aveva escluso l’automatico diritto al conseguimento dell’iscrizione al Ruolo A e, quindi, alla ricostruzione della carriera essendo l’acquisizione anzidetta requisito necessario ma non sufficiente per la pretesa avanzata; ha precisato, infatti, al riguardo il Tribunale che, nel meccanismo del Regolamento del Banco di Napoli, le promozioni non erano automatiche, essendo l’avanzamento subordinato a molteplici fattori, di anzianità e di merito, tutti sottoposti ad una valutazione discrezionale, nel formulare la quale il giudice non avrebbe potuto sostituirsi al datore di lavoro; la censura avanzata in appello rispetto a tale percorso argomentativo è stata incentrata sulla sussistenza, piuttosto, dell’automatismo allegato, alla luce tuttavia, di “due requisiti oggettivi, cioè aver maturato l’anzianità di servizio necessaria di almeno tre anni nel grado precedente… congiunta al merito”; la Corte territoriale ha rilevato, al riguardo, che, in base alla prospettazione dell’appellante il Banco di Napoli, per procedere alla promozione, sarebbe stato necessario verificare che il dipendente avesse maturato almeno tre anni di anzianità di servizio e che in tale periodo avesse conseguito un giudizio complessivo di qualifica non inferiore a distinto per gli ultimi due anni e non inferiore a buono per il terz’ultimo anno; secondo il giudice di secondo grado, anche a voler escludere una discrezionalità stricto sensu del Banco, come ritenuto dal Tribunale, nondimeno, la promozione era subordinata a requisiti di anzianità e di merito e, d’altro canto, lo stesso appellante aveva riconosciuto una discrezionalità datoriale nella determinazione del punteggio durante il periodo triennale o biennale; la Corte ha escluso, tuttavia, che allegazioni al riguardo fossero rinvenibili nel precedente grado, avendo il ricorrente addotto di aver sia maturato l’anzianità di ruolo, sia ottenuto valutazioni periodiche di “ottimo” quale giudizio annuale, soltanto in grado di appello, con deduzione della quale la Banca aveva eccepito la tardività; ha evidenziato, in particolare, il giudice di secondo grado, che il ricorrente aveva invocato nella precedente fase l’automatismo delle promozioni sulla base dell’anzianità, solo per inciso, facendo riferimento all’anzianità congiunta al merito e nulla deducendo in ordine alle valutazioni di ottimo ricevute ed in genere ai giudizi positivi conseguiti negli anni, addotti soltanto in grado di appello; orbene, non v’è dubbio che, secondo la giurisprudenza di legittimità (V.

Cass. n. 15506 del 2015; Cass. n. 15101 del 2012,) si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio; nel caso di specie, va rilevato come la sentenza impugnata non abbia riferito di motivi di gravame aventi ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine a domande proposte in primo grado e l'attuale ricorrente non descrive la vicenda processuale (contravvenendo all'onere di cui all' art. 366 n.3 cod. proc. civ.) in modo da potere evincere la proposizione di tali specifici motivi di impugnazione; per altro verso, non risultano neppure proposti motivi di censura vertenti sull'erronea interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, anzi, nel riportare il contenuto del quesito posto dal Tribunale al CTU e nel formulare il proprio motivo di ricorso, il Manna fa espresso riferimento ad una corretta interpretazione della domanda; tuttavia, in dispregio del disposto di cui all’art.366 cod. proc. civ., non allega di aver dedotto già in primo grado la sussistenza dei presupposti di merito per il riconoscimento dell’avanzata domanda, né riproduce nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità il ricorso originario onde consentire al Collegio di verificare se già in primo grado, contrariamente a quanto asserito in sentenza, fossero stati indicati, fra gli elementi costitutivi della domanda, anche i prescritti requisiti di merito, in luogo dell’esclusivo riferimento all’automatismo nell’avanzamento come dedotto dalla Corte territoriale; orbene, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (fra le tante, Cass. n. 342 del 2021); in difetto di tali allegazioni, deve concludersi per la conformità a diritto della soluzione adottata dal giudice di appello atteso che quando la causa petendi possa essere costituita, rispetto all'astratta fattispecie considerata, da situazioni di fatto diverse, e l'attore invochi nell'atto introduttivo del giudizio specifici fatti dimostranti l'esistenza di una di quelle situazioni, è inammissibile l'invocazione, per la prima volta in appello, dei diversi fatti integranti l'altra situazione (sul punto, Cass. n. 15101 del 2012 cit.); invero va ribadito che si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cfr., Cass. n. 15101 del 2012 cit.); alla luce delle suesposte argomentazioni, in assenza di indicazioni di segno contrario, in applicazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3496-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 3496/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 2465/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/07/2017 R.G.N. 830/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza in data 27 luglio 2017, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte dall’appellante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., volte ad ottenere il riconoscimento del diritto all’iscrizione al Ruolo “A” a far data dall’agosto 1977 ed il conseguente diritto al superiore inquadramento nel grado di [OSCURATO:PERSONA] “A” a decorrere dall’autunno 1987, nonché alla corresponsione della provvidenza pro-terremotati dal marzo 1981 ed ha, quindi, condannato la società al pagamento, in favore del Manna, della complessiva somma di euro 1.549,37 a tale ultimo titolo; per ciò che qui ancora interessa la Corte, nell’escludere il riconoscimento del diritto del ricorrente all’inquadramento richiesto -già negato in primo grado – ha ritenuto come correttamente il Tribunale avesse reputato tempestiva la comunicazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di studio necessario per l’avanzamento, secondo il Regolamento dell’azienda (art.43) ma, al contempo, ha confermato la statuizione di primo grado secondo cui, in fatto, il diritto avrebbe dovuto essere escluso non essendo l’avanzamento medesimo automatico ma, piuttosto, subordinato ad ulteriori requisiti, di anzianità e di merito, sottoposti a valutazione discrezionale della datrice ed essendo state effettuate le relative allegazioni soltanto in secondo grado; per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo; resiste, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; entrambe le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell’art. 437 cod. proc. civ., in relazione alla indicazione nella domanda della omessa valutazione del Banco di Napoli dipendente dalla anzianità comparata ex art 360 co. 1, n. 3, cod. proc. civ.; deduce parte ricorrente la violazione di legge per aver la Corte ritenuto che l’allegazione, a fondamento della domanda volta ad ottenere l’iscrizione al Ruolo “A”, di requisiti di merito in aggiunta all’acquisizione del superiore titolo di studio richiesto, costituisse inammissibile novum in appello; nella specie, la Corte territoriale ha rilevato come il Tribunale avesse chiarito che effettivamente il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della resistente, avesse tempestivamente comunicato l’acquisizione del titolo, presupposto indispensabile per l’avanzamento richiesto; nondimeno, il giudice di primo grado aveva escluso l’automatico diritto al conseguimento dell’iscrizione al Ruolo A e, quindi, alla ricostruzione della carriera essendo l’acquisizione anzidetta requisito necessario ma non sufficiente per la pretesa avanzata; ha precisato, infatti, al riguardo il Tribunale che, nel meccanismo del Regolamento del Banco di Napoli, le promozioni non erano automatiche, essendo l’avanzamento subordinato a molteplici fattori, di anzianità e di merito, tutti sottoposti ad una valutazione discrezionale, nel formulare la quale il giudice non avrebbe potuto sostituirsi al datore di lavoro; la censura avanzata in appello rispetto a tale percorso argomentativo è stata incentrata sulla sussistenza, piuttosto, dell’automatismo allegato, alla luce tuttavia, di “due requisiti oggettivi, cioè aver maturato l’anzianità di servizio necessaria di almeno tre anni nel grado precedente… congiunta al merito”; la Corte territoriale ha rilevato, al riguardo, che, in base alla prospettazione dell’appellante il Banco di Napoli, per procedere alla promozione, sarebbe stato necessario verificare che il dipendente avesse maturato almeno tre anni di anzianità di servizio e che in tale periodo avesse conseguito un giudizio complessivo di qualifica non inferiore a distinto per gli ultimi due anni e non inferiore a buono per il terz’ultimo anno; secondo il giudice di secondo grado, anche a voler escludere una discrezionalità stricto sensu del Banco, come ritenuto dal Tribunale, nondimeno, la promozione era subordinata a requisiti di anzianità e di merito e, d’altro canto, lo stesso appellante aveva riconosciuto una discrezionalità datoriale nella determinazione del punteggio durante il periodo triennale o biennale; la Corte ha escluso, tuttavia, che allegazioni al riguardo fossero rinvenibili nel precedente grado, avendo il ricorrente addotto di aver sia maturato l’anzianità di ruolo, sia ottenuto valutazioni periodiche di “ottimo” quale giudizio annuale, soltanto in grado di appello, con deduzione della quale la Banca aveva eccepito la tardività; ha evidenziato, in particolare, il giudice di secondo grado, che il ricorrente aveva invocato nella precedente fase l’automatismo delle promozioni sulla base dell’anzianità, solo per inciso, facendo riferimento all’anzianità congiunta al merito e nulla deducendo in ordine alle valutazioni di ottimo ricevute ed in genere ai giudizi positivi conseguiti negli anni, addotti soltanto in grado di appello; orbene, non v’è dubbio che, secondo la giurisprudenza di legittimità (V. Cass. n. 15506 del 2015; Cass. n. 15101 del 2012,) si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio; nel caso di specie, va rilevato come la sentenza impugnata non abbia riferito di motivi di gravame aventi ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine a domande proposte in primo grado e l'attuale ricorrente non descrive la vicenda processuale (contravvenendo all'onere di cui all' art. 366 n.3 cod. proc. civ.) in modo da potere evincere la proposizione di tali specifici motivi di impugnazione; per altro verso, non risultano neppure proposti motivi di censura vertenti sull'erronea interpretazione della domanda da parte del giudice di merito, anzi, nel riportare il contenuto del quesito posto dal Tribunale al CTU e nel formulare il proprio motivo di ricorso, il Manna fa espresso riferimento ad una corretta interpretazione della domanda; tuttavia, in dispregio del disposto di cui all’art.366 cod. proc. civ., non allega di aver dedotto già in primo grado la sussistenza dei presupposti di merito per il riconoscimento dell’avanzata domanda, né riproduce nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità il ricorso originario onde consentire al Collegio di verificare se già in primo grado, contrariamente a quanto asserito in sentenza, fossero stati indicati, fra gli elementi costitutivi della domanda, anche i prescritti requisiti di merito, in luogo dell’esclusivo riferimento all’automatismo nell’avanzamento come dedotto dalla Corte territoriale; orbene, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (fra le tante, Cass. n. 342 del 2021); in difetto di tali allegazioni, deve concludersi per la conformità a diritto della soluzione adottata dal giudice di appello atteso che quando la causa petendi possa essere costituita, rispetto all'astratta fattispecie considerata, da situazioni di fatto diverse, e l'attore invochi nell'atto introduttivo del giudizio specifici fatti dimostranti l'esistenza di una di quelle situazioni, è inammissibile l'invocazione, per la prima volta in appello, dei diversi fatti integranti l'altra situazione (sul punto, Cass. n. 15101 del 2012 cit.); invero va ribadito che si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cfr., Cass. n. 15101 del 2012 cit.); alla luce delle suesposte argomentazioni, in assenza di indicazioni di segno contrario, in applicazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 4000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processual
Sentenza Cassazione n. 19209/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris