CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g.- Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 12 ottobre 2023, che, in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2016, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 6 luglio 2016, aveva rideterminato la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, previo riconoscimento della fattispecie di lieve entità rispetto al capo A, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex art. 697 cod. peri. di cui al capo B e previa esclusione della contestata recidiva. Rilevato che i due motivi di ricorso, con il quale si censura in termini sovrapponibili la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, peraltro in maniera non adeguatamente specifica, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato (pag. 4 ss. della sentenza impugnata) gli accertamenti compiuti dai CC di [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di Fascì, dove sono stati rinvenuti, all'esito di perquisizione, oltre a 19 cartucce calibro 12, 1293 grammi di marijuana, denaro contante suddiviso in sei mazzette per complessivi 2.920 euro, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento, essendo tali elementi rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, e ciò anche alla luce del fatto che, su ogni singola mazzetta di denaro, erano apposti dei cartoncini su cui erano riportati non solo il loro ammontare, ma anche date e nomi. Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennai