CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13445/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 6413/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, n. 489/03/2015 depositata 18 settembre 2015. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi del D.L. 193/16; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e