CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che, quanto alla responsabilità, ha rilevato come indifferente fosse la ragione che aveva spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la condotta non potesse ritenersi di scarsa offensività sia per il non trascurabile tempo di assenza dalla abitazione, sia perché rintracciato, dopo ricerche, in un comune diverso; osservato che ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto a ritenuta recidiva, avendo la Corte di appello correttamente motivato la sussistenza, non solo attraverso il rinvio ai plurimi precedenti penali e la pregressa condanna per evasione, ma anche dando conto della maggiore ed accresciuta pericolosità sociale e capacità a delinquere insita nelle modalità della condotta afferenti all'inosservanza delle prescrizioni imposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il