CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05218/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5218/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1673/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33702/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14/04/2025dato avviso alle partivisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello di Milano in parziale riformadella sentenza del Tribunale di * * del 19/10/2023 rideterminava la pena inflitta a* * per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter cod. pen. nella misura di anni 1 emesi 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge in relazione all articolo 192 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza la violazionedell articolo 192 cod. proc. pen. ossia dei criteri di valutazione della prova non può esserededotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ex plurimis * U n. 29541del 16/07/2020 * * 280027 .4. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5218/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1673/2026* DI * CC 30/01/2026* * * 33702/2025* * Relatore* * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14/04/2025dato avviso alle partivisti gli atti e la sentenza impugnataesaminati i motivi del ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d appello di Milano in parziale riformadella sentenza del Tribunale di * * del 19/10/2023 rideterminava la pena inflitta a* * per il reato di cui agli artt. 609 bis 609 ter cod. pen. nella misura di anni 1 emesi 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge in relazione all articolo 192 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto per costante giurisprudenza la violazionedell articolo 192 cod. proc. pen. ossia dei criteri di valutazione della prova non può esserededotta come violazione di legge nel giudizio per cassazione ex plurimis * U n. 29541del 16/07/2020 * * 280027 .4. Non può quindi che concludersi nel senso dell inammissibilità del ricorso.* altresì conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale erilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» alla declaratoria dell inammissibilità medesima consegue a norma dell art.616 cod. proc. pen. l onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma in favore della * delle ammende equitativamente fissata in euro3.000 00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *