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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 19 giugno 2018 dal Tribunale di Trapani con la quale Enzo AMATO è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla trasgressione dell'obbligo di presentazione l'autorità di pubblica sicurezza accertato in data 21 ottobre 2015, allorquando lo stesso si presentava con 15 minuti di ritardo, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] AMATO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'elemento psicologico è stato presunto, senza tenere conto che il breve ritardo, di soli 15 minuti, non è sintomatico della volontà del ricorrente di trasgredire alle prescrizioni, trattandosi di una mera dimenticanza che veniva prontamente sanata dalla tardiva presentazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.

3.1. Va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito» (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895; in precedenza Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc.

Badaloni, Rv. 240456).

Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, quindi, il ritardo (anche minimo: Sez. 1, Badaloni, cit.) all'obbligo di presentazione costituisce violazione del precetto.

3.2. In relazione l'elemento psicologico, i giudici di merito hanno evidenziato che è sufficiente il dolo generico (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 - dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).

Del resto, la giustificazione offerta è priva di rilevanza in quanto la presunta dimenticanza, ove eventualmente effettivamente esistente, costituisce semmai la specifica violazione del dovere imposto. 2 5t

3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 19 giugno 2018 dal Tribunale di Trapani con la quale Enzo AMATO è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla trasgressione dell'obbligo di presentazione l'autorità di pubblica sicurezza accertato in data 21 ottobre 2015, allorquando lo stesso si presentava con 15 minuti di ritardo, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] AMATO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'elemento psicologico è stato presunto, senza tenere conto che il breve ritardo, di soli 15 minuti, non è sintomatico della volontà del ricorrente di trasgredire alle prescrizioni, trattandosi di una mera dimenticanza che veniva prontamente sanata dalla tardiva presentazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. Va ricordato che «in tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva giudicato sussistente il reato per essersi il sorvegliato speciale presentato in ritardo di un'ora rispetto al tempo stabilito» (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiaré, Rv. 262895; in precedenza Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, P.G. in proc. Badaloni, Rv. 240456). Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, quindi, il ritardo (anche minimo: Sez. 1, Badaloni, cit.) all'obbligo di presentazione costituisce violazione del precetto. 3.2. In relazione l'elemento psicologico, i giudici di merito hanno evidenziato che è sufficiente il dolo generico (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016 - dep. 2017, Confortino, Rv. 270262). Del resto, la giustificazione offerta è priva di rilevanza in quanto la presunta dimenticanza, ove eventualmente effettivamente esistente, costituisce semmai la specifica violazione del dovere imposto. 2 5t 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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